ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 78 del 19/10/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PART.POP.ITAL.
Data firma: 19/10/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994
PART.POP.ITAL. 10/19/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL TESORO delegato in data 03/11/1994
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 19/10/1994

INTERLOCUTORIO IL 03/11/1994

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del
Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
la legge n. 489 del 1993 dispone, al comma 4, articolo 2,
la privatizzazione dell'Artigiancassa attraverso la vendita delle
azioni al mondo artigiano;
la legge n. 489 del 1993, sempre al comma 4, articolo 2,
prevede la vendita o alienazione delle azioni non collocate
presso il mondo artigiano ad altri soggetti estranei a tale
comparto, sentiti i pareri delle commissioni competenti della
Camera dei deputati e del Senato;
la vendita o alienazione presso terzi dovrà garantire il
miglior realizzo per il servizio dell'artigianato;
la legge n. 432 del 1993 ha istituito il "Fondo
ammortamento Titoli di Stato" nel quale affluiscono i proventi
delle vendite delle partecipazioni dello Stato per le quali ne è
stata disposta la dismissione;
il decreto-legge n. 332 del 1994 convertito dalla legge n.
474 del 1994 prevede che i proventi derivanti dalle operazioni di
cessione delle partecipazioni dello Stato siano versati al
predetto Fondo di Ammortamento titoli;
la vendita dell'Artigiancassa costituisce alienazione del
patrimonio dello Stato, essendo posseduta al 99,99 per cento dal
Tesoro -:
se risponda al vero che il Tesoro abbia disposto il
trasferimento delle azioni Artigiancassa alla BNL, anche al fine
di ripatrimonializzare l'istituto in seguito alle consistenti
perdite dovute ad una gestione poco assennata;
se risponda al vero che i proventi della vendita delle
azioni Artigiancassa rimarrebbero alla BNL;
se risponda al vero che le azioni inoptate dal mondo
artigiano rimarranno alla BNL, senza il preventivo parere delle
competenti commissioni parlamentari;
se questo meccanismo non violi le leggi in materia di
alienazione delle partecipazioni dello Stato, dovendo affluire
all'apposito Fondo tutti i proventi delle alienazioni dello
Stato.
(2-00254)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AZIONI, CESSIONE DI BENI, FONDI DI BILANCIO, GESTIONE DI IMPRESE, IMPRESE ARTIGIANE, PROVENTI DA CESSIONE DI BENI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ( BNL ), CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE ( ARTIGIANCASSA ), L 1993 0432, L 1993 0489