Primo firmatario: Gruppo: FORZA ITALIA Data firma: 30/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
MISTO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/30/1994
MISTO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
LEGA NORD
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
LEGA NORD
06/30/1994
MISTO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
MISTO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/30/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/30/1994
FORZA ITALIA
06/30/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI delegato in data 29/07/1994
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 30/06/1994
INTERLOCUTORIO IL 29/07/1994
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la Soc. Strutture S.r.l. - Erreuno Radio, in ossequio della normativa di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, ha inviato al competente Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni la documentazione comprovante l'esercizio di emittente radiofonica in ambito locale per la regione Veneto e Friuli Venezia-Giulia; per note vicende giudiziarie e non per colpa o negligenza della società, i termini di cui alla legge 6 agosto 1990 furono prorogati al 28 febbraio 1993 con il disposto di cui all'articolo 1 legge n. 482 del 1992; successivamente, con la legge n. 422 del 1993, che statuiva per ultimo giorno di esercizio provvisorio di trasmissione del segnale, in assenza di avvenuto rilascio di concessione ministeriale, la data del 28 febbraio 1994, al comma 5 dell'articolo 1 si imponeva l'attenzione entro il 30 novembre 1993 di requisiti essenziali per il rilascio della concessione; tale comma 5 dell'articolo 1 è in netta contraddittorietà con il comma 4 dell'articolo 1, poiché il dettato di tale comma prevede che sono soggetti autorizzati ad ottenere la concessione ministeriale tutti coloro che alla data del 28 febbraio 1993, esclusivamente, fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223; in buona sostanza, il comma 5 statuisce un ulteriore tempo di proroga di presentazione di documentazione comprovante i requisiti ma va inteso nel senso lato cioè come termine utile ed ultimo per tutti coloro che avessero presentato documentazione deficitaria; la Soc. Strutture S.r.l. prima del 28 febbraio 1994 ad abundantiam depositò, o meglio fece pervenire al Ministero, copia della documentazione già acquisita a far data dal 23 ottobre 1990; malgrado ciò, in data 15 aprile 1994 il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni emetteva decreto di diniego della concessione e questo in palese violazione di legge poiché il legislatore aveva fissato il termine perentorio di 90 gg., cioè al 28 febbraio 1994 quale giorno utile per la conoscenza dell'atto amministrativo o di rilascio o di diniego della concessione stessa; i vari decreti di diniego sono stati impugnati avanti i Tribunali Amministrativi regionali, tra cui il T.A.R. del Lazio, e nel 99 per cento dei casi il Tribunale Amministrativo regionale ha concesso la sospensiva dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato ponendo in essere il diritto delle emittenti ricorrenti ad esercire l'irradiazione dei programmi in palese contraddittorietà con la lettera del disposto legislativo; per il caso di fattispecie la seconda sezione del T.A.R. Veneto, in contrasto con la prima sezione del T.A.R. Veneto, ha negato alla ricorrente la sospensiva dell'esecuzione dell'atto di diniego di concessione rilevando che la sospensiva stessa non può essere considerata equivalente al rilascio di concessione, titolo necessario per la continuazione dell'esercizio di trasmissione di radiofonia o anche di emittenza televisiva in ambito locale; tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato; la diversa interpretazione da zona a zona, da soggetto a soggetto varia con danno grave ed irreparabile per coloro che disgraziatamente incorrono in decisioni giuridiche di esatta od errata interpreta-zione; a causa del protrarsi della chiusura della citata radio che predilige l'informazione, una ventina di giovani giornalisti si trovano senza lavoro -: se le sospensive emesse dai T.A.R. regionali avverso i decreti di diniego di concessione ministeriale notificati ed impugnati possano costituire titolo legittimo a consentire la continuazione dell'esercizio provvisorio di trasmissione sino alla decisione nel merito dei ricorsi presentati; se conseguentemente sia da considerare legittima o meno la declaratoria di diniego di sospensiva della seconda sezione T.A.R. Veneto emessa nei confronti della Soc. Strutture S.r.l. Erreuno Radio, e confermata dal Consiglio di Stato; se sia da considerare conforme a legge il comportamento delle Procure delle Repubbliche c/o le Preture Circondariali che non hanno assunto iniziative di sequestri preventivi delle apparecchiature ricetrasmittenti delle ricorrenti avverso i decreti ministeriali di diniego, che alla data del 28 febbraio 1994 dovevano perentoriamente cessare le trasmissioni; quali provvedimenti si intendano adottare in proposito per ristabilire la certezza del diritto. (4-01831)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCESSIONI, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, RICORSI AMMINISTRATIVI, STAZIONI RADIO