ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Abbinamenti
Atto 7/00399 abbinato in data 26/02/2020
Atto 7/00400 abbinato in data 26/02/2020
Atto 7/00421 abbinato in data 26/02/2020
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00064
Firmatari
Primo firmatario: FICARA PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
DE GIROLAMO CARLO UGO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
MARINO BERNARDO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020
TERMINI GUIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2020
TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2020
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/02/2020

ACCOLTO IL 26/02/2020

PARERE GOVERNO IL 26/02/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00410
presentato da
FICARA Paolo
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    il 10 gennaio 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la lettera con la quale la Commissione europea ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (Ires) dei porti italiani;

   nello specifico il procedimento è stato avviato sul presupposto che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società delle Autorità di sistema portuale (AdSP) sia in violazione dell'articolo 107 del Tfue in materia di aiuti di Stato;

   in particolare, la Commissione europea invita il Governo italiano a presentare osservazioni in merito alla misura riguardo alla quale è stato avviato il procedimento, entro un mese dalla data della pubblicazione nella Guce, ovvero entro il 10 febbraio 2020;

   la Commissione asserisce che l'esenzione da tale imposta conferisce alle AdSP un vantaggio che può migliorare la loro posizione concorrenziale;

   quanto detto fa seguito ad una decisione adattata l'8 gennaio 2019 dalla Commissione che propone, a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, opportune misure atte ad abolire la vigente esenzione dell'imposta sulle società per i porti italiani e a garantire che i porti che svolgono attività di natura economica, secondo il diritto europeo, siano assoggettati allo stesso regime di imposta sulle società che si applica alle imprese private;

   con lettera del 7 marzo 2019, l'Italia ha respinto la proposta della Commissione europea, evidenziando che «la maggioranza dei porti italiani è lontana dal competere anche potenzialmente, all'interno dei mercati europei e che la quasi totalità dei porti non gestisce significative relazioni commerciali con l'estero, come emerge dall'analisi dei dati di traffico delle Autorità di sistema portuale». Rilevando altresì come, a differenza dei porti del Nord Europa, tutti concorrenti in ambito comunitario, i porti italiani, in particolare quelli del Mezzogiorno, per la vicinanza al Nord Africa, dove si sta verificando uno sviluppo che segue regole e dinamiche di investimento molto diverse rispetto a quelle stabilite nell'UE, subiscono una spietata concorrenza, anche in ragione della normativa in tema di lavoro che consente di sostenere costi enormemente inferiori a quelli delle imprese operanti in Italia, generando un'asimmetria competitiva molto marcata;

   secondo la legislazione italiana, (legge n. 84 del 1994) e la giurisprudenza in materia, le AdSP sono articolazioni della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto sono tenute a pagare l'Irap, contributo regionale sulle attività produttive (aliquota del 3,9 per cento) ma non l'Ires (aliquota ordinaria del 24 per cento). Non svolgono quindi attività commerciali, ma sono enti pubblici non economici che regolamentano e controllano le attività svolte dai soggetti operanti nei porti, i quali, sono invece sottoposti al pagamento delle tasse;

   in tal caso la Commissione europea ritiene che il fatto che le AdSP siano di proprietà pubblica non è sufficiente per concludere che non siano imprese, ritenendo altresì che esse svolgano attività sia di natura economica che non economica;

   nelle sue relazioni annuali al Parlamento, (Senato Doc. XV, n. 41 e n. 91), la Corte dei conti, in merito al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia e sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2017 dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, ha sottolineato che: «Lo Stato italiano ha sempre ritenuto esenti le attività svolte dagli enti portuali e ciò anche in linea con quanto stabilito dall'articolo 13 della Direttiva 2006/112/CE, che considera esenti le operazioni che gli enti di diritto pubblico esercitano come pubbliche autorità, anche quando tali attività percepiscono canoni o contributi e che, diversamente, sono soggette ad imposta negli altri casi ovvero quando le attività siano svolte dagli Enti portuali come soggetti privati. Gli enti portuali, in definitiva, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela di interessi pubblici, non sarebbero soggetti a imposta sul reddito come previsto dalla normativa nazionale (articolo 74 del TUIR) ma alla sola IRAP». Evidenziano inoltre che il consolidarsi della posizione della Commissione europea inciderebbe negativamente sulle spese degli enti portuali e i loro bilanci;

   il sistema portuale italiano rappresenta un universo di cui si parla poco, ma che bastano pochi numeri a definire: più di 100 mila imprese, 85 miliardi di euro di fatturato, il 9 per cento del Pil nazionale, un milione e mezzo di addetti. Nell'insieme si tratta di terminalisti, spedizionieri, corrieri, doganalisti, agenti marittimi, raccomandatari, autotrasportatori, servizi postali privati, operatori dei magazzini e centri di distribuzione che lavorano all'interno dei porti italiani amministrati dal Ministero dei trasporti attraverso le 16 Autorità di sistema;

   la situazione italiana è da ritenersi giuridicamente diversa da quella di altri Paesi: sempre ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, le autorità di sistema portuale danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministero. Gli investimenti vengono tutti approvati dal Ministero, così come i bilanci;

   i canoni demaniali, non risultano canoni di locazione, sono stabiliti per legge ed hanno natura di tributo. Il pagamento del canone è una tassa pagata dal concessionario allo Stato, mediante le Autorità di sistema portuale per l'accesso al mercato delle attività economiche portuali, al fine di svolgere operazioni e servizi portuali attraverso l'utilizzo del demanio pubblico. Tale tesi risulta avvalorata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea – causa C 174/06 CO.GE.P. Srl, nella quale l'equiparazione delle concessioni alle locazioni di beni immobili, si fonda sulla natura giuridica dell'ente concedente, ovvero se l'ente che gestisce i beni del demanio che gli sono affidati, lo fa in nome proprio o lo fa per conto dello Stato. Nel primo caso, la finalità è la massima redditività dell'utilizzo degli spazi portuali, nel secondo caso (cioè nel sistema italiano) la finalità è rivolta al funzionamento dell'ente pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche;

   contrariamente a quanto ritiene la Commissione europea, a giudizio dei firmatari del presente atto le Autorità di sistema portuale non svolgono né servizi portuali, né servizi cosiddetti tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio), tali servizi sono sottratti alle competenza delle AdSP, rientrando nelle attribuzioni delle capitanerie di porto – Guardia costiera, quali strutture dirette del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegnano il Governo

ad intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, a partire già dalla prossima riunione informale del Consiglio trasporti del 10 e 11 marzo 2020, affinché si giunga ad una revisione degli orientamenti adottati dalla Commissione, in particolare dalla Direzione generale concorrenza, sulla questione di cui in premessa, in considerazione della consolidata posizione assunta dall'Italia in merito al regime in esenzione fiscale degli enti portuali dall'imposta sul reddito delle società, in quanto pubbliche autorità preposte alla regolazione e tutela di interessi pubblici, come previsto dalla normativa nazionale (articolo 74 del TUIR) ed in linea con quanto stabilito dall'articolo 13 della direttiva 2006/112/CE.
(7-00410) «Ficara, Martinciglio, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini».