Legislatura: 18Seduta di annuncio: 450 del 13/01/2021
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2021 ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 14/04/2021 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 14/04/2021 Resoconto ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/01/2021
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/01/2021
DISCUSSIONE IL 14/04/2021
SVOLTO IL 14/04/2021
CONCLUSO IL 14/04/2021
FRAGOMELI, VERINI, ZARDINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante la legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e al comma 1065, prevede, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma «Transizione 4.0», l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo;
secondo la citata normativa, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
viene altresì anticipata la decorrenza dell'innovata disciplina al 16 novembre 2020 ed è prevista una estensione fino al 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
l'articolo 1, comma 1052, della citata legge di bilancio prevede l'esclusione dall'accesso al beneficio: a) per le imprese in stato di crisi (in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni); b) per le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche espressamente indicate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi –:
quale sia la corretta interpretazione della norma, da ultimo novellata dalla legge di bilancio 2021, in merito alla possibilità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive in particolare se intenda chiarire se l'applicazione della sanzione interdittiva escluda in generale la possibilità di accesso al beneficio, ovvero se l'esclusione operi per il solo periodo di interdizione o per l'intero anno fiscale durante il quale l'interdizione produce effetti.
(5-05261)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che disciplinano il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, nel rammentare che l'articolo 1, comma 1052, della legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021) prevede, tra le cause di esclusione dal beneficio, l'ipotesi in cui le imprese siano destinatarie di sanzioni interdittive, chiedono di sapere quale sia la corretta interpretazione della norma, vale a dire se l'applicazione della sanzione interdittiva escluda in generale la possibilità di accesso al beneficio, ovvero se l'esclusione operi per il solo periodo di interdizione o per l'intero anno fiscale durante il quale l'interdizione produce effetti.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresentano quanto segue.
Il comma 1052 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 stabilisce taluni requisiti soggettivi in presenza dei quali non è consentito avvalersi dell'agevolazione.
In particolare, il primo periodo del citato comma 1052 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 prevede che sono escluse dall'accesso al beneficio, inter alia, «le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».
In proposito, si osserva che l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comporta una limitazione temporanea nell'esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione. L'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabilisce un limite minimo e un limite massimo alla durata della predetta limitazione («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni»).
Con riguardo al quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, si ritiene, per motivi di ordine sistematico e di ragionevolezza, che l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – e, precedentemente, dall'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.
Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d'imposta in questione.
Ad esempio, un «periodo di interdizione» di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l'impossibilità, per l'impresa destinataria della sanzione interdittiva, di finire del credito d'imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021-1° settembre 2021).
Si ricorda, al riguardo, che ai fini della determinazione del momento di «effettuazione» degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.