ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 33 del 13/07/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 13/07/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Stato iter:
11/01/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/12/1994
MINISTRO - (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 13/07/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 12/12/1994

ITER CONCLUSO IL 11/01/1995

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
in esecuzione della legge 12 febbraio 1958, n. 126
(articolo 14) sono stati regolarmente costituiti innumerevoli
Consorzi obbligatori fra gli utenti per la manutenzione e
ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico;
detti consorzi, col contributo massimo del 50 per cento a
carico dei comuni interessati ed il restante 50 per cento a
carico degli utenti, per le documentate spese sostenute, hanno
assicurato egregiamente la buona manutenzione ordinaria e
straordinaria di dette strade vicinali;
l'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (nuovo Codice della strada) ha - fra l'altro - abrogato la
citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;
di conseguenza, numerose Amministrazioni comunali al fine
di non accollare ai loro bilanci - sempre più dissestati - le
intere spese di manutenzione di dette strade vicinali (come
previsto dall'articolo 14, punto 1^, lettera a) e punto 4 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992) con motivazioni di
vario genere hanno l'intento di proporre (ai sensi dell'articolo
2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) il
declassamento da "vicinale" a "interpoderale" anche di quelle
strade per le quali è stato regolarmente costituto il Consorzio
obbligatorio;
da ciò deriverà il progressivo abbandono delle operazioni
manutentorie di dette strade con gravi danni alla viabilità
minore che è, per contro, indispensabile per lo sviluppo
dell'economia agricola della quale tali infrastrutture
costituiscono l'indispensabile e determinante supporto per il suo
ordinato sviluppo;
tutto ciò provoca legittimo allarmismo e vivaci proteste
fra quanti per le loro esigenze abitative od aziende debbono
servirsi senza alcuna altra idonea alternativa della rete
stradale vicinale -:
quale sorte sia riservata ai Consorzi obbligatori a suo
tempo regolarmente costituiti per la manutenzione delle strade
vicinali e quali provvedimenti si intendano adottare per evitare
il paventato indiscriminato declassamento di tali strade.
(4-02166)
In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si
rende noto che, ai sensi dell'art. 231 del Nuovo codice della
strada, l'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è ancora
in vigore e di conseguenza vige l'obbligo della costituzione dei
consorzi per la manutenzione delle strade vicinali, mentre i
consorzi già costituiti mantengono la loro operatività.
Corre l'obbligo di precisare che l'originario testo dell'art.
231 del DL 285 del 30.04.92 del nuovo codice della strada è stato
oggetto di rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32
del 9.02.93.
Pertanto, con la vigente formulazione dell'art. 231 è
abrogata la legge 12.02.58, n. 126, ad eccezione dell'art. 14.
Il Ministro dei lavori pubblici: Radice.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONSORZI OBBLIGATORI, FINANZA LOCALE, MANUTENZIONE, STRADE, UTENTI E CONSUMATORI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DL 1992 0285, CODICE DELLA STRADA, L 1958 0126