Primo firmatario: Gruppo: DEMOCRATICO CRISTIANO Data firma: 22/10/1993
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
DEMOCRATICO CRISTIANO
10/22/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO
10/22/1993
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10/22/1993
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO PER IL RIORDINAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 29/10/1993
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 22/10/1993
INTERLOCUTORIO IL 29/10/1993
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali. - Per conoscere - premesso che la KASEUNION di Berna (Associazione degli Industriali Caseari Svizzeri), a quanto pare non senza connessioni con l'analoga associazione della Germania, quasi a mo' di mosca cocchiera di ben più pericolose operazioni, ha approvato la denominazione "Grana svizzero da intenditori" proposta dall'agenzia pubblicitaria per "chiarire al consumatore italiano la vera tipologia del prodotto Sbrinz, contrariamente a quanto avveniva prima". Tutto ciò si evince in una comunicazione inviata agli importatori tradizionali con nota del Centro d'Informazione per il Formaggio Svizzero posto in Corso Magenta, 56 a Milano, datata 15 settembre 1993; la stessa KASEUNION, come si evince da una nota ai clienti italiani della ditta Lustenberger '' Durst SA di Zurigo in data 21 settembre scorso, ha deciso un bonifico speciale sullo Sbrinz estivo 91 (Grana svizzero) a partire dal 27 di settembre al 25 ottobre 1993 di 1,00 Franco, dedotto direttamente dalla fattura; il Giornale Nuovo del 14 ottobre u.s., in un articolo a firma di Benny Casadei Lucchi, a cura della redazione servizi speciali, reca una foto dello slogan "Grana svizzero da intenditori" con il commento: "gli esperti affermano che è lecito l'uso del termine "grana" da parte di un formaggio svizzero perché la denominazione non è soggetta a restrizioni e sanzioni penali", il tutto confortato da dotte disquisizioni di Alberto Guastini, presidente della Dorland T.B. Billet, la società che cura la campagna pubblicitaria del predetto formaggio; il Giornale di Brescia del 19 ottobre u.s. preannuncia per il prossimo 22 ottobre il "processo" al Gran Giurì della pubblicità con un servizio intitolato: "Grane per il grana svizzero"; il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, interpretando il pensiero del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha inviato il 6 ottobre scorso al Ministero interrogato - Gestione Tutela - una nota nella quale si chiedeva quale fosse l'orientamento del Governo italiano di fronte ad una sì maldestra campagna speculativa che rischia di vanificare gli sforzi a tutela dell'immagine del prodotto principe della nostra attività casearia ed agro-alimentare; l'Assocaseari, Associazione Nazionale del Commercio dei Prodotti Lattiero Caseari, con nota del 30 settembre u.s., inviava alla Div. XIV della Direzione Generale della Produzione Industriale del Ministero dell'Industria, una vibrata nota nella quale, riferendosi alla vicenda illustrata, si afferma che: "è fin troppo evidente che i produttori svizzeri intendono sfruttare a proprio profitto la denominazione italiana "Grana" per aprire nuove correnti di vendita per il proprio formaggio "Sbrinz""; l'Assolatte, Associazione Italiana Lattiero Casearia, rappresentante gli industriali del settore, con recente nota, esprime "sorpresa" per la manovra in atto e conferma come il nome "Grana" costituisca parte integrante della denominazione composta "Grana Padano", anche a seguito della lettera del Ministero dell'Agricoltura alla Commissione CEE del 3 agosto 1993 e dei contenuti del regolamento CEE n. 2081/92 che, a parità di condizioni, una estensione di tutela a prodotti provenienti da Paesi Terzi in caso di omonimia con una denominazione protetta nella CEE, è subordinata al fatto che non sussistano "rischi effettivi di confusione" (articolo 12, comma 2) -: se, alla luce delle cennate posizioni, non intenda il Governo intervenire con determinazione per tutelare le giuste ragioni del mondo produttivo nazionale rappresentate dal Consorzio di tutela del "Grana Padano", anche per conto del "Parmigiano Reggiano" e se non ritenga di intervenire con ogni mezzo presso il governo svizzero per porre fine ad una così marcata e fraudolenta campagna di confusione dei consumatori; se, infine, non ritenga maturi i tempi per consentire al Parlamento una sollecita approvazione dei provvedimenti di recepimento dei Regolamenti comunitari n. 2081 e n. 2082/92 della CEE. (5-01776)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, CONSORZI, DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI PRODOTTI, MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE, PRODOTTI LATTIERO CASEARI, PUBBLICITA', REGOLAMENTI DELLA COMUNITA' EUROPEA
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
SVIZZERA, MILANO (MILANO+ LOMBARDIA+), ASSOCIAZIONE ITALIANA LATTIERO CASEARIA (ASSOLATTE)