Primo firmatario: Gruppo: FEDERAZIONE DEI VERDI Data firma: 06/05/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
FEDERAZIONE DEI VERDI
05/06/1992
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05/06/1992
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05/06/1992
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05/06/1992
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO CON L'INCARICO PER LE AREE URBANE
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLE FINANZE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 06/05/1992
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per i problemi delle aree urbane, della sanità e delle finanze, per sapere - premesso che: nel 1975 una variante al piano regolatore generale del comune di Roma (deliberazione consiliare n. 240, approvata dalla regione nel 1978), richiesta dall'ACEA, stabilì il passaggio di un'area di circa 17 ettari, in località Magliana, da zona H2 a zona M1 (servizi generali pubblici o gestiti da enti pubblici) e ne fissò specificamente la destinazione a "impianti tecnologici, idrici, elettrici e gestionali dell'ACEA"; successivamente l'ACEA comunicò che l'area in questione non era più necessaria per tali usi, in quanto l'ACEA stessa aveva deciso di ampliare il centro già esistente al Laurentino; il 2 aprile 1991 il comune di Roma ha rilasciato una concessione edilizia (n. 296/C) alle società Roma Ovest Costruzioni srl e Basileus srl del "gruppo Caltagirone" per la costruzione di un "complesso edilizio per edifici pubblici" di 304.000 metri cubi fuori terra e 204.000 entro terra (totale 508.000 metri cubi per 3.500 addetti) da affittare al Ministero della sanità, con l'esenzione dal pagamento degli oneri concessori per tutta la durata della locazione al suddetto Ministero; con rara solerzia, una settimana dopo (9 aprile 1991), l'Ufficio tecnico erariale di Roma ha valutato congruo un canone di locazione di 42 miliardi annui; l'importo, pari a circa il doppio del prezzo di mercato in quella zona di Roma, è stato immediatamente accettato dalle due società; il periodo di locazione è stato fissato, nel contratto predisposto subito dopo dal Ministero della sanità, in nove anni: dopo tale periodo l'immobile, il cui costo sarebbe ormai completamente ripagato, tornerebbe nel pieno possesso delle due società private; queste potrebbero segnare al proprio attivo, nel caso l'operazione andasse in porto, alcuni importanti risultati: 1) aver ottenuto una concessione edilizia - benché soggetti privati - su aree a destinazione pubblica; 2) essersi fatte ripagare dallo Stato, nel giro di pochi anni, il costo di costruzione; 3) essere tornate nella piena proprietà dell'immobile, del cui uso potranno disporre a propria discrezione, eventualmente scegliendo se continuare ad affittarlo, a prezzi molto vantaggiosi, al Ministero, oppure collocarlo sul mercato: con buona pace della destinazione pubblica dell'area; appare davvero singolare che: a) la concessione edilizia in zona M1 sia stata rilasciata a società private e non a soggetti pubblici o concessionari di servizi pubblici; b) che sia stata considerata ammissibile la localizzazione in zona M1 di un edificio di direzionalità pubblica, qual è senz'altro un Ministero, che dovrebbe essere insediato nelle zone I (attività direzionali) ed in particolare nell'ambito del sistema direzionale orientale; c) che pochi mesi dopo l'approvazione della legge per Roma capitale (legge n. 396 del 15 dicembre 1990), sia stata rilasciata dal comune di Roma una concessione platealmente contraddittoria con il primo obiettivo indicato nell'articolo 1 della legge e cioè la realizzazione dello SDO ed il trasferimento in esso dei Ministeri; d) che in un'area delicatissima sotto il profilo ambientale, pienamente inserita nella zona del "parco del Tevere Sud", inizialmente destinata dal piano regolatore generale a zona agricola, sia stata autorizzata la realizzazione di un complesso equivalente, in volume, a cinque alberghi Hilton; il 5 marzo del 1992 il ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, dovendo rilasciare il necessario nulla