ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 211 del 06/07/1993
Abbinamenti
Atto 7/00210 abbinato in data 07/07/1993
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICO CRISTIANO
Data firma: 06/07/1993
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/06/1993


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
SVOLGIMENTO 07/07/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 07/07/1993
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DELLE FINANZE)
 
COFIRMATARIO 14/07/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO
Fasi iter:

INTERLOCUTORIO IL 14/07/1993

PRESENTATO IL 06/07/1993

DISCUSSIONE IL 07/07/1993

ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 07/07/1993

RINVIATO IL 07/07/1993

La V Commissione,
premesso che:
il Parlamento ha definito il quadro legislativo degli
enti locali realizzando riforme di ampia portata attraverso:
la ridefinizione dell'ordinamento e delle funzioni delle
amministrazioni locali con la legge 8 giugno 1990, n. 142, più
recentemente la legge n. 81 del 25 marzo 1993 per l'elezione
diretta del sindaco;
il riassetto delle norme che regolano la finanza degli
enti territoriali con la legge di delega al Governo 23 ottobre
1992, n. 421 e successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
quest'insieme dei provvedimenti hanno posto fine ad una
lunga fase di transizione ed incertezza iniziata con il varo
della riforma tributaria realizzato con la legge di delega al
Governo 8 ottobre 1971, n. 825;
il nuovo assetto della finanza locale si differenzia
significativamente dal precedente basandosi sui principi
dell'autonomia finanziaria attraverso l'attribuzione di risorse
proprie nel tentativo di ricreare un più stretto legame tra la
decisione di nuove spese e il reperimento dei mezzi finanziari
occorrenti per finanziarle. Tutto ciò accresce le responsabilità
di Governo, contribuendo ad un mutamento della vita politica del
Paese, rispetto ai criteri dell'accentramento che ispiravano la
legislazione successiva alla riforma tributaria del 1971;
il nuovo assetto normativo determina un nuovo profilo
finanziario che valorizzerà particolarmente il ruolo degli
amministratori;
sono state poste le basi per un rilancio delle esperienze
autonomistiche, quale momento di realizzazione e sperimentazione
delle risorse umane e finanziarie con una esaltazione del sistema
della finanza locale recuperando i principi delle conoscenze e
certezza dei dati, delle responsabilità, della solidarietà e
della programmazione per un uso razionale delle risorse;
le principali innovazioni guardano o ad una maggiore
autonomia impositiva con conseguente modifica delle fonti di
finanziamento e una più forte riduzione dei trasferimenti dallo
Stato;
si è realizzata una revisione del metodo di riparto dei
trasferimenti caratterizzandosi per i seguenti profili:
a) l'avvio di una perequazione degli squilibri connessi
con le divese basi imponibili degli enti locali che opera tra
enti omogenei sotto il profilo della dimensione demografica ed è
destinata ad assumere rilievo crescente;
b) il progressivo superamento dell'attuale criterio di
perequazione in base ai fabbisogni di spesa calcolati per
categorie degli enti appartenenti alla stessa classe di
dimensione demografica e caratterizzati da condizioni
socio-economiche e territoriali omogenee;
c) per il passaggio da una sistema di finanziamento
delle spese di investimento fondato sui contributi agli oneri dei
mutui contratti a uno imperniato su contributi determinati in
base alla popolazione e alla spesa media pro capite per lavori
pubblici sostenuta da ciascun gruppo omogeneo di enti locali.
Con il decreto n. 504 si è provveduto a dare attuazione a
parte dei contenuti della legge di delega n. 421 e in
particolare, in materia di autonomia impositiva, ha disposto
secondo le seguenti linee:
a) l'istituzione dal 1993 di una imposta comunale
immobiliare ICI, il cui presupposto è dato dal possesso di
fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli. L'aliquota
da applicare su tutti i cespiti deve essere compresa tra il 4 e
il 6 per mille del valore di questi ultimi (7 per mille solo nei
casi di particolari esigenze di bilancio); contestualmente si è
prevista la esclusione dell'applicazione dell'ILOR dei redditi da
fabbricati, aree fabbricabili e terreni e la soppressione
dell'INVIM dal 1994;
b) l'istituzione dal 1993, di imposte provinciali
sull'esercizio di alcune funzioni di tutela e valorizzazione
dell'ambiente prevedendo l'istituzione di un'addizionale sulla
tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in
misura variabile tra l'1 e il 5 per cento) e di una imposta
provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (in misura pari alla corrispondente imposta
erariale);
c) l'attribuzione alle regioni, dal 1993, dell'intera tassa
automobilistica, attualmente dovuta in parte all'erario e in
parte alle regioni stesse. Tale gettito compenserà i minori i
trasferimenti destinati al fondo ordinario regionale;
d) a decorrere dal 1994, viene inoltre concessa ai comuni
la facoltà di istituire un'addizionale sull'Irpef, commisurata al
gettito relativo all'anno immediatamente precedente, secondo
percentuali prestabilite (1 per cento nel 1993, con incrementi
progressivi di un punto all'anno fino a un massimo di 4). A
