Primo firmatario: Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO Data firma: 29/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
MISTO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
FORZA ITALIA
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
FORZA ITALIA
06/29/1994
FORZA ITALIA
06/29/1994
LEGA NORD
06/29/1994
FORZA ITALIA
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
FORZA ITALIA
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
06/29/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
26/09/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
26/09/1994
SEGRETARIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)
REPLICA
26/09/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 29/06/1994
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 30/06/1994
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 13/07/1994
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 04/08/1994
RINUNCIA ALLO SVOLGIMENTO IL 26/09/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/09/1994
ITER CONCLUSO IL 26/09/1994
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il Tar del Lazio con sua sentenza n. 1361/94 ha stabilito, confermando in ciò le precedenti ordinanze del Tar di Catania e del CGA di Palermo, che il provvedimento di radiazione emesso dalla FIGC nei confronti della Calcio Catania, il 31 luglio 1993, e successivamente confermato dalla GE del CONI, era provvedimento illegittimo, e per tanto con la stessa sentenza ha provveduto all'annullamento dei detti provvedimenti, statuendo con ciò il diritto della Calcio Catania ad esistere ed a rientrare a pieno titolo nei ranghi federali, rendendo così giustizia ad una società ed a una città oltremodo penalizzate e mortificate dai detti provvedimenti; con il proposto ricorso era stata richiesta al Tar del Lazio la riammissione al torneo C1, categoria dove il Catania si trovava prima della illegittima esclusione, ma il Tar del Lazio, su questo punto, ha lasciato agli stessi organi federali la possibilità di risolvere conseguenzialmente la questione, con la eventualità che la Calcio Catania, se insoddisfatta ricorra al Giudice Civile; la sentenza del Tar del Lazio favorevole al Catania, consacrandone le piene ragioni comporta la conseguente e inderogabile necessità di riportare il Catania nella stessa situazione giuridica (campionato di C1) laddove si trovava nel momento della sua illegittima esclusione, ed impone agli organi federali di rivedere le proprie posizioni dismettendo un atteggiamento oltremodo punitivo anche nei confronti di un intera città; gli inaccettabili provvedimenti della FIGC hanno determinato tra gli sportivi gravi disagi con il pericolo di serie problematiche di ordine sociale e di ordine pubblico, conseguenziale ad un persistente, inspiegabile ed illegittimo rifiuto da parte degli organi federali; sono in gioco anche gli interessi economici (fenomeno calcio) e di immagine di una città e di un intera provicia; che la Calcio Catania, sulla base sostanziale della detta sentenza ed onde evitare ulteriori azioni giudiziarie, ha provveduto a notificare al CONI, alla FIGC ed alla lega nazionale di serie C, atto di richiesta e intimazione per la iscrizione al campionato di serie C1 -: quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere con assoluta urgenza e nel pieno rispetto dei sentimenti della intera popolazione di Catania e della sua provincia il caso della Catania calcio nell'urgente ed assoluto rispetto della sentenza del Tar del Lazio che va applicata, con l'armonica utilizzazione dei poteri e dei doveri delle strutture dello sport e nel rispetto della loro autonomia che, tuttavia, non possono essere disgiunti dal rispetto generale per le regole dell'ordinamento dello Stato, tenendo presente, altresì, che nella questione è coinvolto il sentimento sportivo della intera città di Catania, indissolubilmente legato alla storia ed all'attualità del Calcio Catania, e che rende improponibile qualsiasi diversa ed obliqua soluzione. (2-00084)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE, CALCIO, SANZIONI DISCIPLINARI, TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO ( FIGC ), LAZIO, CATANIA (CATANIA+ SICILIA+)