ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01359

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 5 del 25/05/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FEDER. EUROPEO PR
Data firma: 25/05/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FEDER. EUROPEO PR 05/25/1992
FEDER. EUROPEO PR 05/25/1992
FEDER. EUROPEO PR 05/25/1992
FEDER. EUROPEO PR 05/25/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  • MINISTERO DELLE FINANZE
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
23/11/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/11/1993
MINISTRO - (MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 25/05/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 10/11/1993

ITER CONCLUSO IL 23/11/1993

Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle finanze e
di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
Lio Primo, abitante in via Borromini 14/7 a Mira Porte
(Ve), il 20 dicembre 1983, effettuò la disdetta del proprio
abbonamento alla RAI TV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e nello
stesso tempo pagò la tassa governativa e la tassa di
suggellamento (per il 1^, il 2^ e il 3^ canale) come
previsto per legge;
l'URAR TV (Ufficio del registro abbonamenti radio e
televisione) pur avendo inviato l'apposita cartolina attestante
la decorrenza dell'annullamento dell'abbonamento e del
provvedimento di suggellamento dell'apparecchio (cosa che non ha
mai provveduto a fare), dopo 5 anni si fece vivo chiedendo i
canoni arretrati e le relative sopratasse e spese;
inoltre in data 15 agosto 1986 l'apparecchio televisivo di
Lio Primo venne dato in demolizione (come viene attestato da un
atto notorio rilasciato dal comune di Mira e spedito alla Rai) e
da allora lo stesso non ne ha comperati più;
nonostante ciò il direttore dell'URAR, dottor Borlandelli,
con lettera (prot. n. dsv/12011613) del 30 maggio 1990, dichiarò
che non avendo la certezza che il signor Primo non possedesse
altri apparecchi TV, nel frattempo doveva continuare a pagare i
canoni e i relativi arretrati;
attualmente il signor Primo rischia il sequestro per
morosità nonostante abbia in tutti i modi cercato di operare in
termini di legge per annullare, come suo sacrosanto diritto, il
canone di abbonamento con la RAI TV -:
1) se non ritengano che rientri nei diritti di qualsiasi
cittadino poter disdire il proprio canone di abbonamento alla RAI
TV;
2) se non ritengano opportuno bloccare il sequestro per
morosità che sta per subire Lio Primo, in attesa di verificare
eventuali inadempienze da parte dell'URAR.
(4-01359)
Al riguardo si fa presente che dagli accertamenti esperiti
in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in
esame è emerso che il signor Da Lio Primo (e non Lio Primo)
aveva inviato, in data 20 dicembre 1983, all'ufficio del
registro di Torino una richiesta di suggellamento del proprio
apparecchio televisivo a colori limitatamente però ai canali
della concessionaria, facendo salvo un suo preteso diritto a
fruire delle trasmissioni diffuse dalle emittenti private.
Contestualmente l'interessato effettuava un versamento di
lit. 8.000 sul conto corrente n. 8003 a titolo di tassa di
concessione governativa, ritenendosi in tal modo legittimato a
continuare ad usufruire del televisore.
La richiesta di suggellamento parziale, conformemente alle
norme vigenti, non è stata ritenuta dall'URAR-TV idonea a
determinare la chiusura dell'abbonamento in quanto non diretta
ad ottenere l'inutilizzo totale di ogni apparecchio televisivo
in suo possesso (articolo 10 regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246) e, pertanto, il citato ufficio procedeva al
recupero coattivo delle somme dovute e non corrisposte dal
signor Da Lio.
Avverso l'ingiunzione di pagamento, notificata il 2 luglio
1988, il Da Lio produsse una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà con cui dichiarava che l'apparecchio TV
KL BN inerente l'abbonamento n. 12011613 era stato dato in
demolizione in data 15 agosto 1986.
Conformemente alla citata disposizione legislativa ed alla
prassi concordata con l'Intendenza di finanza di Torino,
l'URAR-TV precisava, con lettera del 30 maggio 1990, che tale
dichiarazione non era idonea a far venire meno l'obbligo di
corrispondere il canone di abbonamento alla televisione in
quanto si riferiva ad un solo apparecchio non escludendone il
possesso di altri.
Nella medesima lettera, peraltro, l'ufficio erariale
dichiarava che avrebbe accettato, riconoscendole efficacia
sanatoria, una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà dalla quale risultasse che l'interessato non
deteneva alcun apparecchio atto od adattabile alla ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive.
Non avendo il Da Lio assolto a tale onere, l'URAR-TV ha
provveduto a procedere nei suoi confronti in via coattiva.
Ciò in quanto il canone di abbonamento televisivo è un
tributo dovuto per la detenzione di uno o più apparecchi atti
o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità e dalla
quantità dell'effettivo utilizzo, mentre il pagamento della
tassa di concessione governativa non giustifica il possesso di
apparecchi televisivi senza la preventiva corresponsione del
canone di abbonamento.
Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni: Pagani.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CANONE DI ABBONAMENTO, CONCESSIONI GOVERNATIVE, MORA E MOROSITA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, MIRA (VENEZIA+ VENETO+)