ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00123

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 94 del 05/12/2018
Abbinamenti
Atto 7/00064 abbinato in data 12/12/2018
Atto 7/00082 abbinato in data 12/12/2018
Atto 7/00143 abbinato in data 09/01/2019
Atto 7/00153 abbinato in data 23/01/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00014
Firmatari
Primo firmatario: GASTALDI FLAVIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
LO MONTE CARMELO LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
29/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2018
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 23/01/2019
PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 29/01/2019
MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/01/2019
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE IL 12/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2019

ACCOLTO IL 29/01/2019

PARERE GOVERNO IL 29/01/2019

DISCUSSIONE IL 29/01/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/01/2019

CONCLUSO IL 29/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00123
presentato da
GASTALDI Flavio
testo di
Mercoledì 5 dicembre 2018, seduta n. 94

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    il comparto «uova» all'intento del settore agricolo nazionale sta assumendo sempre più rilevanza. Sono oltre 1.800 le aziende agricole impegnate nel settore, con 800 centri imballaggio uova, 12 industrie per la produzione di ovo-prodotti con decine di migliaia di occupati diretti ed indiretti e 768.000 tonnellate di uova prodotte che ci pongono al vertice dei Paesi europei;

    nel 2017 il settore italiano delle uova ha prodotto 12 miliardi e 600 milioni di uova, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, per la sola componente agricola. Per soddisfare la richiesta interna, si è reso necessario ricorrere alle importazioni, che sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto al 2016;

    considerando il saldo tra import ed export, sul territorio italiano sono state consumate 13 miliardi e 34 milioni di uova, per un consumo pro capite di 215 uova, di cui la quota maggiore spetta alle famiglie, con 146 uova consumate in media per persona nel 2017;

    le importazioni delle uova da consumo in guscio rappresentano poco più del 9 per cento provengono principalmente da Spagna, Polonia e Romania;

    i regolamenti europei che disciplinano la commercializzazione delle uova sono: il regolamento (CE) n. 589 del 2008, come modificato dal regolamento n. 598/2008, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e l'allegato XIV, sez. A del suddetto regolamento n. 1234/2007 – regolamento unico OCM – recante le norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus. A livello nazionale le suddette disposizioni europee sono state recepite dal decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009;

    le uova raccolte in allevamento vengono trasferite nei centri di imballaggio ovvero nei siti nei quali le uova in guscio sono classificate in base alla qualità e al peso (categoria «A» e «B»), entro 10 giorni dalla deposizione o entro 4 giorni nel caso di uova extra fresche;

    tutte le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico, il codice del produttore, che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza;

    il regolamento (CE) n. 589/2008, all'articolo 11, comma 1, prevede la facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di stampigliature stabiliti nell'allegato XIV, (sezione A III, punto 1, del regolamento n. 1234/2007 qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente alla sgusciatura;

    sempre il punto 1 del suddetto allegato prevede che gli Stati membri possano esonerare dall'obbligo di stampigliare le uova di categoria «B» qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;

    l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede delle deroghe ovvero che siano esonerate dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale: vendute nel luogo di produzione o vendute nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta; inoltre viene previsto che le uova vendute nel mercato pubblico locale siano comunque timbrate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole;

    il punto 2, dell'allegato XIV, sezione A. III, del regolamento n. 1234 del 2007, prevede che la stampigliatura delle uova sia effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Questo punto del regolamento è stato recepito dall'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

    sempre il comma 7 del suddetto articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce l'articolo 8 del regolamento n. 589/2008, stabilendo anche che «le uova consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio o a una industria non alimentare situati in un altro Stato membro o ad un raccoglitore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate con il codice del produttore prima di lasciare il luogo di produzione». Quindi non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;

    non vi è, però, l'obbligo di indicare sull'imballaggio l'origine delle uova, ma solo l'informazione estesa del sistema di allevamento;

    l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che, per le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori siano esonerati dalla stampigliatura. La suddetta deroga, alle medesime condizioni e purché la spedizione sia oggetto di prenotifica, si applica anche a uova provenienti da o destinate ad altri Stati membri;

    il comma 5, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che le imprese che dispongano, nello stesso luogo, di centro di imballaggio o centro di sgusciatura – ovvero i siti nei quali le uova per industria vengono private del guscio per essere trasformate in ovoprodotti, quali albume o tuorlo liquidi o misto d'uovo, sempre pastorizzati – devono assicurare lo stoccaggio separato delle due categorie di uova e la loro lavorazione lungo linee distinte;

    è di fondamentale importanza tutelare e valorizzare le produzioni italiane, evitando di aggiungere ulteriore burocrazia e di aumentare i costi di produzione che già sono tra i più alti d'Europa;

    ugualmente importante sarebbe introdurre l'obbligo di indicare sulle confezioni delle uova il Paese di origine in modo chiaro (ad esempio «Uova italiane»), così che il consumatore sia messo nella condizione di effettuare una scelta consapevole,

impegna il Governo

   a prendere iniziative affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova in quanto la sola indicazione del codice alfanumerico sulle uova non è sufficiente a permettere al consumatore di avere una immediata evidenza della reale origine del prodotto;

   a valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative per quanto di competenza, nelle opportune sedi dell'Unione europea, per la modifica di quanto previsto dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 2) del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nel senso di prevedere l'eliminazione della dicitura «o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate», così da rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nei luogo di produzione delle stesse;

   ad assumere iniziative volte a garantire che i controlli, a fronte di una crisi sulla sicurezza alimentare, previsti su uova e ovoprodotti nazionali vengano estesi, nel rispetto della normativa comunitaria, anche a quelli importati e che vengano sottoposti, altresì, a vincolo sanitario, in particolare, se utilizzati dall'industria alimentare.
(7-00123) «Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa transnazionale

applicazione del diritto comunitario

commercializzazione