ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01896

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 24 del 30/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 30/06/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Stato iter:
17/02/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/01/1995
MINISTRO - (MINISTERO DELLE FINANZE)
Fasi iter:

INTERLOCUTORIO IL 31/01/1995

PRESENTATO IL 30/06/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 30/01/1995

ITER CONCLUSO IL 17/02/1995

Ai Ministri delle finanze, delle risorse agricole, alimentari
e forestali, del commercio con l'estero e del coordinamento delle
politiche dell'Unione europea. - Per sapere - premesso che:
i trasportatori di bovini o di carni macellate provenienti
dai paesi della CEE viaggiavano, nel passato, con i loro TIR
carichi di bestiame o di carni macellate muniti della prescritta
documentazione e, al passaggio della dogana, versavano l'imposta
dovuta (IVA al 19 per cento);
però, a seguito del regolamento CEE del 19 ottobre 1992, n.
77, recepito con decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, e più
volte reiterato, a modifica del precedente regolamento n. 77/388,
sono state, come è noto, abolite le dogane di frontiera a far
tempo dal 1^ gennaio 1993;
a seguito di ciò, il trasporto del bestiame e di carni
macellate importati non è più soggetto al controllo di frontiera
con conseguente pagamento dell'IVA ma raggiunge direttamente gli
allevatori o i macelli di destinazione presso i quali dovrebbe
essere emessa la documentazione per il pagamento dell'IVA
medesima;
l'illecito perverso sistema è stato ulteriormente
perfezionato per consentire, ancora più facilmente, l'evasione
dell'IVA nel senso che sempre più numerosi importatori di tali
capi e carni macellate agiscono, ora, attraverso società di
comodo a responsabilità limitata appositamente costituite le
quali, dopo pochi mesi, falliscono (e rinascono con altra nuova
costituzione) autodenunciandosi all'ufficio IVA competente per
l'impossibilità di versare, a scadenza di legge, l'IVA medesima
evitando così il procedimento penale e riducendo sensibilmente o,
addirittura, annullando l'importo IVA da versare secondo le
risultanze passive delle loro contabilità fallimentari;
tale fraudolento sistema sta, purtroppo, diffondendosi in
tutto il Paese con gravissime perdite erariali (dell'ordine di
parecchie decine di miliardi) e con conseguente concorrenza
sleale nel settore zootecnico consentendo agli importatori
disonesti di praticare prezzi notevolmente più bassi rispetto al
restante bestiame in perfetta regola col pagamento dell'IVA;
tali comportamenti illeciti - notoriamente conosciuti e posti
in rilievo anche dalla stampa quotidiana economica e politica -
si verificano per l'insufficienza dei dovuti controlli;
appare, quindi, indilazionabile l'adozione di provvedimenti
atti ad intensificare i controlli stessi per evitare quanto sopra
lamentato -:
quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in
indirizzo per stroncare gli abusi e gli illeciti succintamente
sopra indicati.
(4-01896)
Come è noto, al fine di realizzare il cosiddetto "mercato
unico", è stata introdotta dal decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331 (convertito, con modifiche, nella legge 29 ottobre 1993, n.
427), una "disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto".
Ciò ha comportato, in seguito alla abolizione dei controlli
doganali sulle merci di provenienza intracomunitaria, il
diffondersi di tentativi di frode in materia di imposta sul
valore aggiunto, in specie nel settore degli acquisti
intracomunitari e di importazione di animali vivi e di carni
bovine.
Al fine di contenere i rischi delle predette frodi fiscali,
in ogni Paese membro esiste un ufficio denominato "Central Liason
Office", cui è demandato il compito di operare un sistema di
scambio di informazioni a livello comunitario. In Italia il
predetto ufficio è stato istituito presso il Segretariato
Generale del Ministero delle finanze, Ufficio per gli studi di
diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali.
I controlli antifrode si realizzano attraverso un controllo
incrociato dei dati relativi ai soggetti IVA residenti nei vari
paesi comunitari e possono essere attivati sia da segnalazioni
dei competenti Uffici italiani (come ad esempio gli Uffici IVA,
gli Uffici doganali od i nuclei della Guardia di finanza), sia
dal Central Liason Office di un altro Paese membro.
Detti controlli incrociati sono resi possibili in quanto il
venditore estero è tenuto a compilare un elenco delle cessioni
effettuate ed a trasmetterlo alla propria amministrazione
finanziaria; attraverso la banca dati del Central Liason Office è
possibile confrontare i dati indicati in detto elenco con quelli
relativi agli acquisti dichiarati dal cessionario italiano.
E' evidente, da quanto esposto, che la frode fiscale può
essere posta in essere solo attraverso l'accordo fraudolento del
venditore straniero e dell'acquirente italiano.
Al fine di predisporre idonei e sempre più raffinati
