ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 8 del 17/06/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Data firma: 17/06/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 06/17/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 25/06/1992
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 17/06/1992

INTERLOCUTORIO IL 25/06/1992

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il prossimo Consiglio CEE del 24 giugno a Lussemburgo
delibererà in ordine alla direttiva europea sull'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento, adottata dal Consiglio dei Ministri
degli Affari Sociali il 19 dicembre 1991 e successivamente
emendata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 13 maggio
1992 a Strasburgo;
in particolare sono stati approvati emendamenti del
Parlamento Europeo concernenti:
il congedo di maternità di 16 settimane (in luogo dalle
14 previste dal Consiglio dei Ministri);
un reddito pari all'ultima retribuzione percepita dalla
lavoratrice prima della maternità, comunque non inferiore all'80
per cento;
il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il
congedo di maternità;
la tutela della gravidanza a rischio;
le pause per l'allattamento, con il mantenimento dei
diritti connessi all'attività lavorativa -;
l'inversione dell'onere della prova, a carico del datore
di lavoro;
il complesso degli emendamenti delinea un quadro di
riferimento nettamente insufficiente rispetto alla legislazione
italiana che afferma i diritti delle lavoratrici madri, anche se
gli emendamenti del Parlamento europeo sono nettamente
migliorativi della posizione espressa dal Consiglio dei Ministri;
anche in riferimento a fatti e processi che vanno avanti
in diversi paesi europei (ad esempio le lavoratrici del
Magdeburgo costrette a farsi sterilizzare per trovare lavoro, le
lavoratrici delle Marche che si devono impegnare a non avere
figli per mantenere il posto di lavoro), appare evidente che
sulla direttiva maternità si giocano insieme il tasso di
socialità del processo di integrazione europea e il diritto di
cittadinanza delle donne nella comunità, due fondamentali criteri
guida per la costruzione dell'Europa unita, anche alla luce dei
risultati del referendum in Danimarca che evidenzia i rischi e le
difficoltà della costruzione di un processo unitario dell'Europa
che non tenga nel dovuto conto l'affermazione dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici;
il 17 dicembre 1991 in risposta all'interrogazione Ghezzi
ed altri 5-033-91 il Sottosegretario al lavoro e previdenza
sociale Ugo Grippo, riferendosi all'articolo 118/A dell'Atto
Unico, aveva riconosciuto che le direttive europee in materia di
lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori rappresentano delle
condizioni minime che non ostano all'adozione o alla
conservazione in ciascuno Stato membro di norme che stabiliscano
misure maggiormente protettive delle condizioni di lavoro;
la protezione assicurata alle lavoratrici in sede CEE
sarebbe comunque di livello nettamente inferiore rispetto alla
legislazione italiana e a quella di altri Paesi (Spagna,
Germania, Lussemburgo, Danimarca e altri);
ne risulterebbero alcuni punti gravemente peggiorativi
dell'attuale normativa quali ad esempio la non esenzione delle
lavoratrici di tutti i settori dal lavoro notturno durante la
gravidanza e dopo il parto e la decisione di attribuire un grande
potere discrezionale al medico circa la valutazione che esso
dovrebbe esprimere caso per caso sulla nocività del lavoro
notturno per la lavoratrice e per il nascituro, nonché una meno
protettiva disciplina in caso di licenziamenti -:
se e con quali strumenti e comportamenti politici il
Governo italiano intenda confermare e perseguire l'atteggiamento
positivo preannunciato dal Sottosegretario Grippo;
conseguentemente, quale orientamento il Governo intenda
seguire nella sede del Consiglio dei Ministri della CEE fissata
per il 24 giugno prossimo venturo nei confronti del testo della
direttiva del Consiglio dei Ministri e degli emendamenti
approvati dal Parlamento Europeo;
se non ritenga di dover compiere una scelta molto netta in
sede di votazione della direttiva e degli emendamenti, avanzando
la richiesta di una incisiva revisione della direttiva per
riuscire ad attestarne i contenuti almeno al livello della
legislazione italiana sulla materia o quanto meno operando
affinché vengano accettate tutte le modifiche proposte dal
Parlamento Europeo.
(5-00053)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMUNITA' EUROPEA, DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, GRAVIDANZA E PUERPERIO, LAVORATORI MADRI E PADRI, LICENZIAMENTO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO: