ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00983

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 4 del 12/05/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FEDERAZIONE DEI VERDI
Data firma: 12/05/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Stato iter:
27/04/1993
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/1993
MINISTRO - (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 12/05/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 31/03/1993

ITER CONCLUSO IL 27/04/1993

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere -
premesso che:
con protocollo n. 386/Ris. del 4 maggio 1991 il
provveditore agli studi di Brescia ha trasmesso, per competenza,
gli atti relativi ai procedimento disciplinare instaurato nei
confronti del professor Arnaldo Guarnieri, attualmente preside di
ruolo presso il liceo scientifico "G. Bruno" di Melzo (MI);
al suddetto preside è stata inflitta la sanzione
disciplinare della censura relativamente ad una sua assenza dal
servizio per motivi di salute effettuata dal 6 all'8 ottobre 1990
e per la quale gli si contesta di non aver comunicato
tempestivamente all'organo competente la propria assenza;
il professor Guarnieri è preside di ruolo da ben 10 anni e
con qualifiche presso l'amministrazione di "ottimo" e riscuote la
piena fiducia del Consiglio di Istituto che ne ha richiesto la
conferma nell'incarico di preside -:
quali siano i criteri di indagine operati dalla commissione
di disciplina e dal consiglio di contenzioso e se siano state
verbalizzate le discussioni aventi ad oggetto questo caso,
tenendo conto delle contro-deduzioni fornite dal professor
Guarnieri;
se risponda al vero che alla richiesta del preside
Guarnieri di esaminare (come suo diritto) tutta la documentazione
che starebbe a fondamento del provvedimento disciplinare di
"censura" a suo carico, l'amministrazione abbia risposto con ben
quindici pagine di "omissis";
se non si intenda promuovere un'inchiesta amministrativa
sulle modalità ed i criteri di conduzione delle ispezioni da
parte degli ispettori ministeriali;
in che modo si intenda porre riparo a tale incresciosa
situazione.
(4-00983)
In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto
indicata, si ritiene di dovere, anzitutto, osservare che, nei
confronti del preside Guarnieri, non pare sia stata posta in
essere, da parte della autorità scolastica, alcuna azione
persecutoria, tenuto conto che, a carico del predetto, sono state
evidenziate sin dal 1984, attraverso accertamenti all'epoca
effettuati dall'ispettore Orlandini, carenze e manchevolezze
nell'esercizio della funzione direttiva.
Tali carenze e manchevolezze sono state ulteriormente
evidenziate e ribadite nel corso di successive ispezioni,
svoltesi nel 1986, nel 1989 e nel 1990.
Ed in effetti, proprio sulla base dei predetti accertamenti -
che avevano evidenziato la sussistenza nel liceo scientifico
Copernico di Brescia di una grave situazione di conflittualità,
determinata, dagli atteggiamenti del preside Guarnieri - il
ministro dell'epoca ritenne di dovere rimettere tutta la
documentazione del caso al competente comitato di disciplina del
consiglio nazionale della pubblica istruzione, al quale chiese il
prescritto parere, ai fini del trasferimento d'ufficio
dell'interessato per accertata incompatibilità ambientale, ai
sensi degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il citato consesso risulta avere espresso in ordine a tale
trasferimento, parere favorevole nell'adunanza del 31 gennaio
1991, come risulta dal verbale in data 14 febbraio 1991 acquisito
agli atti dell'amministrazione.
Siffatto trasferimento, che comportò il passaggio del preside
Guarnieri al liceo scientifico "G. Bruno" di Melzo, fu disposto
con decreto ministeriale del 28 marzo 1991.
Si ritiene di dovere, peraltro, precisare che il suddetto
comitato di disciplina fu interessato alla questione non certo
per l'irrogazione del provvedimento della censura, come sembra
desumersi dall'interrogazione medesima - non essendo previsto per
tale provvedimento alcun parere dell'organo consultivo in parola
- ma esclusivamente ai fini del trasferimento per incompatibilità
come sopra disposto; allo stesso comitato erano stati inoltre
regolarmente inviati tutti gli atti necessari a giustificare la
richiesta di parere formulata dall'amministrazione.
Quanto, comunque, al procedimento disciplinare - conclusosi
con l'irrogazione a carico del preside Guarnieri della citata
sanzione della censura - esso fu in effetti promosso dal
provveditore agli studi di Brescia, attraverso la prevista
contestazione di addebiti e fu poi portato a compimento da parte
del provveditore agli studi di Milano, a seguito dell'intervenuto
trasferimento dell'interessato presso il liceo scientifico "G.
Bruno" di Melzo di quella provincia.