osta alla spesa di 42 miliardi annui per 9 anni da parte del Ministero della sanità, ha comunicato all'Intendenza di finanza di Roma di poter autorizzare la spesa solo a condizione che: 1) l'Intendenza stessa dichiari che la locazione dell'immobile che le due società intendono costruire sia l'unica soluzione possibile per ospitare il Ministero della sanità; 2) che nel contratto di locazione sia prevista la possibilità da parte del Ministero della sanità di recedere dal contratto in qualsiasi momento; 3) che la Presidenza del Consiglio dei ministri dia il proprio assenso alla locazione stessa (ai sensi della circolare Craxi del 23 dicembre 1985); con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 1991 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, aveva delegato il ministro per le aree urbane, onorevole Carmelo Conte, ad esercitare tutte le funzioni di coordinamento, indirizzo promozionale, vigilanza, verifica e controllo di interventi relativi alle aree urbane, inclusi quelli "volti alla delocalizzazione di attività amministrative"; questa delega è stata finora rispettata, tranne che per l'assenso alla locazione in favore delle due citate società di costruzione del "gruppo Caltagirone"; pochi giorni prima delle elezioni, infatti risulta agli interroganti che il Presidente Andreotti abbia dato il proprio assenso all'operazione -: per quale motivo il ministro della sanità abbia scelto la localizzazione della Magliana senza alcun esame adeguato delle alternative possibili; per quali motivi lo Stato dovrebbe versare a due società private un canone all'incirca doppio dei prezzi correnti sul mercato, senza con ciò acquisire alcun diritto sull'immobile locato; per quali motivi non si sia fatto quanto meno ricorso ad una forma di leasing, che, almeno sotto il profilo economico e dei rapporti proprietari, sarebbe stata senz'altro più vantaggiosa per lo Stato; se le condizioni poste dal ministro delle finanze al rilascio del nulla osta alla spesa di 42 miliardi annui, e cioè la dichiarazione dell'Intendenza di finanza e l'inclusione della clausola di rescissione del contratto, siano state rispettate; se, comunque, il nulla osta alla spesa stessa sia stato dato; se il ministro per la aree urbane sia stato preventivamente informato dal Presidente del Consiglio della sospensione della delega a lui già conferita; se, quale massimo garante dell'attuazione della legge n. 396 del 1990 per Roma capitale, ritenga compatibile con la legge stessa, ed in particolare con la realizzazione dello SDO, la localizzazione del Ministero della sanità alla Magliana; se, quale presidente della commissione per Roma capitale, il ministro per le aree urbane non ritenga che esistano numerose alternative, tra gli edifici di proprietà pubblica del comune di Roma, idonee ad ospitare il Ministero della sanità a costi più bassi di quelli previsti dal contratto tra il Ministero stesso e le due società private, e soprattutto con effetti meno devastanti sugli equilibri urbanistici ed ambientali della città; per quali motivi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia sospeso la delega al ministro per le aree urbane, abbia esautorato la "commissione per la rilocalizzazione delle sedi pubbliche a Roma" ed abbia dato il proprio assenso all'operazione; se ritenga conciliabile con le funzioni e la dignità del suo ufficio il ruolo che si è assunto di obiettivo sostegno a due società private, che agli interpellanti risultano essere a lui notoriamente vicine; se l'intera procedura seguita e la configurazione complessiva dell'affare non impongano un'immediata interruzione dell'operazione, che a parere degli interpellanti si rivela come un enorme scandalo sotto il profilo economico, finanziario, giuridico e ambientale. (2-00017)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CANONE DI LOCAZIONE, CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE, PIANO REGOLATORE GENERALE, SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SIGLA O DENOMINAZIONE:
MAGLIANA
GEO-POLITICO:
MINISTERO DELLA SANITA', SISTEMA DIREZIONALE ORIENTALE ( SDO ), ROMA (ROMA+ LAZIO+), L 1990 0396