ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01671

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 19 del 23/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 23/06/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Stato iter:
03/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/10/1994
MINISTRO - (MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 23/06/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 25/10/1994

ITER CONCLUSO IL 03/11/1994

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. -
Per sapere - premesso che:
l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede
la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la
valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna
italiana -:
quali iniziative siano state attuate nel senso indicato
dalla legge.
(4-01671)
La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede
effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il
Ministero dell'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna
italiana", al fine di tutelare l'originalità del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la
valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di
origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE n.
2081/92.
Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli
Stati membri, necessita tuttavia, coma prevvede il regolamento
stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine è
stata presentata ed assegnata alla Commissione Agricoltura della
Camera dei Deputati una proposta di legge (A.C. n. 167).
In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la
materia relativa alle denominazioni d'origine protette - fatta
esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella
citata disciplina comunitaria - è carente di una normativa
uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario,
ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, ecc.).
Anche l'emanazione del Decreto Ministeriale volto
all'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna non può
prescindere dalla definizione legislativa delle modalità di
riconoscimento, tutela e valorizzazione dei prodotti in generale,
nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i
requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione
aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana".
Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a
denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di
produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri
produttivi e le particolarità ambientali di fabbricazione e di
provenienza della materia prima tali da influire sulla qualità e
sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di
permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e
di distinguersi così dal resto della produzione.
Il Ministro per le risorse
agricole, alimentari e forestali:
Poli Bortone.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ALBI ELENCHI E REGISTRI, COMUNITA' E ZONE MONTANE, PRODOTTI ALIMENTARI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1994 0097