A tale proposito, il dirigente preposto all'ufficio
scolastico provinciale di Milano ha precisato di avere comminato
la sanzione in questione, con proprio atto motivato del 24
settembre 1991, solo ed esclusivamente sulla base della
documentazione rimessagli, per competenza, dal dirigente
dell'ufficio scolastico di Brescia, nella cui giurisdizione il
fatto contestato risultava essere avvenuto.
Ed, in effetti, il decreto in data 24 settembre 1991, con il
quale il provveditore agli studi di Milano ha inflitto la
sanzione della censura ai sensi dell'articolo 95 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, risulta motivato con
riferimento alle responsabilità emerse nei riguardi del preside
Guarnieri per avere lo stesso omesso di comunicare
tempestivamente al provveditore agli studi di Brescia - così come
aveva avuto modo di accertare anche l'ispettore centrale
professor Antonio Portolano - la propria assenza dal servizio per
motivi di salute, effettuata dal 6 all'8 ottobre 1990.
Nell'emanare il decreto provveditoriale testé citato non si è
mancato, peraltro, di considerare le giustificazioni fornite
dall'interessato, anche se le stesse non sono state, comunque,
ritenute sufficienti e pertinenti; a tale riguardo, nelle
premesse di tale decreto si rileva testualmente che "benché
l'incolpato assicuri di aver provveduto a far informare (da parte
di sua moglie), l'istituto Copernico ..., la incostanza appare
almeno dubbia, alla luce delle risultanze ispettive..., ove si fa
riferimento a notizie incerte circa l'assenza del preside.
D'altra parte non è dato comprendere il motivo per cui la
notifica telefonica dell'assenza dal servizio sarebbe stata
effettuata presso l'istituto Copernico tralasciando ogni doverosa
comunicazione .... al provveditorato".
Va, ad ogni modo, osservato che avverso la sanzione
disciplinare di cui trattasi - che, nei riguardi del personale
direttivo e docente è comminata dal provveditore agli studi, a
norma di quanto stabilito dall'articolo 103 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 - è ammesso, com'è
noto, ricorso gerarchico al Ministero, ricorso che, nel caso in
esame, non risulta essere stato proposto.
Risulta, invece, che il provvedimento disciplinare in parola
è stato impugnato dal preside Guarnieri innanzi al TAR della
Lombardia - sezione staccata di Brescia - il quale, con ordinanza
n.113 del 28 febbraio 1992, ha respinto la domanda incidentale di
sospensione del provvedimento impugnato.
Quanto, infine, agli omissis riscontrati nella documentazione
fornita al suddetto preside si osserva che il provveditore agli
studi di Milano, in accoglimento di specifica istanza, gli ha in
effetti inviato le copie conformi delle note riservate n. 368 e
n. 586, redatte da provveditore agli studi di Brescia,
rispettivamente, in data 4 maggio 1991 e 26 agosto 1991,
unitamente ai relativi allegati, limitatamente, questi ultimi,
alle parti che attengono specificamente al procedimento
disciplinare de quo.
In proposito va, ad ogni modo, tenuto presente che, all'epoca
cui risale il fatto, non risultava ancora emanato, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il regolamento previsto
dall'articolo 24 - comma 2 - della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sull'esercizio del diritto di accesso a quei documenti, la cui
visione potrebbe eventualmente pregiudicare la riservatezza di
terzi e la speditezza dell'azione amministrativa.
E' noto, peraltro, che tale regolamento, emanato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 352 del 27 giugno
1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio
1992) nel disciplinare, all'articolo 8, i casi di esclusione del
diritto di accesso, ha stabilito (alla lettera d) che "deve
comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti
dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.".
Nel caso specifico, il provveditore agli studi di Milano, al
quale sono stati chiesti i necessari chiarimenti, ha precisato
che le parti di documentazione non consegnate si riferivano a
fatti diversi da quelli contestati ed, in quanto tali, sarebbero
state pertanto assolutamente ininfluenti ai fini della difesa
dell'interessato.
Si intende, ovviamente, che ogni eventuale ulteriore
documentazione potrà essere acquisita, in sede di giudizio di
merito, direttamente dal TAR adito dal preside Guarnieri e che,
come dianzi accennato, ha già respinto la domanda di sospensiva
dallo stesso avanzata.
Al momento non sussistono pertanto elementi tali da fare
porre in dubbio l'operato del suindicato provveditore agli studi
o quello degli ispettori che si sono occupati del caso.
Il Ministro della pubblica istruzione:
Jervolino Russo.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
PRESIDI E VICE PRESIDI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

MELZO (MILANO+ LOMBARDIA+)