Legislatura: 18Seduta di annuncio: 417 del 28/10/2020
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020 SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 28/10/2020
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 28/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 29/10/2020 Resoconto SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 29/10/2020 Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 29/10/2020 Resoconto SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 29/10/2020
SVOLTO IL 29/10/2020
CONCLUSO IL 29/10/2020
SPORTIELLO, MASSIMO ENRICO BARONI, D'ARRANDO, IANARO, LAPIA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, RUGGIERO, SAPIA e SARLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Ministro della salute del 1° ottobre 2020 «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis», all'articolo 1, prevede: «1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze: composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
il giornale il Riformista del 18 ottobre 2020 riporta una notizia riguardo al decreto sopra citato e in particolare scrive: «quella del ministero della salute è una scelta illogica che penalizza gravemente tutto il settore della coltivazione della canapa, lasciando così campo aperto ai soli colossi farmaceutici» dicono in una nota gli oltre 70 parlamentari dell'intergruppo per la cannabis legale, che unisce parlamentari di Pd, M5S, Radicali, Italia Viva e lo stesso LeU (...). La decisione è in evidente contrasto con quanto promosso dal Ministero dell'Agricoltura che ha recentemente inserito i prodotti della cannabis tra le varietà officinali, dando il via alle filiere estrattive dei princìpi di questa nobile pianta;
il Cbd e una delle molecole presenti in percentuale più alta nelle infiorescenze di Cannabis ed è già da anni in uso come integratore alimentare e nell'industria, cosmetica, ma a differenza del The, a questa molecola non è ascrivibile alcun effetto psicoattivo –:
se il Ministro interrogato, tenuto conto di quanto riportato in premessa, non intenda rivedere la scelta d'inserire le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis dalla sezione B del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
(5-04875)
Come noto le infiorescenze di cannabis, da cui si estraggono sostanze farmacologicamente attive sotto sottoposte al controllo come stupefacenti e sono disciplinate dal DPR 309/90, in quanto incluse nella tabella II allegata al decreto citato.
È utile per la questione in esame ricordare la sentenza n. 30475 del 19 luglio 2019 della Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui è reato commercializzare i derivati della cannabis come le infiorescenze a meno che non siano privi di efficacia drogante.
Tornando al merito di quanto sollevato con la interrogazione in oggetto, segnalo che, al fine della produzione di sostanze attive da impiegare per la produzione di medicinali, sia la coltivazione sia le attività di estrazione e impiego della predetta sostanza devono essere preventivamente autorizzate, su richiesta dei soggetti titolari di officine farmaceutiche. Il Ministero della salute sta perfezionando gli accordi previsti dalle norme vigenti, per autorizzare tali attività produttive.
Colgo l'occasione per ricordare, altresì, che, il Cannabidiolo di estrazione da infiorescenze di Cannabis è la sostanza attiva di un medicinale registrato dall'EMA (European Medicines Agency) e non un alimento e non è ancora stato autorizzato all'uso alimentare quale Novel food dall'EFSA (cfr. https://ec.europa.eu/food/safety/novelfood/catalogue/search/public/?even=home&seqfce=940&ascii=C).
Svolte queste premesse di carattere generale, comunico che il Ministero della salute ha intenzione di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia di cui stiamo trattando, in maniera sistematica e complessiva.
Con specifico riguardo al decreto del 1° ottobre 2020, su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, l'Istituto superiore di sanità (ISS) e il Consiglio superiore di sanità (CSS) sono stati invitati ad esprimersi, con una rivalutazione complessiva, sui pareri già resi per l'aggiornamento delle tabelle allegate al DPR 309/90, di cui al menzionato decreto del 1° ottobre 2020; in estrema sintesi è stato chiesto ai predetti organismi tecnici di valutare se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa.
Nelle more che si perfezioni la predetta rivalutazione, mediante i nuovi pareri dell'ISS e del CSS, il Ministro della salute, proprio ieri in data 28 ottobre c.a., ha firmato il decreto che sospende l'efficacia del più volte citato decreto del 1° ottobre 2020.