Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD Data firma: 23/06/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Stato iter:
03/11/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
25/10/1994
MINISTRO - (MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 23/06/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 25/10/1994
ITER CONCLUSO IL 03/11/1994
Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna italiana -: quali iniziative siano state attuate nel senso indicato dalla legge. (4-01671)
La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il Ministero dell'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana", al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92. Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli Stati membri, necessita tuttavia, coma prevvede il regolamento stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine è stata presentata ed assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati una proposta di legge (A.C. n. 167). In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la materia relativa alle denominazioni d'origine protette - fatta esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella citata disciplina comunitaria - è carente di una normativa uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario, ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, ecc.). Anche l'emanazione del Decreto Ministeriale volto all'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna non può prescindere dalla definizione legislativa delle modalità di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei prodotti in generale, nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana". Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri produttivi e le particolarità ambientali di fabbricazione e di provenienza della materia prima tali da influire sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e di distinguersi così dal resto della produzione. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Poli Bortone.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ALBI ELENCHI E REGISTRI, COMUNITA' E ZONE MONTANE, PRODOTTI ALIMENTARI