ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04391

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 41 del 06/08/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD
Data firma: 06/08/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD 08/06/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LE POLITICHE COMUNITARIE) delegato in data 21/09/1992
Stato iter:
23/11/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/1993
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LE POLITICHE COMUNITARIE))
Fasi iter:

PRESENTATO IL 06/08/1992

INTERLOCUTORIO IL 21/09/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 06/11/1993

ITER CONCLUSO IL 23/11/1993

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere -
premesso che:
in riferimento alla concessione mineraria "Costa
Alta"-Carpané di San Nazario, Vicenza, si fa presente quanto
segue: in data 14 febbraio 1989 la regione Veneto, con
deliberazione n. 727 esprimeva parere favorevole alla richiesta
di svincolo idrogeologico inoltrata dalla ditta Peroglio Giorgio
in data 24 ottobre 1988;
dalla deliberazione in oggetto, emergono alcuni fatti che
sembra doveroso segnalare:
1) tale autorizzazione regionale risulta essere
vincolante per l'apertura e l'esercizio di attività mineraria in
terreno soggetto a vincolo idrogeologico. Si fa presente che la
concessione mineraria risale al 19 gennaio 1987, data antecedente
alla richiesta dello svincolo (24 ottobre 1988) nonché,
naturalmente, alla delibera della regione Veneto (14 febbraio
1989);
2) tale svincolo viene rilasciato fatti salvi i diritti
di terzi e le eventuali determinazioni di altri enti, con
particolare riferimento alla verifica degli strumenti
urbanistici, nonché all'esistenza del vincolo paesaggistico.
Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in data 30
marzo 1991 (lettera protocollo n. 816 div. II), ha concesso tale
svincolo subordinandolo a ben precise condizioni che sembra non
siano state rispettate (le opere di sistemazione paesaggistica
siano realizzate contestualmente alle varie fasi di prelievo del
materiale; gli interventi di cui trattasi siano eseguiti con la
collaborazione di un organo di supervisione e di consulenza). Va
sottolineato che anche tale svincolo è stato concesso molto tempo
dopo il rilascio della concessione mineraria e l'inizio della
coltivazione della miniera;
3) lo svincolo della regione Veneto è altresì
condizionato all'osservanza di precise condizioni: in particolare
alla lettera C) si legge "... la ditta suddetta deve provvedere,
prima dell'inizio dei lavori in oggetto, alla ricomposizione
ambientale del fronte scavato fino a poco tempo fa e ora
abbandonato, lungo circa 300 mt. con direzione Nord-Sud, quasi
parallelo alla strada statale n. 47 della Valsugana". Si fa
presente che tale ricomposizione non è mai cominciata;
4) in data 8 ottobre 1990, il giudice istruttore del
Tribunale di Bassano del Grappa, ha emesso un provvedimento che
stabilisce precise modalità per l'esercizio della miniera "Costa
Alta". In particolare obbliga l'impresa concessionaria ad
eseguire i lavori secondo le indicazioni del consulente
d'ufficio, ingegner Canilli, contenute nel relativo dossier a
pag. 127. Si fa presente che le condizioni imposte non sono
tuttora rispettate, in modo particolare per quanto concerne lo
scarico del materiale (a volte viene scaricato esternamente lungo
la parete rocciosa e non attraverso il "camino canadese"
appositamente costruito) e la installazione degli impianti di
prima lavorazione in sotterraneo o comunque in ambienti confinati
per eliminare le fonti di rumore e di polveri. Si fa presente, a
tal proposito, che i rumori provocati dai frantoi sono, a dir
poco, assordanti;
5) in data 25 ottobre 1991 il Pretore di Bassano del
Grappa ha emesso una sentenza, nel processo nel quale si sono
costituiti parte civile sia il Comitato di Salvaguardia di
Carpané e Valstagna sia la Lega Ambiente, con la quale, oltre
alla condanna dell'ex capo del Distretto Minerario di Padova
ingegner Cecchi e dei concessionari, ordina il ripristino dei
luoghi a spese dei responsabili. Anche per quanto concerne queste
operazioni di "ripristino" dobbiamo sottolineare che non sono
