Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD Data firma: 30/06/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Stato iter:
17/02/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
31/01/1995
MINISTRO - (MINISTERO DELLE FINANZE)
Fasi iter:
INTERLOCUTORIO IL 31/01/1995
PRESENTATO IL 30/06/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 30/01/1995
ITER CONCLUSO IL 17/02/1995
Ai Ministri delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e del coordinamento delle politiche dell'Unione europea. - Per sapere - premesso che: i trasportatori di bovini o di carni macellate provenienti dai paesi della CEE viaggiavano, nel passato, con i loro TIR carichi di bestiame o di carni macellate muniti della prescritta documentazione e, al passaggio della dogana, versavano l'imposta dovuta (IVA al 19 per cento); però, a seguito del regolamento CEE del 19 ottobre 1992, n. 77, recepito con decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, e più volte reiterato, a modifica del precedente regolamento n. 77/388, sono state, come è noto, abolite le dogane di frontiera a far tempo dal 1^ gennaio 1993; a seguito di ciò, il trasporto del bestiame e di carni macellate importati non è più soggetto al controllo di frontiera con conseguente pagamento dell'IVA ma raggiunge direttamente gli allevatori o i macelli di destinazione presso i quali dovrebbe essere emessa la documentazione per il pagamento dell'IVA medesima; l'illecito perverso sistema è stato ulteriormente perfezionato per consentire, ancora più facilmente, l'evasione dell'IVA nel senso che sempre più numerosi importatori di tali capi e carni macellate agiscono, ora, attraverso società di comodo a responsabilità limitata appositamente costituite le quali, dopo pochi mesi, falliscono (e rinascono con altra nuova costituzione) autodenunciandosi all'ufficio IVA competente per l'impossibilità di versare, a scadenza di legge, l'IVA medesima evitando così il procedimento penale e riducendo sensibilmente o, addirittura, annullando l'importo IVA da versare secondo le risultanze passive delle loro contabilità fallimentari; tale fraudolento sistema sta, purtroppo, diffondendosi in tutto il Paese con gravissime perdite erariali (dell'ordine di parecchie decine di miliardi) e con conseguente concorrenza sleale nel settore zootecnico consentendo agli importatori disonesti di praticare prezzi notevolmente più bassi rispetto al restante bestiame in perfetta regola col pagamento dell'IVA; tali comportamenti illeciti - notoriamente conosciuti e posti in rilievo anche dalla stampa quotidiana economica e politica - si verificano per l'insufficienza dei dovuti controlli; appare, quindi, indilazionabile l'adozione di provvedimenti atti ad intensificare i controlli stessi per evitare quanto sopra lamentato -: quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per stroncare gli abusi e gli illeciti succintamente sopra indicati. (4-01896)
Come è noto, al fine di realizzare il cosiddetto "mercato unico", è stata introdotta dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modifiche, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427), una "disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto". Ciò ha comportato, in seguito alla abolizione dei controlli doganali sulle merci di provenienza intracomunitaria, il diffondersi di tentativi di frode in materia di imposta sul valore aggiunto, in specie nel settore degli acquisti intracomunitari e di importazione di animali vivi e di carni bovine. Al fine di contenere i rischi delle predette frodi fiscali, in ogni Paese membro esiste un ufficio denominato "Central Liason Office", cui è demandato il compito di operare un sistema di scambio di informazioni a livello comunitario. In Italia il predetto ufficio è stato istituito presso il Segretariato Generale del Ministero delle finanze, Ufficio per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali. I controlli antifrode si realizzano attraverso un controllo incrociato dei dati relativi ai soggetti IVA residenti nei vari paesi comunitari e possono essere attivati sia da segnalazioni dei competenti Uffici italiani (come ad esempio gli Uffici IVA, gli Uffici doganali od i nuclei della Guardia di finanza), sia dal Central Liason Office di un altro Paese membro. Detti controlli incrociati sono resi possibili in quanto il venditore estero è tenuto a compilare un elenco delle cessioni effettuate ed a trasmetterlo alla propria amministrazione finanziaria; attraverso la banca dati del Central Liason Office è possibile confrontare i dati indicati in detto elenco con quelli relativi agli acquisti dichiarati dal cessionario italiano. E' evidente, da quanto esposto, che la frode fiscale può essere posta in essere solo attraverso l'accordo fraudolento del venditore straniero e dell'acquirente italiano. Al fine di predisporre idonei e sempre più