decorrere dal 1993, la delega attribuisce alle regioni la
componente erariale del gettito della tassa automobilistica. E'
istituita, inoltre, in favore di regioni e province, un'imposta
sul prezzo netto delle erogazioni di gas e di energia elettrica
per usi domestici, l'imposta potrà essere proporzionale o
progressiva per scaglioni di consumo.
Considerato che in materia di trasferimenti statali, il
decreto, oltre a disciplinare le erogazioni agli enti locali per
il 1993, ha introdotto un nuovo sistema di contribuzione, che
entrerà a regime nel 1994. In particolare, il provvedimento ha
previsto:
1) la sostituzione dei precedenti fondi ordinario e
perequativo con un fondo ordinario per la finanza locale e un
fondo consolidato. Quest'ultimo è costituito da risorse erariali
destinate al finanziamento di particolari oneri;
2) l'istituzione di un fondo per la perequazione degli
squilibri della fiscalità locale, stabilito annualmente e con
riferimento al triennio immediatamente successivo. A questo fondo
sono attribuiti tutti gli incrementi annualmente stabiliti, in
sede di legge finanziaria, per le risorse correnti spettanti ai
comuni e alle province. L'adeguamento dovrà essere coerente con
l'andamento della finanza pubblica desumibile dai documenti
ufficiali; in particolare saranno presi a riferimento i tassi di
crescita della spesa statale previsti nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. La perequazione attiene
esclusivamente al gettito delle imposte e delle addizionali, la
cui applicazione è obbligatoria e riguarda la componente per la
quale non sussiste alcuna forma di discrezionalità da parte
dell'ente impositore;
3) l'istituzione di un fondo nazionale ordinario e di un
fondo nazionale speciale per gli investimenti. Con riguardo al
primo, è prevista l'assegnazione di contributi statali in conto
capitale determinati sulla base della popolazione e con
riferimento alla spesa media pro capite per i lavori pubblici
sostenuta da ciascun gruppo di enti. Il fondo speciale è invece
destinato alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio
degli enti locali in gravissime condizioni di degrado;
rilevato che positivi risultati sono stati raggiunti nel
1992 dove il conto consolidato delle amministrazioni locali ha
mostrato una riduzione dell'indebitamento netto passato a 3.600
miliardi rispetto agli 8.600 del 1991, accompagnato da una
dinamica più contenuta delle entrate e delle spese che hanno
visto una crescita delle prime del 4,3 per cento rispetto al 16,6
per cento del 1991 e le seconde dell'1,8 per cento rispetto al
9,6 per cento del 1991;
alla scarsa dinamica delle entrate da trasferimenti ha
fatto riscontro un andamento più sostenuto di quelle proprie
cresciute nel complesso del 12,4 per cento;
impegna il Governo:
a) al completamento del processo riformatore del sistema
della finanza regionale e locale che non può prescindere da una
puntuale conoscenza e da una verifica preventiva dei risultati
fin qui ottenuti attraverso i provvedimenti legislativi sopra
richiamati in coerenza con gli orientamenti emersi nelle sedi
parlamentari in tema di semplificazione fiscale;
b) a prevedere adeguati meccanismi di controllo sulla
autonomia impositiva degli enti locali come la definizione di
standards qualitativi per i servizi prestati relativamente ai
trasporti, ai rifiuti solidi, ai servizi sanitari e stabilire uno
stretto contatto tra la quantità e la qualità dei servizi
prestati e le imposte richieste evitando il pericolo che la
maggiore autonomia si risolva in un inasprimento eccessivo della
pressione più che nel contenimento e nel controllo della spesa;
c) alla urgente disciplina legislativa delle gestioni fuori
bilancio prevedendo una revisione complessiva della materia
relativa all'indebitamento degli enti locali e regionali;
d) a fornire al Parlamento un quadro dettagliato dei flussi
finanziari e dei risultati raggiunti con i recenti provvedimenti
in materia di finanza locale e regionale, con dati disaggregati
rispetto ai singoli tributi, agli enti territoriali e area
geografica al fine di consentire le opportune valutazioni prima
dell'esame del Documento di Programmazione economico-finanziaria;
e) a prevedere una revisione dell'impianto generale
dell'autonomia impositiva, visto anche il rilievo che la
fiscalità locale assume nei bilanci degli enti locali, attraverso
una più equa distribuzione del carico fiscale tra i cittadini che
usufruiscono dei servizi comunali e razionalizzazione dei tributi
esistenti che non comportino un aumento della pressione
tributaria;
f) a disciplinare in modo rigoroso la materia dei titoli
comunali evitando che si avviino processi di "illusione
finanziaria" con una spinta all'indebitamento degli enti locali
limitando quindi tale possibilità solo agli enti locali che
presentano una situazione finanziaria non deficitaria.
(7-00247)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ADDIZIONALE DI IMPOSTE, AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE, BILANCI PUBBLICI, CONTROLLI AMMINISTRATIVI, DEBITI, ENTI LOCALI, FINANZA LOCALE, GESTIONI FUORI BILANCIO, ICI, IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI, IMPOSTE SUGLI IMMOBILI, IRPEF, NETTEZZA URBANA, REGIONI, RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO, TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1992 0421, DL 1992 0504