ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03891

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 334 del 05/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRO WANDA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 15/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/05/2020
Stato iter:
15/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/07/2020
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/05/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/07/2020

DISCUSSIONE IL 15/07/2020

SVOLTO IL 15/07/2020

CONCLUSO IL 15/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03891
presentato da
FERRO Wanda
testo di
Martedì 5 maggio 2020, seduta n. 334

   FERRO, PRISCO e DEIDDA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il Libero sindacato di polizia (Li.Si.Po.) ha denunciato un trattamento iniquo nei confronti del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza, per lo più per raggiunti limiti di età;

   in particolare, secondo quanto denunciato, sarebbero troppo lunghi i tempi di attesa per l'emissione del primo assegno mensile di pensione e, peraltro, tali tempistiche varierebbero in base alla provincia di appartenenza, giungendo in alcuni casi a sfiorare l'anno;

   anche per la liquidazione della prima rata del trattamento di fine servizio (sotto i 50 mila euro) si attenderebbe dai 18 ai 24 mesi e altrettanto tempo trascorrerebbe per il pagamento della seconda e ultima tranche per la restante spettanza;

   sempre secondo quanto denunciato dal sindacato di categoria, se il dipendente, durante l'attività lavorativa, ha percepito un «equo indennizzo» per il danno subito, a seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, quando viene posto in quiescenza gli verrebbe richiesta dall'Inps circa la metà della somma percepita all'epoca dei fatti, in un'unica soluzione, anche se si tratta di somme ingenti, con grave nocumento economico per il pensionato;

   e ancora, le trattenute addizionali regionali e comunali, che vengono detratte in busta paga per nove mensilità all'anno, prima della pensione, nell'ipotesi in cui il dipendente dovesse andare in quiescenza nei primi mesi dell'anno, gli verrebbero trattenute sull'ultima busta paga, anticipatamente e in un'unica soluzione, anche per il rateo non ancora maturato, fino al raggiungimento della somma prevista per tutte e nove le quote dell'intero anno;

   come se ciò non bastasse, non sarebbero rari i casi paradossali in cui interi periodi contributivi non risultano nei data base dell'Inps, se non, addirittura, non risultano registrati gli stessi operatori di polizia, nonostante gli anni di servizio prestato;

   le amministrazioni dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per garantire continuità di pagamento tra retribuzione e pensione ai propri appartenenti, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Inps per far gestire le pratiche relative ai propri dipendenti da personale tecnico interno all'uopo preposto, anche al fine di ridurre l'attesa per la liquidazione del Tfs –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per sanare le criticità sommariamente descritte, anche attraverso la stipula di un protocollo di intesa con l'Inps, alla stregua di quanto realizzato con l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza;

   se non si ritenga di adottare iniziative, nelle more dei conteggi esatti dell'Inps e dell'azzeramento dei tempi d'attesa, per garantire il pagamento della pensione «provvisoria» già dal primo mese dell'avente diritto, pressoché dello stesso importo dell'ultimo stipendio, seppure decurtato delle indennità di presenza e salvo conteggi finali a conguaglio con i primi cedolini definitivi;

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire che, nelle ipotesi di posizione debitoria accertata a carico del personale, il rimborso dovuto all'Inps non diventi gravoso per il quiescente, ma rateizzato in modo da non superare il quinto del valore della pensione;

   se non si ritenga di adottare iniziative per garantire al dipendente della Polizia di Stato che vada in quiescenza senza demerito il riconoscimento di uno status giuridico-sociale di merito che lo valorizzi per la specificità del lavoro prestato per tanti anni al servizio dello Stato.
(5-03891)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03891