nemmeno iniziate -:
se la procedura di rilascio della concessione mineraria è
regolare e se intenda far effettuare le operazioni di ripristino,
ribadite anche dal Pretore di Bassano del Grappa.
(4-04391)
In relazione al documento indicato in oggetto, per delega
del Signor Presidente del Consiglio e sulla base degli
elementi di risposta acquisiti presso le varie
amministrazioni, si fa presente quanto segue:
l'attività estrattiva relativa alla concessione
mineraria "Costa Alta" è stata autorizzata dal Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali il 19 agosto 1990, a condizione
che fosse presentato un progetto di ricomposizione ambientale;
il progetto di ricomposizione è stato trasmesso dal
Corpo delle Miniere di Padova direttamente all'Ufficio
Centrale per i Beni Ambientali il successivo 28 agosto ed è
stato approvato il 30 marzo 1991 con le condizioni di
esecuzione.
In merito alle operazioni di ricomposizione prescritte,
la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di
Verona ha proposto la costituzione di una commissione per il
controllo sistematico delle attività di scavo e
ricomposizione, per la verifica periodica dello stato dei
lavori e per il coordinamento delle varie fasi di esecuzione
del recupero ambientale. E a tal fine sono nominati tecnici
incaricati della definizione del programma di lavoro, di
effettuare visite periodiche sui luoghi, di stendere relazioni
con le indicazioni dettagliate sullo stato di avanzamento
degli scavi e sulle loro eventuali periodiche interruzioni
necessarie per ottenere i concreti risultati di ricomposizione
ambientale secondo le linee guida del progetto approvato.
Per quanto concerne la concessione mineraria, è stato
rappresentato che la stessa è stata accordata con decreto del
Distretto Minerario di Padova del 19 gennaio 1987, a
conclusione della istruttoria di rito prevista dal R.D. 29
luglio 1927, n. 1443 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.
L'iter istruttorio non prevede l'acquisizione preventiva
delle autorizzazioni idrogeologica ed ambientale, né le
concessioni minerarie sono soggette a vincoli urbanistici.
L'area della concessione comprendeva la cava gestita dalla
medesima società concessionaria, la quale, dopo un periodo di
ricerche e prove chimico-industriali, aveva chiesto la
concessione mineraria.
Il progetto di coltivazione mineraria è stato lungamente
studiato e dibattuto nell'ambito di una Commissione nominata
dal Prefetto di Vicenza. Tale Commissione concluse i lavori
approvando un progetto di massima che prevedeva la
realizzazione di una galleria di traversobanco alla quota del
piazzale di base e di un fornello di gettito che, partendo
dalla galleria raggiungeva la quota 420.
Tale progetto, previa approvazione del detto Distretto
Minerario è stato trasmesso al Ministero Beni Culturali e
Ambientali che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale di
cui si è già detto.
Nelle more di tale iter procedurale i lavori estrattivi
sono comunque continuati nell'area già destinata dalla regione
Veneto ad attività di cava.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della
miniera, si fa presente che l'impianto di frantumazione
primaria esistente sul piazzale è stato disattivato.
Allo stato attuale tutti i problemi di sicurezza esistenti
e lamentati dagli enti locali sono stati risolti.
In ordine ai provvedimenti giurisdizionali di cui è cenno
nell'interrogazione, la Procura generale della Repubblica di
Venezia ha precisato che si tratta di una sentenza del
Tribunale civile e di tre decisioni del Pretore Generale di
Bassano. La prima, una volta divenuta definitiva, dovrà essere
eseguita su impulso di parte, mentre le operazioni di
ripristino ordinate dal Pretore saranno attuate, in caso di
inerzia dei condonati, (e sempre dopo il passaggio in
giudicato) dall'autorità amministrativa.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali: Paladin.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCESSIONI, INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRATTIVA, INQUINAMENTO ACUSTICO, TUTELA DELL' AMBIENTE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

VALSTAGNA (VICENZA+ VENETO+), SAN NAZARIO (VICENZA+ VENETO+)