strumenti atti a stroncare tali abusi, con decreto del Ministro
delle finanze 29 aprile 1994, è stta istituita una apposita
commissione per la raccolta e lo studio dei dati relativi al
commercio interno ed intracomunitario, con specifico riferimento
al fenomeno delle acquisizioni di bovini vivi e di carni bovine.
Detta commissione, composta dai rappresentanti dei settori
interessati di questa Amministrazione, ha indicato (nella
relazione sulla attività da essa svolta nei primi tre mesi di
funzionamento) alcune soluzioni tecniche per fronteggiare il
sistema di evasione in questione.
Inoltre, va segnalato che il comma 9-bis dell'articolo 54 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), ha attribuito
anche agli Uffici doganali i poteri di effettuare accessi,
ispezioni e verifiche al fine dell'accertamento delle violazioni
relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli
acquisti e delle cessioni intracomunitarie, nonché
dell'accertamento di violazione in materia di imposta sul valore
aggiunto che possono essere rilevate nel corso delle verifiche
dirette ad accertare l'osservanza della applicazione dell'IVA
intracomunitaria.
Con circolare 4 maggio 1994 n. 42/DE, è stato esplicitato che
agli Uffici doganali è dato di ufficializzare le risultanze dei
cennati controlli, non più nella forma della mera segnalazione
agli Uffici IVA competenti, bensì mediante la redazione di un
vero e proprio processo verbale di constatazione, valevole a
tutti gli effetti quale atto giuridicamente necessari per
l'adozione di avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni da
parte dell'Ufficio IVA competente.
Deve ancora rilevarsi che, da ultimo, sono state impartite
direttive al Servizio Centrale degli Ispettori Tributari - SECIT
- sulla materia in questione.
In particolare, tale organo, a partire dal primo gennaio
1995, dovrà svolgere un accurato programma di controlli
sull'attività di accertamento e di verifica compiuta dagli Uffici
IVA, dagli Uffici dei dipartimenti delle Dogane e delle imposte
indirette e delle Entrate, con riferimento alle operazioni
intracomunitarie imponibili.
Esso, inoltre, avrà cura di formulare appropriate metodologie
di indagine, dirette a potenziare i meccanismi di individuazione
e di repressione di tutti i fenomeni di evasione e di frode
all'IVA sugli acquisti intracomunitari, affrontando altresì le
problematiche connesse alla collaborazione con le autorità
fiscali degli altri paesi membri della CEE.
Ancora, il SECIT dovrà individuare, all'interno delle
proposte per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di
accertamento, gli strumenti più idonei a prevenire e reprimere il
fenomeno dell'evasione dell'IVA intracomunitaria.
Il Servizio assumerà tutte le opportune iniziative di studio
e di ricerca, a carattere giuridico, economico e finanziario,
riguardanti il fenomeno degli scambi intracomunitari ed il loro
trattamento fiscale, anche nella prospettiva di predisporre gli
adeguati strumenti di intervento in vista della introduzione del
regime definitivo dell'IVA europea.
Il SECIT, inoltre, interverrà direttamente, in sede di
verifica, al fine di reprimere evasioni fiscali di grandi
proporzioni.
Infine, va segnalata la efficace azione di controllo
effettuata dalla Guardia di finanza su tutto il territorio
nazionale.
Questa ha portato alla scoperta di numerose frodi poste in
essere ai danni dell'erario ed alla segnalazione alla autorità
giudiziaria degli autori di numerosi reati in materia tributaria.
Nella maggior parte degli accertamenti i nuclei di polizia
tributaria hanno fatto ricorso allo strumento delle "indagini
bancarie", previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché
ad una serie di controlli incrociati disposti su tutto il
territorio nazionale.
Uno dei metodi più usati per intraprendere le suddette frodi
consisteva nel fare giungere la merce ad una impresa italiana,
mentre la relativa fattura estera veniva intestata ad una ditta,
cosiddetta "cartiera", la quale provvedeva alla successiva
emissione della fattura, con addebito della imposta sul valore
aggiunto, nei confronti dei reali acquirenti. Ovviamente, le
imprese fittizie non provvedevano ad alcun adempimento
amministrativo-fiscale, per cui l'imposta incassata veniva
spartita tra i soggetti gestori di dette imprese e quelli
titolari delle imprese effettivamente destinatarie delle carni.
Da ultimo, va segnalato che il nucleo di polizia tributaria
della Liguria ha avviato una procedura conoscitiva consistente
nel rilevamento, in prossimità del confine francese, di elementi
e notizie relativi ai trasporti di bovini al fine di consentire
ai reparti del Corpo, nella cui circoscrizione operano i
destinatari degli acquisti intracomunitari, controlli più
efficaci.
Il Ministro delle finanze: Fantozzi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CARNI, EVASIONI FISCALI, IVA, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO, REGOLAMENTI DELLA COMUNITA' EUROPEA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DECRETO LEGGE 1992 0513