ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 57 del 21/09/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 21/09/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD 09/21/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stato iter:
07/03/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/02/1995
MINISTRO - (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 21/09/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 08/02/1995

ITER CONCLUSO IL 07/03/1995

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere -
premesso che:
l'interrogante intende porre all'attenzione una palese
ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti, che hanno
superato concorsi ordinari a posti di preside, indetti
nell'aprile 1990, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 56-bis IV serie speciale del 17 luglio 1990;
i concorsi in oggetto sono stati per la prima volta banditi
sul 50 per cento dei posti disponibili, perché l'altro 50 per
cento era destinato alle graduatorie permanenti ad esaurimento,
che raccolgono a tutt'oggi le code concorsuali dal 1979 in poi
(legge n. 417 del 1989, articolo 9 - Doppio canale);
la validità delle graduatorie suindicate ha avuto nel
dicembre 1992 una proroga biennale (legge n. 498 del 23 dicembre
1992, articolo 4 comma 3 - finanziaria 1993) e un'ulteriore
proroga annuale (decreto-legge n. 155 del 22 settembre 1993,
convertito in legge n. 243 del 19 luglio 1993, minimanovra
Ciampi).
Di conseguenza tali graduatorie saranno valide fino all'anno
scolastico 1995-96;
il beneficio di tali proroghe è stato in gran parte
limitato da:
1) blocco dei pensionamenti nel pubblico impiego (anno
scolastico 1993-1994), che ha consistentemente penalizzato lo
scorrimento delle graduatorie;
2) decreto interministeriale (agosto 1994) riguardante la
razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, che ha ridotto
del 20 per cento la disponibilità dei posti per l'immissione in
ruolo -:
se non ritenga opportuno che:
le graduatorie in oggetto vadano prorogate di ulteriori
due anni;
eventuali idonei non beneficiari della suddetta proroga,
siano inseriti nel doppio canale (graduatorie permanenti ad
esaurimento).
Infatti giustizia ed equità impongono parità di trattamento,
visto che tale doppio canale (legge n. 417 del 1989, articolo 9)
è stato sempre utilizzato dagli idonei ai concorsi ordinari e
riservati (sia direttivi che a cattedra) precedenti al 1990 e
dagli idonei a concorsi successivi.
Inoltre economia ed opportunità esigono che non vengano
indetti nuovi concorsi a posti di presidi (dato l'alto costo
degli stessi), in presenza di un numero consistente di idonei
forniti di esperienza e professionalità e non tutelati,
attualmente, da alcuna legge.
(4-03511)
Si premette che questo Ministero condivide sostanzialmente la
proposta formulata con l'interrogazione parlamentare in oggetto
indicata, concernente l'opportunità di consentire, attraverso il
blocco di nuovi concorsi, la graduale sistemazione in ruolo dei
numerosi docenti risultati idonei nei precedenti concorsi a
preside.
Tale opportunità è maggiormente avvertita, ove si consideri
che tutti gli idonei iscritti nelle graduatorie dei concorsi,
indetti anteriormente all'anno 1990, hanno potuto beneficiare
della disposizione introdotta con l'articolo 9 del decreto-legge
n. 357 del 1989 convertito can la legge n. 417 del 1989, che ebbe
a prevedere, tra l'altro e in via transitoria, un doppio canale
di reclutamento, attraverso il collocamento degli interessati in
graduatorie permanenti e ad esaurimento a seconda del tipo di
concorso, nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente
vacanti e disponibili.
Ed, invero, le ragioni che sono alla base della proposta,
formulata con l'interrogazione, sono state tenute presenti in
sede di emanazione della legge n. 724 del 23.12.1994, concernente
"misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
Infatti, la disposizione contenuta nel 3^ comma dell'articolo
23 di tale legge ha espressamente stabilito che le graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dalla legge
11.2.1992, n. 151, dalla legge 23.12.1992, n. 498, e dal
decreto-legge del 22.5.1993, n. 155 - convertito con la legge
19.7.1993 n. 243 -, "sono ulteriormente prorogate di un altro
anno scolastico" aggiungendo che sono indetti nuovi concorsi solo
per i posti relativi a graduatorie già esaurite.
Si tratta evidentemente di una proroga che va estesa anche
alle graduatorie dei precedenti concorsi a preside ed, in
particolare, a quelle già prese in considerazione dalla legge n.
498 del 1992 e dal decreto-legge n. 155 del 1993, alle cui
disposizioni ha fatto da ultimo preciso riferimento, come sopra
accennato, l'articolo 23 della menzionata legge n. 724 del 1994.
Tale proroga potrà consentire all'amministrazione, nelle more
dell'indizione di nuovi concorsi, l'attivazione e l'attuazione di
processi di riforma del reclutamento del personale direttivo
della scuola, di cui è cenno nell'interrogazione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCORSI PUBBLICI, GRADUATORIA, PRESIDI E VICE PRESIDI, PROROGA DI TERMINI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1989 0417