Primo firmatario: Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO Data firma: 02/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/02/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/02/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/02/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/02/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 02/06/1994
Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, a partire dal 1^ gennaio 1993 verrà attribuito, al personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e della Guardia forestale che alla data di entrata in vigore della stessa legge rivestiva la qualifica di agente od equiparata, il quinto livello retributivo; a decorrere dalla stessa data sarà inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati dei medesimi Corpi in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; l'attribuzione di nuovi livelli retributivi inciderà sullo stipendio e sull'indennità integrativa speciale del personale interessato, non già sull'indennità pensionabile che, per il personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e della Guardia forestale, viene corrisposta sulla base della qualifica professionale anziché del livello retributivo; esiste una sperequazione economica, in considerazione dell'equipollenza delle mansioni svolte dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e di quelle svolte dal personale degli altri Corpi che fruiscono dell'indennità pensionabile (con particolare riguardo al Corpo forestale dello Stato), osservato che anche il personale dei vigili del fuoco rivestirebbe la qualifica di agente di pubblica sicurezza -: se non si ritenga necessario riconoscere a favore del personale del Corpo dei vigili del fuoco la corresponsione dell'indennità pensionabile nella misura percepita dagli appartenenti alle altre Forze di polizia, con diritto agli arretrati, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. (4-01172)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ARMA DEI CARABINIERI, CORPI ARMATI DELLO STATO, GUARDIA DI FINANZA, GUARDIE FORESTALI E GUARDIE CAMPESTRI, INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE, INTERESSI LEGALI, LIVELLI FUNZIONALI E RETRIBUTIVI, POLIZIA DI STATO, POLIZIA GIUDIZIARIA, PUBBLICA SICUREZZA, QUALIFICA PROFESSIONALE, RETRIBUZIONE PENSIONABILE, TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO, VIGILI DEL FUOCO