ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04561

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 392 del 03/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: TOPO RAFFAELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/09/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 03/09/2020
Stato iter:
14/01/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/01/2021
Resoconto DE CRISTOFARO GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (UNIV. E RICERCA)
 
REPLICA 14/01/2021
Resoconto TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/09/2020

DISCUSSIONE IL 14/01/2021

SVOLTO IL 14/01/2021

CONCLUSO IL 14/01/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04561
presentato da
TOPO Raffaele
testo di
Giovedì 3 settembre 2020, seduta n. 392

   TOPO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il riconoscimento espresso del rapporto di lavoro atipico per il personale docente deriva dal decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, il quale prevede, articolo 4-bis, che i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, del contratto di collaborazione a progetto; a seguito di tale riforma, varie organizzazioni, con il supporto di sigle sindacali nazionali, stipulavano contratti collettivi nazionali di lavoro basati sul rapporto a progetto, sfociati poi in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (cosiddetto Jobs Act) che, nell'abolire, all'articolo 2, comma 1, i contratti a progetto, li autorizzava, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la specifica previsione di validità del contratto cosiddetto «atipico» prevista per il personale docente, non è stata, per il personale non docente, altrettanto chiara, generando così disparità di trattamento rispetto al personale docente e, soprattutto, a seconda dell'interpretazione della norma di ogni dirigente scolastico; con l'atto di interpello protocollo n. 0022038/2015 del 15 dicembre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermava la legittimità dell'utilizzo del contratto stipulato dalla Federterziario Scuola riconoscendo allo stesso lo status giuridico di contratto collettivo nazionale di lavoro; l'Inps, anche attraverso il messaggio n. 1712 del 21 aprile 2017, ha riconosciuto il contratto della Federterziario Scuola precisando che: «il codice “412” avente il significato di “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, Federterziario, Federterziario scuola, Confimea Ugl Scuola e Ugl”»; il decreto ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017 ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata per il triennio 2017-2019, riconoscendo il servizio prestato con contratti atipici presso le istituzioni scolastiche paritarie, allorquando, lettera F dell'allegato A (pagina 23) del detto decreto, prevede che: «Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, (...) legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso»;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, all'articolo 4, comma 5, ha previsto espressamente l'assunzione di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle istituzioni scolastiche con le mansioni di personale A.t.a; il Tar dell'Aquila, con la sentenza n. 813 del 20 novembre 2014, ha condannato un'amministrazione scolastica che, sul presupposto che il servizio prestato da un'assistente amministrativa, con contratto di collaborazione non fosse valutabile, aveva risolto il relativo contratto azzerando il punteggio dichiarato; lo stesso tribunale, oltre a condannare l'amministrazione costituita al risarcimento del danno e alle spese legali, disponeva che: «Il Collegio ritiene opportuno trasmettere la presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di accertare se nella vicenda in esame siano configurabili eventuali responsabilità amministrative per danno erariale» –:

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di ristabilire la parità di trattamento del personale in questione ed evitare inutili e costosi contenziosi giudiziari.
(5-04561)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 gennaio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-04561