ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 230 del 03/08/1993
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICO CRISTIANO
Data firma: 03/08/1993
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993
DEMOCRATICO CRISTIANO 08/03/1993


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stato iter:
08/11/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/10/1993
MINISTRO - (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 03/08/1993

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 20/10/1993

ITER CONCLUSO IL 08/11/1993

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere -
premesso:
che con il disegno di legge n. 357 del 1989, convertito con
modificazioni nella legge n. 417 del 1989, è stato previsto un
doppio canale di reclutamento per il personale docente di ruolo,
e precisamente il concorso ordinario per titoli, ad ognuno dei
quali è attribuito il 50 per cento dei posti vacanti e
disponibili;
che ai sensi della succitata legge n. 417 del 1989 il
Ministero della pubblica istruzione ha bandito in prima
applicazione della stessa legge sia la procedura concorsuale
ordinaria per titoli ed esami sia la procedura concorsuale per
soli titoli;
che le procedure concorsuali ordinarie a causa dei ritardi
amministrativi sono state espletate con tempi assai lunghi,
tant'è vero che per alcune classi di concorso l'iter procedurale
non è stato a tutt'oggi ultimato;
che, viceversa, il suddetto concorso per titoli bandito in
prima applicazione della citata legge n. 417 del 1989 è stato
espletato nei tempi previsti e sulla base del concorso stesso
sono state effettuate nomine in ruolo del personale interessato
già a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in
vigore della stessa legge n. 417 del 1989, cioè dall'anno
scolastico 1990-1991, sui posti resisi vacanti e disponibili dal
1^ settembre 1989;
che pertanto si è determinato un notevole danno nei
confronti dei vincitori del concorso ordinario a vantaggio degli
immessi in ruolo sulla base del concorso per titoli, in quanto a
questi ultimi sono state conferite nei precedenti anni scolastici
le sedi resesi mano a mano vacanti e disponibili, mentre per i
vincitori del concorso ordinario è stato semplicemente
accantonato il numero dei posti nella percentuale prevista dalla
più volte citata legge n. 417 del 1989;
che il personale nominato sulla base del concorso per soli
titoli ha potuto, pertanto, partecipare ai movimenti per
trasferimento, usufruendo, conseguentemente, della possibilità di
ottenere le sedi migliori;
che nella bozza della emananda circolare ministeriale
relativa alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 1993/1994 è
prevista la disposizione secondo la quale le nomine in ruolo
verranno disposte per l'a.s. 1993/1994 su sede provvisoria
anziché definitiva per semplificare le operazioni di competenza
dei Provveditori agli studi, considerata la connessione che si è
venuta a determinare, in virtù dell'articolo 4 della legge n. 498
del 1992, tra le operazioni che insistono sull'organico di
diritto e quelle che insistono sull'organico di fatto;
che tale disposizione senza ulteriori istruzioni e
direttive chiare e puntuali rischia di sovvertire i princìpi del
diritto, favorendo in un momento successivo in relazione alla
sede definitiva i meno meritevoli della procedura concorsuale
ordinaria nonché i nominati sul nuovo concorso per titoli
rispetto ai primi vincitori del concorso ordinario;
che l'esigenza di semplificazione dell'avvio dell'anno
scolastico 1993-1994, per effetto dell'applicazione dell'articolo
4 della legge n. 498 del 1992, non deve in ogni caso pregiudicare
il diritto dei vincitori della procedura concorsuale ordinaria di
scegliere la sede definitiva nel rispetto dell'ordine della
graduatoria di merito sui posti vacanti e disponibili
nell'organico di diritto -:
quali provvedimenti intenda in concreto adottare, nel
rispetto dei princìpi di correttezza e trasparenza
amministrativi, per salvaguardare il diritto dei vincitori del
concorso ordinario di scegliere la sede definitiva sulla base
dell'ordine della graduatoria di merito sulle sedi vacanti e
disponibili nell'organico di diritto, atteso che tali sedi sono
quelle risultanti dopo il movimento dei trasferimenti;
in quali tempi intenda procedere all'assegnazione della
sede definitiva ai vincitori del concorso ordinario, atteso che
in ogni caso tale assegnazione deve essere effettuata prima del
prossimo movimento dei trasferimenti.
(4-17028)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto
indicata, si premette che il Ministero non ignora lo stato di
disagio in cui versano quei docenti, vincitori dei concorsi
ordinari a cattedra, i quali - contrariamente a quanto già
avvenuto per altri docenti vincitori dei concorsi per soli titoli
- non hanno ancora ottenuto l'assegnazione della sede definitiva.
Si tratta in effetti di un problema determinato dal fatto -
evidenziato peraltro anche nell'interrogazione - che il più
rapido espletamento dei concorsi per soli titoli ha consentito
che molte nomine in ruolo potessero essere effettuate fin
dall'anno scolastico 1990/1991 (in relazione ovviamente alla
semplicità delle relative procedure), cosa che non si è resa,
invece, possibile per il conferimento delle nomine conseguenti al
superamento dei concorsi per titoli ed esami, richiedendo, questi
ultimi, tempi di espletamento notoriamente più lunghi.
Va, ad ogni modo, tenuto presente che, al fine di
salvaguardare i diritti di coloro che sarebbero risultati
vincitori dei concorsi ordinari da ultimo citati,
l'Amministrazione ha provveduto ad accantonare, fin dalla prima
indizione dei concorsi stessi, un numero di posti computati nel
rispetto delle percentuali fissate dalla legge n. 417 del 1989
secondo la quale, com'è noto, i posti disponibili all'inizio di
ciascun anno scolastico vanno ripartiti a metà tra i due tipi di
concorso.
Per quanto concerne, comunque, il fatto che le nomine in
ruolo saranno disposte, per l'anno scolastico 1993/94, su sede
provvisoria, anziché su sede definitiva, si fa presente che la
materia è stata disciplinata con la circolare ministeriale n. 240
del 4.8.1993 la quale - nel richiamare le istruzioni in
precedenza impartite a seguito anche del blocco delle assunzioni
disposte dal D.L. n. 155 del 1993 convertito nella legge n. 243
del 1993 - ha chiarito, al punto II, ultimo comma, che le nomine
di cui trattasi sarano conferite, nei confronti dei vincitori dei
concorsi per titoli ed esami, solo in un primo tempo su sede
provvisoria.
A norma delle vigenti disposizioni normative è, infatti,
necessario che l'assegnazione della sede definitiva ai docenti
vincitori dei concorsi ordinari sia preceduta dalle operazioni
connesse alla sistemazione del personale soprannumerario e
titolare delle dotazioni organiche aggiuntive.
Si chiarisce, inoltre, che, con le istruzioni impartite con
la suddetta circolare n. 240, l'Amministrazione si è riservata di
attribuire la sede definitiva in tempi successivi all'inizio del
corrente anno scolastico e secondo l'ordine delle operazioni
previste dalla medesima circolare, (ultimo comma del punto II)
nella quale le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per
titoli ed esami precedono quelle dei vincitori dei concorsi per
soli titoli.
Condizione preliminare all'assegnazione della sede definitiva
- che sarà raggiunta, come previsto nella circolare succitata, al
1^ settembre 1994 - è l'acquisizione di un quadro completo della
disponibilità effettiva di cattedre e posti.
Il Ministro della pubblica istruzione:
Jervolino Russo.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSEGNAZIONE DI SEDE, ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO, CONCORSI A CATTEDRE, DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO, GRADUATORIA, IMMISSIONE IN RUOLO, INSEGNANTI, NOMINE, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E PROVVEDITORI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, L 1992 0498, L 1989 0417