Legislatura: 18Seduta di annuncio: 149 del 26/03/2019
Primo firmatario: SEGNERI ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 GIANNONE VERONICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 DE LORENZO RINA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019 VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2019
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/04/2019 CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 03/04/2019 FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 01/08/2019 COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 01/08/2019 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/03/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/03/2019
DISCUSSIONE IL 03/04/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/04/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 17/06/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 24/06/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 01/07/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 09/07/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 17/07/2019
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/08/2019
DISCUSSIONE IL 01/08/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/08/2019
La XI Commissione,
premesso che:
in Italia il fenomeno dei cosiddetti working poors, ossia dei lavoratori regolarmente occupati, il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa è in crescita esponenziale;
come testimoniato dal rapporto Eurostat In-work poverty in the EU (marzo 2018), oggi in Italia l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve di fatto un salario inferiore ai minimi contrattuali contro una media dell'Unione europea del 9,6 per cento. A ciò si aggiungono i dati sulle prospettive di vita: in base ai dati attuali, forniti dal Censis, ben 5,7 milioni di giovani rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà;
illustri economisti, sostengono che la misura più idonea a contrastare il fenomeno del working poors sia la fissazione legislativa dei minimi salariali;
a tale riguardo, si ricorda che la maggioranza parlamentare che sosteneva il precedente Governo aveva approvato, tra i princìpi e criteri direttivi relativi alle deleghe legislative contenute nell'articolo 1, comma 7, lettera g) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, la disposizione che prevedeva: «l'introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
la suddetta delega non è mai stata esercitata, ma ha determinato un importante dibattito scientifico tra gli studiosi dei settori interessati (giuslavoristi, studiosi di relazioni industriali, economisti del lavoro) e attenzione anche tra le parti sociali;
in particolare, il documento del 14 gennaio 2016 di Cgil, Cisl e Uil intitolato Un moderno sistema di relazioni industriali afferma che «l'esigibilità universale dei minimi salariali definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in alternativa all'ipotesi del salario minimo legale, va sancita attraverso un intervento legislativo di sostegno, che definisca l’erga omnes dei Ccnl, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione», concetto questo ribadito nel recente accordo interconfederale 9 marzo 2018: Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali a della contrattazione collettiva;
sebbene le molteplici difficoltà tecnico-politiche non abbiano facilitato l'attuazione del succitato articolo 39 della Costituzione, il rischio di determinare effetti prociclici di riduzione salariale, in una fase persistente e tutt'altro che conclusa di crisi da insufficienza della domanda, genera la necessità di un intervento di sostegno alla contrattazione collettiva, attraverso l'introduzione della misura del salario minimo in parola, anche al fine di evitare conseguenze negative di vasta portata;
si ricorda che in Italia – uno dei pochi Paesi storicamente privo di un salario minimo di fonte legale, dal 2015 introdotto anche in Germania e che si attesta per l'anno 2018 a 1.497,80 euro mensili e in linea con quello francese stabilito per l'anno 2018 a 1.498,50 euro mensili (fonte Eurofound, Industrial relations. Statutory minimum wages 2018) – esiste un salario minimo di fonte giurisprudenziale, che ha affermato il diritto delle persone che lavorano a percepire i minimi salariali previsti dai contratti collettivi attraverso l'interpretazione combinata dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2099, secondo comma, del codice civile;
detto «salario minimo» si riscontra anche in normative settoriali, in funzione anti-dumping, che riconoscono alla contrattazione collettiva nazionale, posta in essere da soggetti sindacali e datoriali altamente rappresentativi, il ruolo di garantire una genuina ed effettiva concorrenza tra le imprese;
tra i suddetti settori si ricordano:
a) il settore degli appalti pubblici, che, ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, impone ad appaltatori e sub-appaltatori, quale condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'offerta e per l'aggiudicazione dei lavori, di applicare integralmente i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto pubblico o con l'attività prevalente;
b) le società cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
tuttavia, al di fuori delle sopra citate «norme settoriali», per la generalità del lavoro al di fuori del settore cooperativo non esiste uno strumento che dia certezza del diritto ai datori di lavoro e ai lavoratori, che contrasti efficacemente forme di competizione salariale al ribasso e che garantisca dunque la correttezza della competizione concorrenziale sul mercato da parte delle imprese;
non può essere ulteriormente disatteso il tema della retribuzione proporzionata e sufficiente richiesta dall'articolo 36, comma 1, della Costituzione, senza pregiudicare l'eventuale volontà del Parlamento di dare una soluzione generale al problema dell'efficacia generale dei contratti collettivi, secondo le previsioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della stessa Costituzione; l'osservanza dei minimi contrattuali, previsti dai contratti collettivi, produce effetti positivi sia della deflazione e semplificazione del contenzioso in materia retributiva che grava sulla giustizia del lavoro;
è necessario sostenere per questa via l'attività di regolazione del mercato del lavoro liberamente compiuta dalle parti sociali, che sono le autorità salariali più idonee allo svolgimento del compito, senza sostituirsi ad essa,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte a prevedere per tutti i rapporti di lavoro subordinato, un trattamento economico che integri la previsione costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso l'obbligo che non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;
ad assumere iniziative di competenza volte a favorire l'applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno di commisurazione del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, nel caso di esistenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili;
ad assumere iniziative normative per garantire l'adeguatezza nel tempo del trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente, attraverso il richiamo ai contratti collettivi e in via sussidiaria mediante l'incremento automatico dell'importo fissato per legge, incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice Ipca, al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno, con l'effetto di conservare alle parti sociali il ruolo di autorità salariali e di conservare – in caso di contrasto tra esse – un valore adeguato all'importo che il legislatore avrà considerato costituire attuazione dell'articolo 36, primo comma, detta Costituzione.
(7-00216) «Segneri, Siragusa, Costanzo, Giannone, Pallini, Cubeddu, De Lorenzo, Ciprini, Davide Aiello, Bilotti, Invidia, Tripiedi, Tucci, Vizzini».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto collettivo
interpretazione del diritto
sindacato