ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02419

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 39 del 21/07/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 21/07/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD 07/21/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter:
28/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/1994
MINISTRO - (MINISTERO DELL'INTERNO)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 21/07/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 15/11/1994

ITER CONCLUSO IL 28/11/1994

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
gli articoli 115 e 120 del TULPS regolano l'attività delle
Agenzie Teatrali;
sotto fantomatiche denominazioni quali ad esempio:
segreterie artistiche, produttori associati, organizzazioni di
spettacolo, associazioni dopolavoristiche e pseudo-culturali,
Radio e TV private e agenzie di pubblicità, si nasconde una
miriade di operatori abusivi quali, oltre a frodare il fisco, non
sono in grado di garantire serietà professionale;
al contrario, esiste un'Associazione Italiana Agenzie
Teatrali (AIAT) la quale, tuttavia, benché non abbia ancora
ottenuto nessun riconoscimento legale opera, a livello nazionale,
secondo quanto risulta agli interrogati, con serietà e
competenza;
l'elenco nominativo completo di tutti i privati, le
associazioni e le organizzazioni operanti, quali agenti teatrali,
o comunque svolgenti le attività di intermediazione nel settore
dello spettacolo -:
se non ritenga opportuno, il signor Ministro, di procedere
ad una regolamentazione ed alla emanazione di misure che
regolarizzino tale attività sia per quanto riguarda
l'intermediazione, che l'avvio al collocamento di chi vi lavora
nonché la regolarizzazione contributiva ed assicurativa degli
artisti;
quali misure intenda porre in atto al fine di bloccare il
dilagante abusivismo, l'improvvisazione e spesso l'avventurismo
di pseudoagenti o Agenzie il cui unico scopo è la truffa.
(4-02419)
La S.V. onorevole ha presentato, unitamente all'onorevole
Franzini Tibaldeo, l'interrogazione, della quale si allega il
testo, con richiesta di risposta scritta.
Si risponde.
L'attività di collocamento dei lavoratori dello spettacolo è
disciplinata, fra l'altro, dal Capo IV della legge 14 agosto
1967, n. 800, e dalla legge 8 gennaio 1979, n. 8, che,
all'articolo 9, conferma il generale divieto di intermediazione
in materia.
Le agenzie disciplinate in via generale dagli articoli 115 e
120 del Testo unico delle leggi di P.S., possono svolgere altre
attività collaterali, come quelle di promozione, ma non quelle di
collocamento dei lavoratori, come è stato più volte ribadito con
apposite circolari, adottate d'intesa con il Ministero del
Turismo e dello Spettacolo, competente nella specifica materia.
Solo per le prestazioni dei complessi di musica leggera, per
i quali né si instaura un rapporto di lavoro dipendente, né
trovano applicazione le leggi sopramenzionate, è perciò
consentita la piena operatività delle agenzie disciplinate
dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di P.S..
Il Ministro dell'interno: Maroni.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AGENZIE, MEDIATORI ED INTERMEDIARI, TEATRO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGENZIE TEATRALI (AIAT)