Legislatura: 18Seduta di annuncio: 56 del 04/10/2018
Primo firmatario: CASSESE GIANPAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CADEDDU LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 CILLIS LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 MAGLIONE PASQUALE MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2018 MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/10/2018 CIMINO ROSALBA MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2018 PIGNATONE DEDALO COSIMO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 25/10/2018
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/10/2018 CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 25/10/2018 CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER ILLUSTRAZIONE 23/01/2019 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019 CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO GOVERNO 23/01/2019 PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO) INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 29/01/2019 MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO) DICHIARAZIONE VOTO 29/01/2019 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/10/2018
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/10/2018
DISCUSSIONE IL 25/10/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2018
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/01/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/01/2019
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/01/2019
DISCUSSIONE IL 23/01/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/01/2019
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2019
ACCOLTO IL 29/01/2019
PARERE GOVERNO IL 29/01/2019
DISCUSSIONE IL 29/01/2019
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 29/01/2019
CONCLUSO IL 29/01/2019
La XIII Commissione,
premesso che:
il regolamento (CE) n. 589/2008, recante norme in materia di commercializzazione delle uova, prevede all'articolo 11, come modificato dal regolamento (CE) 598/2008, la facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di marchiatura stabiliti nell'allegato XIV, A, III punto 1 del regolamento 1234/2007 qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;
la suddetta esenzione, valevole anche per le uova provenienti da altri Stati membri e da Paesi terzi e ancorché, in tali casi, regolata da precisi obblighi di informazione a carico delle autorità competenti degli Stati interessati dalla deroga, espone al rischio che uova non marchiate vengano consegnate ai centri di imballaggio;
il suddetto rischio è tanto più concreto considerato che molte imprese dispongono, nello stesso luogo, di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, e benché la norma preveda che le uova siano stoccate e lavorate in linee di produzione separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto, sono frequenti i casi in cui le uova non marchiate, spesso provenienti da altri Stati membri, finiscono per essere destinate al consumo diretto generando altresì il rischio di confusione tra sistemi di allevamento diversi;
per garantire al consumatore una corretta informazione circa l'origine delle uova è opportuno che le uova prodotte in Italia siano marchiate con il codice del produttore obbligatoriamente presso l'azienda di produzione e che rechino visibile nella confezione destinata alla vendita l'indicazione del Paese di origine, con esclusione da tali previsioni degli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale e nella vendita porta a porta;
al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, è opportuno disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di produzione,
impegna il Governo:
a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, e in particolare gli articoli 3 e 11, comma 7, nel senso di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare e di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola;
ad adottare iniziative per prevedere che le confezioni poste in vendita al consumatore finale rechino visibile l'indicazione del Paese di origine delle uova;
ad intervenire nelle competenti sedi dell'Unione europea al fine di rivedere la normativa in materia di commercializzazione delle uova introdurre l'obbligo, senza esenzioni, di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate.
(7-00064) «Cassese, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Maglione, Del Sesto, Marzana, Cimino, Pignatone».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):produzione industriale
regolamentazione commerciale
mercato interno