ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01918

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 8 del 17/06/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA
Data firma: 17/06/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA 06/17/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 17/06/1992

Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica
istruzione. - Per sapere - premesso che:
di fronte alla grave situazione di tensione nella scuola
pubblica, nella quale i lavoratori, in attesa del contratto
scaduto ormai da 17 mesi, sono stati costretti a subire l'inerzia
e la non attendibilità degli impegni presi dal Governo, è stata
inopportuna l'emanazione preventiva da parte del ministro per la
funzione pubblica, Remo Gaspari, dell'ordinanza "salvascrutini"
del 2 giugno 1992;
l'attività degli insegnanti riuniti nel consiglio di classe
per lo scrutinio finale (o per gli esami) non è un atto
burocratico di "dettatura voti", ma un momento di valutazione
complessiva e collettiva del profilo scolastico dell'alunno nel
"contesto classe" (impegno, rendimento, progresso);
la legge 146, che regola il diritto di sciopero nei servizi
pubblici, demandando ad accordi sindacali la regolamentazione di
tale diritto, risulta essere di dubbia costituzionalità in quanto
la Costituzione prevede per la regolamentazione del diritto di
sciopero un'esplicita "riserva di legge" (articolo 40 della
Costituzione) ed in quanto non tutte le organizzazioni dei
lavoratori della scuola hanno siglato il protocollo del 25 luglio
1991 (articolo 39 della Costituzione);
il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 è stato definito
dallo stesso ministro della pubblica istruzione Misasi,
inapplicabile fino al nuovo contratto, né tantomeno è stato
recepito in un decreto del Presidente della Repubblica, come
prevede la legge n. 93 del 1983 per gli accordi sindacali che
riguardano il pubblico impiego;
l'ordinanza del Ministero della funzione pubblica del 2
giugno 1992 è a parere dell'interrogante una palese violazione
dell'articolo 8 della legge sul diritto di sciopero. Secondo tale
articolo infatti: "prima di qualsiasi atto, l'amministrazione
deve tentare di comporre la vertenza mediante un tentativo di
conciliazione tra le parti". Saltando ogni tentativo di
riconciliazione con i Cobas e con altre organizzazioni sindacali,
il Governo si è reso responsabile di eccesso di potere e di
attività antisindacale;
la "sostituzione" del personale che aderisce ad azione di
sciopero è un atto che a differenza della "precettazione" lede
fortemente non soltanto il ruolo e la professionalità individuale
degli insegnanti e collettive del consiglio di classe, ma
principalmente i diritti degli studenti e delle famiglie, di
quell'utenza cioè che lo spirito della 146 stessa vuol difendere.
L'ordinanza quindi, non rispettando il diritto degli alunni ad
essere giudicati dai propri insegnanti va contro gli intendimenti
dichiarati dalla legge 146;
in ogni caso il blocco degli straordinari del personale ATA
(straordinari che si configurano giuridicamente ed a tutti gli
effetti come attività volontarie) non può venire sanzionato non
potendosi imporre a pubblici dipendenti l'obbligatorietà dello
svolgimento di prestazioni oltre il normale orario di lavoro e le
mansioni previste dal contratto nazionale di lavoro, tanto meno
per il funzionamento dei servizi minimi essenziali che, proprio
per la loro indispensabilità, l'amministrazione è tenuta a
garantire basandosi sull'organico ed il mansionario ordinario -:
se non intendano ritirare l'ordinanza del 2 giugno 1992
cercando, tramite il confronto negoziale con tutte le
organizzazioni rappresentative del personale della scuola di dare
finalmente una risposta positiva alle legittime richieste dei
lavoratori, degli studenti e delle loro famiglie;
se non ritengano che l'emanazione, con tale ordinanza, di
"sanzioni" antisciopero che arrivano fino alla sospensione
"disciplinare" dal servizio per una parte del personale
(presidi), sia da considerarsi un eccesso di applicazione della
legge stessa e comunque un atto che contribuisce ad acuire la
tensione in un momento (la fine dell'anno scolastico ed il
mancato rinnovo del contratto) già difficile per i lavoratori
della scuola, gli studenti, le famiglie.
(4-01918)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ACCORDI SINDACALI, CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO, ESAMI E SCRUTINI, INSEGNANTI, SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI, STUDENTI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1983 0093