Primo firmatario: Gruppo: PART.POP.ITAL. Data firma: 10/11/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
PART.POP.ITAL.
11/10/1994
PART.POP.ITAL.
11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
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11/10/1994
PART.POP.ITAL.
11/10/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA) delegato in data 06/12/1994
Stato iter:
23/10/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
23/10/1995
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA))
REPLICA
23/10/1995
PART.POP.ITAL.
Fasi iter:
PRESENTATO IL 10/11/1994
INTERLOCUTORIO IL 06/12/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 23/10/1995
ITER CONCLUSO IL 23/10/1995
Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per conoscere - premesso che: l'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che regola il trattamento del personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari prevede che ai segretari particolari compete il trattamento economico complessivo di primo dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; la maggior parte delle Amministrazioni dello Stato correttamente applica la norma a tutti i segretari particolari indipendentemente dal loro essere dipendente dello Stato o elementi estranei alla Amministrazione (cosa che la legge prevede come possibile) -: per quale motivo alcune Amministrazioni operino una discriminazione fra i segretari particolari corrispondendo il trattamento di primo dirigente agli elementi estranei alla Amministrazione e negandolo ai dipendenti dello Stato. Tale interpretazione è palesemente contrastante con l'articolo 158 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, che non prevede alcuna discriminazione fra i segretari particolari ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento economico di primo dirigente. Tale interpretazione inoltre costituisce una palese violazione del principio di parità di cui all'articolo 3 della Costituzione, giungendo a produrre l'effetto paradossale di creare, per l'espletamento di una funzione pubblica, un trattamento di favore per gli estranei alla Amministrazione rispetto a quello riconosciuto ai dipendenti pubblici. (3-00318)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI, GABINETTI E SEGRETERIE PARTICOLARI, PERSONALE DELLO STATO, TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO