Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD Data firma: 21/07/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
LEGA NORD
07/21/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter:
28/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
15/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DELL'INTERNO)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 21/07/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 15/11/1994
ITER CONCLUSO IL 28/11/1994
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: gli articoli 115 e 120 del TULPS regolano l'attività delle Agenzie Teatrali; sotto fantomatiche denominazioni quali ad esempio: segreterie artistiche, produttori associati, organizzazioni di spettacolo, associazioni dopolavoristiche e pseudo-culturali, Radio e TV private e agenzie di pubblicità, si nasconde una miriade di operatori abusivi quali, oltre a frodare il fisco, non sono in grado di garantire serietà professionale; al contrario, esiste un'Associazione Italiana Agenzie Teatrali (AIAT) la quale, tuttavia, benché non abbia ancora ottenuto nessun riconoscimento legale opera, a livello nazionale, secondo quanto risulta agli interrogati, con serietà e competenza; l'elenco nominativo completo di tutti i privati, le associazioni e le organizzazioni operanti, quali agenti teatrali, o comunque svolgenti le attività di intermediazione nel settore dello spettacolo -: se non ritenga opportuno, il signor Ministro, di procedere ad una regolamentazione ed alla emanazione di misure che regolarizzino tale attività sia per quanto riguarda l'intermediazione, che l'avvio al collocamento di chi vi lavora nonché la regolarizzazione contributiva ed assicurativa degli artisti; quali misure intenda porre in atto al fine di bloccare il dilagante abusivismo, l'improvvisazione e spesso l'avventurismo di pseudoagenti o Agenzie il cui unico scopo è la truffa. (4-02419)
La S.V. onorevole ha presentato, unitamente all'onorevole Franzini Tibaldeo, l'interrogazione, della quale si allega il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde. L'attività di collocamento dei lavoratori dello spettacolo è disciplinata, fra l'altro, dal Capo IV della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dalla legge 8 gennaio 1979, n. 8, che, all'articolo 9, conferma il generale divieto di intermediazione in materia. Le agenzie disciplinate in via generale dagli articoli 115 e 120 del Testo unico delle leggi di P.S., possono svolgere altre attività collaterali, come quelle di promozione, ma non quelle di collocamento dei lavoratori, come è stato più volte ribadito con apposite circolari, adottate d'intesa con il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, competente nella specifica materia. Solo per le prestazioni dei complessi di musica leggera, per i quali né si instaura un rapporto di lavoro dipendente, né trovano applicazione le leggi sopramenzionate, è perciò consentita la piena operatività delle agenzie disciplinate dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di P.S.. Il Ministro dell'interno: Maroni.