ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03664

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 62 del 28/09/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO
Data firma: 28/09/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE FINANZE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 28/09/1994

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, con
effetto 1^ gennaio 1994, riduce di 1/3 gli interessi per la
riscossione di imposte erariali, portando dal 9 per cento al 6
per cento il tasso annuo, nonché dal 4,5 per cento al 3 per cento
quello semestrale;
il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 1993 n. 557
stabilisce che "gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio
1961, n. 29 nella misura perentuale del 4,5 per cento, sono
dovuti a decorrere dal 1^ gennaio 1994 nella misura del 3 per
cento";
l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961 n. 29, recante
norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia
di tasse e di imposte indirette sugli affari, stabilisce che
sulle somme dovute all'Erario si applicano gli interessi per ogni
semestre compiuto;
né il decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, né le
modificazioni apportate allo stesso decreto-legge 30 dicembre
1993 n. 553, richiamano il decreto legislativo 31 ottobre 1990 n.
346, che approva il T.U. per l'imposta sulle successioni e
donazioni e che, di conseguenza, sia nell'articolo 34 comma 1
"rettifica a liquidazione della maggiore imposta" e sia
nell'articolo 37 comma 1 "pagamento dell'imposta" del decreto
legislativo 346/1990, è ancora scritto che gli interessi sono
dovuti "nella misura del 4,50 per cento, per ogni semestre
compiuto";
l'articolo 60 T.U. per l'imposta di successione stabilisce
che "per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta
o maggiore imposta... per la riscossione e rimborso
dell'imposta... si applicano, in quanto non diversamente
disposto... le disposizioni del T.U. sull'imposta di
registro...";
il problema è stato evidenziato anche dal giornale Il sole
24 ore del 21 gennaio 1994, con il titolo "Le Finanze dimenticano
di abbassare il peso degli interessi sulle successioni";
occorre sanare una situazione non solo di grave ingiustizia
per la palese disparità di trattamento tra i contribuenti, ma
anche di mancato raccordo legislativo tra la normativa vigente in
materia;
a tal fine, ad avviso dell'interrogante, sarebbero
necessarie:
1) la sostituzione nei due articoli 34 comma 1 e 37 comma
1, del decreto legislativo 346/1990, dell'indicazione della nuova
misura "del 3 per cento per ogni semestre compiuto" al posto
della precedente;
2) la soppressione nell'articolo 60 del T.U. sulle
successioni delle già superflue parole "in quanto non
diversamente disposto";
3) l'attribuzione, a detti provvedimenti, della efficacia
retroattiva al 1^ gennaio 1994, al fine di un auspicabile
raccordo, del T.U. per l'imposta sulle successioni e donazioni,
con l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 -:
se siano allo studio iniziative nel senso richiesto.
(4-03664)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
IMPOSTE DI SUCCESSIONE, RISCOSSIONE DI IMPOSTE, TASSO DI INTERESSE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DL 1990 0346, DECRETO LEGGE 1993 0557, DECRETO LEGGE 1993 0553, L 1961 0029