ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 23 del 29/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Data firma: 29/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
MISTO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
FORZA ITALIA 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
FORZA ITALIA 06/29/1994
FORZA ITALIA 06/29/1994
LEGA NORD 06/29/1994
FORZA ITALIA 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
FORZA ITALIA 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 06/29/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
26/09/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/09/1994
SEGRETARIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)
 
REPLICA 26/09/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 29/06/1994

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 30/06/1994

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 13/07/1994

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 04/08/1994

RINUNCIA ALLO SVOLGIMENTO IL 26/09/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/09/1994

ITER CONCLUSO IL 26/09/1994

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del
Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il Tar del Lazio con sua sentenza n. 1361/94 ha stabilito,
confermando in ciò le precedenti ordinanze del Tar di Catania e
del CGA di Palermo, che il provvedimento di radiazione emesso
dalla FIGC nei confronti della Calcio Catania, il 31 luglio 1993,
e successivamente confermato dalla GE del CONI, era provvedimento
illegittimo, e per tanto con la stessa sentenza ha provveduto
all'annullamento dei detti provvedimenti, statuendo con ciò il
diritto della Calcio Catania ad esistere ed a rientrare a pieno
titolo nei ranghi federali, rendendo così giustizia ad una
società ed a una città oltremodo penalizzate e mortificate dai
detti provvedimenti;
con il proposto ricorso era stata richiesta al Tar del
Lazio la riammissione al torneo C1, categoria dove il Catania si
trovava prima della illegittima esclusione, ma il Tar del Lazio,
su questo punto, ha lasciato agli stessi organi federali la
possibilità di risolvere conseguenzialmente la questione, con la
eventualità che la Calcio Catania, se insoddisfatta ricorra al
Giudice Civile;
la sentenza del Tar del Lazio favorevole al Catania,
consacrandone le piene ragioni comporta la conseguente e
inderogabile necessità di riportare il Catania nella stessa
situazione giuridica (campionato di C1) laddove si trovava nel
momento della sua illegittima esclusione, ed impone agli organi
federali di rivedere le proprie posizioni dismettendo un
atteggiamento oltremodo punitivo anche nei confronti di un intera
città;
gli inaccettabili provvedimenti della FIGC hanno
determinato tra gli sportivi gravi disagi con il pericolo di
serie problematiche di ordine sociale e di ordine pubblico,
conseguenziale ad un persistente, inspiegabile ed illegittimo
rifiuto da parte degli organi federali;
sono in gioco anche gli interessi economici (fenomeno
calcio) e di immagine di una città e di un intera provicia;
che la Calcio Catania, sulla base sostanziale della detta
sentenza ed onde evitare ulteriori azioni giudiziarie, ha
provveduto a notificare al CONI, alla FIGC ed alla lega nazionale
di serie C, atto di richiesta e intimazione per la iscrizione al
campionato di serie C1 -:
quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere con
assoluta urgenza e nel pieno rispetto dei sentimenti della intera
popolazione di Catania e della sua provincia il caso della
Catania calcio nell'urgente ed assoluto rispetto della sentenza
del Tar del Lazio che va applicata, con l'armonica utilizzazione
dei poteri e dei doveri delle strutture dello sport e nel
rispetto della loro autonomia che, tuttavia, non possono essere
disgiunti dal rispetto generale per le regole dell'ordinamento
dello Stato, tenendo presente, altresì, che nella questione è
coinvolto il sentimento sportivo della intera città di Catania,
indissolubilmente legato alla storia ed all'attualità del Calcio
Catania, e che rende improponibile qualsiasi diversa ed obliqua
soluzione.
(2-00084)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE, CALCIO, SANZIONI DISCIPLINARI, TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO ( FIGC ), LAZIO, CATANIA (CATANIA+ SICILIA+)