ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 26 del 20/07/1992
Abbinamenti
Atto 1/00026 abbinato in data 22/07/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Data firma: 20/07/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA 07/20/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
23/07/1992
Partecipanti allo svolgimento/discussione
SVOLGIMENTO 22/07/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/07/1992
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LE POLITICHE COMUNITARIE))
 
PARERE GOVERNO 23/07/1992
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LE POLITICHE COMUNITARIE))
 
RINUNCIA VOTAZIONE 23/07/1992
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA
Fasi iter:

PRESENTATO IL 20/07/1992

DISCUSSIONE IL 22/07/1992

ABBINAMENTO (ATTO NON CAPOSTIPITE) IL 22/07/1992

RINVIATO IL 22/07/1992

DISCUSSIONE IL 23/07/1992

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 23/07/1992

IN PARTE ACCOLTO IN PARTE NON ACCOLTO IL 23/07/1992

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/1992

ITER CONCLUSO IL 23/07/1992

La Camera,
richiamando le considerazioni proposte dal Presidente della
Repubblica dinnanzi al Parlamento in seduta comune, circa
l'opportunità di "una Commissione bicamerale con il compito di
una globale e organica revisione della Carta costituzionale
nell'articolazione delle diverse istituzioni";
prendendo atto della documentazione predisposta dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei Deputati, circa le diverse modalità con cui tale
Commissione speciale può essere istituita ed i poteri che le
possono essere attribuiti;
considerando indispensabile prospettare un quadro completo
e coerente di rinnovamento dell'ordinamento costituzionale e dei
rapporti tra i poteri dello Stato, nella continuità dei principi
fondamentali, dei valori ispiratori e delle garanzie della
Costituzione, nata dalla Resistenza con il concorso di tutte le
forze e le culture democratiche;
riconoscendo la necessità di valutare in un quadro
d'insieme le proposte di revisione della disciplina
costituzionale di Parlamento, Presidenza della Repubblica,
Governo, Regioni e autonomie locali, ed i progetti di riforma
delle leggi elettorali per il Parlamento;
auspicando che una legge costituzionale possa affidare alla
Commissione speciale poteri referenti nel rispetto delle garanzie
del procedimento di revisione costituzionale, e ritenendo
preferibile concentrare i compiti della Commissione sulla sola
revisione delle materie predette, esclusa ogni altra materia, che
potrà essere esaminata dalle Camere secondo le procedure
ordinarie prescritte dalla Costituzione e dai regolamenti
parlamentari;
auspicando che il rapido e costruttivo lavoro della
Commissione speciale, ed i procedimenti di revisione
costituzionale o di approvazione di leggi ordinarie che dalla
Commissione deriveranno, consentano di restituire prestigio e
stabilità all'ordinamento democratico in ogni sua parte,
concludendo la fase di incertezza istituzionale che da troppo
tempo travaglia il paese;
delibera
di istituire, a norma dell'articolo 22, secondo comma del
Regolamento della Camera, una Commissione speciale di venticinque
deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la
proporzione tra essi, provvista dei poteri di cui all'articolo
144 del Regolamento, nonché di ogni altra facoltà di disporre dei
mezzi conoscitivi e di indagine che saranno accordati dal
Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato.
La Commissione costituisce, insieme con l'uguale Commissione
che il Senato della Repubblica eventualmente intenda istituire o
istituisca nella sua autonoma valutazione e deliberazione, una
Commissione bicamerale denominata "Commissione parlamentare per
la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali".
Tale Commissione:
a) è presieduta da un suo componente eletto dalla
Commissione stessa;
b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari
che, insieme con il Presidente, formano l'ufficio di presidenza;
c) esamina le proposte di revisione costituzionale
concernenti i Titoli I, II, III e V della seconda parte della
Costituzione, ed i disegni di legge in materia elettorale per il
Parlamento presentati alle Camere nella legislatura in corso, ed
elabora un progetto organico di revisione dei suddetti titoli
della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli
organi costituzionali;
d) può acquisire, nelle forme e nei modi prescritti dai
Regolamenti parlamentari, il parere di esperti, italiani e
stranieri, nonché dei rappresentanti di forze sociali,
associazioni ed organizzazioni di cittadini;
e) rassegna le sue conclusioni al Presidente del Senato e
al Presidente della Camera entro sei mesi dalla sua prima seduta,
salvo che il Parlamento, con legge costituzionale, abbia nel
frattempo deliberato di assegnarle altri poteri e funzioni,
indicando il termine per il loro assolvimento.
Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione
ricadranno in parti uguali sui bilanci dalle Camera e del Senato.
(1-00049)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMMISSIONI BICAMERALI, ELEZIONI POLITICHE, REVISIONE DELLA COSTITUZIONE, SISTEMI ELETTORALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

RIFORME ISTITUZIONALI

GEO-POLITICO: