Primo firmatario: Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA Data firma: 17/06/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
RIFONDAZIONE COMUNISTA
06/17/1992
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 17/06/1992
Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: di fronte alla grave situazione di tensione nella scuola pubblica, nella quale i lavoratori, in attesa del contratto scaduto ormai da 17 mesi, sono stati costretti a subire l'inerzia e la non attendibilità degli impegni presi dal Governo, è stata inopportuna l'emanazione preventiva da parte del ministro per la funzione pubblica, Remo Gaspari, dell'ordinanza "salvascrutini" del 2 giugno 1992; l'attività degli insegnanti riuniti nel consiglio di classe per lo scrutinio finale (o per gli esami) non è un atto burocratico di "dettatura voti", ma un momento di valutazione complessiva e collettiva del profilo scolastico dell'alunno nel "contesto classe" (impegno, rendimento, progresso); la legge 146, che regola il diritto di sciopero nei servizi pubblici, demandando ad accordi sindacali la regolamentazione di tale diritto, risulta essere di dubbia costituzionalità in quanto la Costituzione prevede per la regolamentazione del diritto di sciopero un'esplicita "riserva di legge" (articolo 40 della Costituzione) ed in quanto non tutte le organizzazioni dei lavoratori della scuola hanno siglato il protocollo del 25 luglio 1991 (articolo 39 della Costituzione); il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 è stato definito dallo stesso ministro della pubblica istruzione Misasi, inapplicabile fino al nuovo contratto, né tantomeno è stato recepito in un decreto del Presidente della Repubblica, come prevede la legge n. 93 del 1983 per gli accordi sindacali che riguardano il pubblico impiego; l'ordinanza del Ministero della funzione pubblica del 2 giugno 1992 è a parere dell'interrogante una palese violazione dell'articolo 8 della legge sul diritto di sciopero. Secondo tale articolo infatti: "prima di qualsiasi atto, l'amministrazione deve tentare di comporre la vertenza mediante un tentativo di conciliazione tra le parti". Saltando ogni tentativo di riconciliazione con i Cobas e con altre organizzazioni sindacali, il Governo si è reso responsabile di eccesso di potere e di attività antisindacale; la "sostituzione" del personale che aderisce ad azione di sciopero è un atto che a differenza della "precettazione" lede fortemente non soltanto il ruolo e la professionalità individuale degli insegnanti e collettive del consiglio di classe, ma principalmente i diritti degli studenti e delle famiglie, di quell'utenza cioè che lo spirito della 146 stessa vuol difendere. L'ordinanza quindi, non rispettando il diritto degli alunni ad essere giudicati dai propri insegnanti va contro gli intendimenti dichiarati dalla legge 146; in ogni caso il blocco degli straordinari del personale ATA (straordinari che si configurano giuridicamente ed a tutti gli effetti come attività volontarie) non può venire sanzionato non potendosi imporre a pubblici dipendenti l'obbligatorietà dello svolgimento di prestazioni oltre il normale orario di lavoro e le mansioni previste dal contratto nazionale di lavoro, tanto meno per il funzionamento dei servizi minimi essenziali che, proprio per la loro indispensabilità, l'amministrazione è tenuta a garantire basandosi sull'organico ed il mansionario ordinario -: se non intendano ritirare l'ordinanza del 2 giugno 1992 cercando, tramite il confronto negoziale con tutte le organizzazioni rappresentative del personale della scuola di dare finalmente una risposta positiva alle legittime richieste dei lavoratori, degli studenti e delle loro famiglie; se non ritengano che l'emanazione, con tale ordinanza, di "sanzioni" antisciopero che arrivano fino alla sospensione "disciplinare" dal servizio per una parte del personale (presidi), sia da considerarsi un eccesso di applicazione della legge stessa e comunque un atto che contribuisce ad acuire la tensione in un momento (la fine dell'anno scolastico ed il mancato rinnovo del contratto) già difficile per i lavoratori della scuola, gli studenti, le famiglie. (4-01918)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ACCORDI SINDACALI, CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO, ESAMI E SCRUTINI, INSEGNANTI, SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI, STUDENTI