raffinati strumenti atti a stroncare tali abusi, con decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1994, è stta istituita una apposita commissione per la raccolta e lo studio dei dati relativi al commercio interno ed intracomunitario, con specifico riferimento al fenomeno delle acquisizioni di bovini vivi e di carni bovine. Detta commissione, composta dai rappresentanti dei settori interessati di questa Amministrazione, ha indicato (nella relazione sulla attività da essa svolta nei primi tre mesi di funzionamento) alcune soluzioni tecniche per fronteggiare il sistema di evasione in questione. Inoltre, va segnalato che il comma 9-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), ha attribuito anche agli Uffici doganali i poteri di effettuare accessi, ispezioni e verifiche al fine dell'accertamento delle violazioni relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, nonché dell'accertamento di violazione in materia di imposta sul valore aggiunto che possono essere rilevate nel corso delle verifiche dirette ad accertare l'osservanza della applicazione dell'IVA intracomunitaria. Con circolare 4 maggio 1994 n. 42/DE, è stato esplicitato che agli Uffici doganali è dato di ufficializzare le risultanze dei cennati controlli, non più nella forma della mera segnalazione agli Uffici IVA competenti, bensì mediante la redazione di un vero e proprio processo verbale di constatazione, valevole a tutti gli effetti quale atto giuridicamente necessari per l'adozione di avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni da parte dell'Ufficio IVA competente. Deve ancora rilevarsi che, da ultimo, sono state impartite direttive al Servizio Centrale degli Ispettori Tributari - SECIT - sulla materia in questione. In particolare, tale organo, a partire dal primo gennaio 1995, dovrà svolgere un accurato programma di controlli sull'attività di accertamento e di verifica compiuta dagli Uffici IVA, dagli Uffici dei dipartimenti delle Dogane e delle imposte indirette e delle Entrate, con riferimento alle operazioni intracomunitarie imponibili. Esso, inoltre, avrà cura di formulare appropriate metodologie di indagine, dirette a potenziare i meccanismi di individuazione e di repressione di tutti i fenomeni di evasione e di frode all'IVA sugli acquisti intracomunitari, affrontando altresì le problematiche connesse alla collaborazione con le autorità fiscali degli altri paesi membri della CEE. Ancora, il SECIT dovrà individuare, all'interno delle proposte per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento, gli strumenti più idonei a prevenire e reprimere il fenomeno dell'evasione dell'IVA intracomunitaria. Il Servizio assumerà tutte le opportune iniziative di studio e di ricerca, a carattere giuridico, economico e finanziario, riguardanti il fenomeno degli scambi intracomunitari ed il loro trattamento fiscale, anche nella prospettiva di predisporre gli adeguati strumenti di intervento in vista della introduzione del regime definitivo dell'IVA europea. Il SECIT, inoltre, interverrà direttamente, in sede di verifica, al fine di reprimere evasioni fiscali di grandi proporzioni. Infine, va segnalata la efficace azione di controllo effettuata dalla Guardia di finanza su tutto il territorio nazionale. Questa ha portato alla scoperta di numerose frodi poste in essere ai danni dell'erario ed alla segnalazione alla autorità giudiziaria degli autori di numerosi reati in materia tributaria. Nella maggior parte degli accertamenti i nuclei di polizia tributaria hanno fatto ricorso allo strumento delle "indagini bancarie", previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché ad una serie di controlli incrociati disposti su tutto il territorio nazionale. Uno dei metodi più usati per intraprendere le suddette frodi consisteva nel fare giungere la merce ad una impresa italiana, mentre la relativa fattura estera veniva intestata ad una ditta, cosiddetta "cartiera", la quale provvedeva alla successiva emissione della fattura, con addebito della imposta sul valore aggiunto, nei confronti dei reali acquirenti. Ovviamente, le imprese fittizie non provvedevano ad alcun adempimento amministrativo-fiscale, per cui l'imposta incassata veniva spartita tra i soggetti gestori di dette imprese e quelli titolari delle imprese effettivamente destinatarie delle carni. Da ultimo, va segnalato che il nucleo di polizia tributaria della Liguria ha avviato una procedura conoscitiva consistente nel rilevamento, in prossimità del confine francese, di elementi e notizie relativi ai trasporti di bovini al fine di consentire ai reparti del Corpo, nella cui circoscrizione operano i destinatari degli acquisti intracomunitari, controlli più efficaci. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CARNI, EVASIONI FISCALI, IVA, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO, REGOLAMENTI DELLA COMUNITA' EUROPEA