Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD Data firma: 13/07/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Stato iter:
11/01/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
12/12/1994
MINISTRO - (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 13/07/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 12/12/1994
ITER CONCLUSO IL 11/01/1995
Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: in esecuzione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (articolo 14) sono stati regolarmente costituiti innumerevoli Consorzi obbligatori fra gli utenti per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico; detti consorzi, col contributo massimo del 50 per cento a carico dei comuni interessati ed il restante 50 per cento a carico degli utenti, per le documentate spese sostenute, hanno assicurato egregiamente la buona manutenzione ordinaria e straordinaria di dette strade vicinali; l'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada) ha - fra l'altro - abrogato la citata legge 12 febbraio 1958, n. 126; di conseguenza, numerose Amministrazioni comunali al fine di non accollare ai loro bilanci - sempre più dissestati - le intere spese di manutenzione di dette strade vicinali (come previsto dall'articolo 14, punto 1^, lettera a) e punto 4 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992) con motivazioni di vario genere hanno l'intento di proporre (ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) il declassamento da "vicinale" a "interpoderale" anche di quelle strade per le quali è stato regolarmente costituto il Consorzio obbligatorio; da ciò deriverà il progressivo abbandono delle operazioni manutentorie di dette strade con gravi danni alla viabilità minore che è, per contro, indispensabile per lo sviluppo dell'economia agricola della quale tali infrastrutture costituiscono l'indispensabile e determinante supporto per il suo ordinato sviluppo; tutto ciò provoca legittimo allarmismo e vivaci proteste fra quanti per le loro esigenze abitative od aziende debbono servirsi senza alcuna altra idonea alternativa della rete stradale vicinale -: quale sorte sia riservata ai Consorzi obbligatori a suo tempo regolarmente costituiti per la manutenzione delle strade vicinali e quali provvedimenti si intendano adottare per evitare il paventato indiscriminato declassamento di tali strade. (4-02166)
In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto si rende noto che, ai sensi dell'art. 231 del Nuovo codice della strada, l'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è ancora in vigore e di conseguenza vige l'obbligo della costituzione dei consorzi per la manutenzione delle strade vicinali, mentre i consorzi già costituiti mantengono la loro operatività. Corre l'obbligo di precisare che l'originario testo dell'art. 231 del DL 285 del 30.04.92 del nuovo codice della strada è stato oggetto di rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.02.93. Pertanto, con la vigente formulazione dell'art. 231 è abrogata la legge 12.02.58, n. 126, ad eccezione dell'art. 14. Il Ministro dei lavori pubblici: Radice.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONSORZI OBBLIGATORI, FINANZA LOCALE, MANUTENZIONE, STRADE, UTENTI E CONSUMATORI