ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00008

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 1 del 15/04/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Data firma: 15/04/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA delegato in data 07/06/1994
Stato iter:
13/09/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/1994
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 15/04/1994

INTERLOCUTORIO IL 07/06/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 01/08/1994

ITER CONCLUSO IL 13/09/1994

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale, per la
funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
con precedente interrogazione si ponevano all'attenzione
del governo alcune carenze della legislazione vigente relativa
alla istituzione del Giudice di Pace (legge 21 novembre 1991 n.
374), e delle norme attuative (decreto ministeriale del 14 maggio
1992, Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1992, e tabella di cui alla
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993), con riferimento
specificamente ai criteri di copertura dei posti in organico
presso il Ministero di grazia e giustizia;
in particolare si chiedeva se non si ritenesse "iniquo e
mortificante che lavoratori che svolgono da anni ed in via
esclusiva la funzione di cancellieri responsabili di uffici di
conciliazione vengano declassati al sottordinato profilo di
"collaboratori di cancelleria" (VII qualifica funzionale) ed in
tal modo privati della responsabilità di uffici che reggono da
anni, senza alcuna considerazione dei requisiti posseduti per
ricoprire nei ruoli ministeriali la corrispondente posizione di
"Funzionari di cancelleria", posizione che andrebbe loro
riconosciuta atteso che il Ministero di grazia e giustizia
contempla questa specifica qualifica in più rispetto all'Ente
Locale che, per evidenti ragioni istituzionali, ne è priva" -:
quali posizioni esprima il Governo in merito a questo
problema, attinente ad un più corretto riconoscimento delle
specifiche professionalità acquisite dal personale.
(4-00008)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica
che il personale già in servizio negli uffici di Conciliazione
alla data del 31.12.1989 e che ha prodotto istanza di immissione
nei ruoli di questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 12
della legge 21.11.1991 n. 374, viene inquadrato sulla base delle
disposizioni del decreto ministeriale 14.5.1992, con cui sono
state definite le corrispondenze tra le qualifiche funzionali di
appartenenza del personale degli uffici di Conciliazione e le
qualifiche ed i profili professionali del personale di
cancelleria di questa Amministrazione.
In particolare al personale proveniente dagli uffici di
Conciliazione in possesso dell'ottava qualifica funzionale viene
riconosciuto l'inquadramento nei profilo professionale di
funzionario di cancelleria dell'ottava qualifica funzionale ed al
personale in possesso della settima qualifica funzionale viene
riconosciuto l'inquadramento nel profilo professionale di
collaboratore di cancelleria della settima qualifica funzionale.
Si fa, altresì, presente che, anteriormente all'emanazione
del suddetto decreto, fu presa in considerazione anche la
possibilità - caldeggiata da associazioni di categoria - di far
corrispondere all'ottava qualifica funzionale del personale degli
uffici di Conciliazione la nona qualifica funzionale del
personale di questa amministrazione.
Tale ipotesi di inquadramento nella qualifica superiore
rispetto a quella di appartenenza non ebbe però alcun seguito,
non solamente perché avrebbe prodotto un notevole aggravio
finanziario, ma anche e soprattutto perché avrebbe comportato una
notevole disparità di trattamento rispetto ai funzionari di
cancelleria con anzianità spesso superiore a quella posseduta dal
personale comunale interessato.
Si aggiunge che il personale di cui all'interrogazione,
appartenente all'ex carriera di concetto, ha già ottenuto indubbi
benefici in virtù dell'applicazione della legge 11 luglio 1980,
n. 312, con l'inquadramento nel profilo professionale di
collaboratore di cancelleria di settima qualifica funzionale.
A tal proposito si rammenta che tale qualifica è, secondo la
legislazione vigente, il gradino iniziale dell'ex carriera
direttiva, mentre la circostanza che detto personale non possa
più svolgere le mansioni superiori, se non con le modalità e nei
limiti temporali previsti dall'articolo 25 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è dovuto ad una precisa
scelta del legislatore.
Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE, GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE, QUALIFICHE, RUOLI E PIANTE ORGANICHE, SVILUPPO DI CARRIERA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, L 1991 0374