ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01831

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 24 del 30/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 30/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/30/1994
MISTO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
LEGA NORD 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
LEGA NORD 06/30/1994
MISTO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
MISTO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO 06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/30/1994
FORZA ITALIA 06/30/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI delegato in data 29/07/1994
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 30/06/1994

INTERLOCUTORIO IL 29/07/1994

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. - Per sapere -
premesso che:
la Soc. Strutture S.r.l. - Erreuno Radio, in ossequio della
normativa di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, ha inviato al
competente Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni la
documentazione comprovante l'esercizio di emittente radiofonica
in ambito locale per la regione Veneto e Friuli Venezia-Giulia;
per note vicende giudiziarie e non per colpa o negligenza
della società, i termini di cui alla legge 6 agosto 1990 furono
prorogati al 28 febbraio 1993 con il disposto di cui all'articolo
1 legge n. 482 del 1992;
successivamente, con la legge n. 422 del 1993, che statuiva
per ultimo giorno di esercizio provvisorio di trasmissione del
segnale, in assenza di avvenuto rilascio di concessione
ministeriale, la data del 28 febbraio 1994, al comma 5
dell'articolo 1 si imponeva l'attenzione entro il 30 novembre
1993 di requisiti essenziali per il rilascio della concessione;
tale comma 5 dell'articolo 1 è in netta contraddittorietà
con il comma 4 dell'articolo 1, poiché il dettato di tale comma
prevede che sono soggetti autorizzati ad ottenere la concessione
ministeriale tutti coloro che alla data del 28 febbraio 1993,
esclusivamente, fossero in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
in buona sostanza, il comma 5 statuisce un ulteriore tempo
di proroga di presentazione di documentazione comprovante i
requisiti ma va inteso nel senso lato cioè come termine utile ed
ultimo per tutti coloro che avessero presentato documentazione
deficitaria;
la Soc. Strutture S.r.l. prima del 28 febbraio 1994 ad
abundantiam depositò, o meglio fece pervenire al Ministero, copia
della documentazione già acquisita a far data dal 23 ottobre
1990;
malgrado ciò, in data 15 aprile 1994 il Ministro delle
Poste e delle Telecomunicazioni emetteva decreto di diniego della
concessione e questo in palese violazione di legge poiché il
legislatore aveva fissato il termine perentorio di 90 gg., cioè
al 28 febbraio 1994 quale giorno utile per la conoscenza
dell'atto amministrativo o di rilascio o di diniego della
concessione stessa;
i vari decreti di diniego sono stati impugnati avanti i
Tribunali Amministrativi regionali, tra cui il T.A.R. del Lazio,
e nel 99 per cento dei casi il Tribunale Amministrativo regionale
ha concesso la sospensiva dell'esecuzione dell'atto
amministrativo impugnato ponendo in essere il diritto delle
emittenti ricorrenti ad esercire l'irradiazione dei programmi in
palese contraddittorietà con la lettera del disposto legislativo;
per il caso di fattispecie la seconda sezione del T.A.R.
Veneto, in contrasto con la prima sezione del T.A.R. Veneto, ha
negato alla ricorrente la sospensiva dell'esecuzione dell'atto di
diniego di concessione rilevando che la sospensiva stessa non può
essere considerata equivalente al rilascio di concessione, titolo
necessario per la continuazione dell'esercizio di trasmissione di
radiofonia o anche di emittenza televisiva in ambito locale;
tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato;
la diversa interpretazione da zona a zona, da soggetto a
soggetto varia con danno grave ed irreparabile per coloro che
disgraziatamente incorrono in decisioni giuridiche di esatta od
errata interpreta-zione;
a causa del protrarsi della chiusura della citata radio che
predilige l'informazione, una ventina di giovani giornalisti si
trovano senza lavoro -:
se le sospensive emesse dai T.A.R. regionali avverso i
decreti di diniego di concessione ministeriale notificati ed
impugnati possano costituire titolo legittimo a consentire la
continuazione dell'esercizio provvisorio di trasmissione sino
alla decisione nel merito dei ricorsi presentati;
se conseguentemente sia da considerare legittima o meno la
declaratoria di diniego di sospensiva della seconda sezione
T.A.R. Veneto emessa nei confronti della Soc. Strutture S.r.l.
Erreuno Radio, e confermata dal Consiglio di Stato;
se sia da considerare conforme a legge il comportamento
delle Procure delle Repubbliche c/o le Preture Circondariali che
non hanno assunto iniziative di sequestri preventivi delle
apparecchiature ricetrasmittenti delle ricorrenti avverso i
decreti ministeriali di diniego, che alla data del 28 febbraio
1994 dovevano perentoriamente cessare le trasmissioni;
quali provvedimenti si intendano adottare in proposito per
ristabilire la certezza del diritto.
(4-01831)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCESSIONI, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, RICORSI AMMINISTRATIVI, STAZIONI RADIO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1990 0223, L 1993 0422, L 1992 0482