  In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, evidenzio che il Ministero dell'Interno, sentito a riguardo, ha rappresentato che: «il competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane monitora lo stato dei pagamenti dei trattamenti pensionistici e previdenziali che avvengono su tutto il territorio nazionale e si interviene ogni qual volta pervenga una comunicazione di criticità nella definizione delle posizioni cercando di risolvere la problematica evitando disagi alla categoria amministrata.
  In relazione alla richiesta di un sistema dedicato alla stregua di quanto già messo in essere per l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, si precisa che il funzionamento della Banca Dati presente presso l'INPS, presenta delle criticità per la cui sistemazione sono in corso interlocuzioni.
  Si evidenzia che il trattamento privilegiato viene concesso dopo la conclusione di un procedimento complesso, nel quale intervengono vari Organi (Commissione Medico Ospedaliera, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) e, pertanto, si conclude come spesso accade in tempi non sempre prossimi alla data di decorrenza. Ciò comporta che nel momento del pagamento della pensione privilegiata debba essere recuperato l'importo delle trattenute pari ad un decimo della pensione relative alle mensilità già decorse, dalla data di cessazione a quella di pagamento.
  Per quanto attiene alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali effettuate in un'unica soluzione al personale al momento del collocamento in pensione, tale modalità operativa è disciplinata dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che “In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio”».
  Ciò premesso e per quanto attiene le attività poste in campo dall'INPS per l'erogazione dei servizi previdenziali, corre l'obbligo di evidenziare che, essendo la Polizia di Stato un'amministrazione civile ad ordinamento speciale e svolgendo una particolare attività lavorativa, nei confronti del personale trova applicazione una normativa previdenziale particolare legata allo svolgimento dei servizi, quali, ad esempio, il servizio di navigazione e servizio su costa, di volo e di confine.
  Trovano, altresì, applicazione le peculiari disposizioni in materia di trattamento privilegiato previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, rinvenibili negli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
  L'attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio: il personale può permanere in servizio ed ottenere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il riconoscimento di una pensione di privilegio.
  Va precisato, al riguardo, che le disposizioni normative in materia di riconoscimento di un trattamento di privilegio prevedono il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS; in particolare l'accertamento sanitario dello stato di invalidità è demandato alla Commissione medico ospedaliera mentre l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal richiedente deve essere riconosciuto dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
  Delineato il quadro normativo previdenziale di riferimento, appare del tutto evidente che il relativo iter amministrativo/procedurale comporta una sinergia con l'amministrazione datrice di lavoro sia per quanto riguarda l'implementazione della posizione assicurativa (ad esempio per le maggiorazioni dei servizi) che per gli aspetti retributivi (ad esempio maggiorazione della base pensionabile). Analogamente, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni di privilegio il cui riconoscimento, come sopra detto, prevede il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS.
  Tenuto conto dell'estrema articolazione dell’iter suddetto, la media ponderata dei tempi di liquidazione delle diverse categorie di pensione del personale appartenente alla Polizia di Stato (anticipata, di anzianità, di inabilità, indiretta e di vecchiaia), considerato altresì il diverso grado di complessità tra un iter e l'altro, si attesta su un valore di circa 36 giornate, come da rilevazione effettuata dalla Direzione tecnologia, informatica ed innovazione dell'INPS.
  Relativamente alla ulteriore questione posta, circa la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, si rammenta che essi differiscono a seconda del motivo di risoluzione del rapporto di lavoro e sono disciplinati dall'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140.
  Per quanto concerne la modalità di recupero dell'equo indennizzo, si precisa che l'INPS applica le disposizioni normative sopra citate considerando che, laddove il riconoscimento della pensione di privilegio comporti il pagamento di arretrati pensionistici, il recupero di quanto dovuto (50 per cento dell'importo dell'equo indennizzo) viene effettuato tenendo conto anche di tali somme.
  Inoltre, in merito alle doglianze degli onorevoli interroganti riferite «ai casi in cui interi periodi contributivi non risultano nei data base dell'Inps, se non, addirittura, non risultano registrati gli stessi operatori di polizia, nonostante gli anni di servizio prestato» si fa presente che la sistemazione delle posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato ha fatto parte del più ampio progetto di consolidamento dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici già intrapreso dal 2014 e tutt'ora in corso.
  Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'Inps per far gestire le pratiche relative ai propri dipendenti da personale tecnico interno all'uopo preposto, l'INPS, richiesto al riguardo, ha precisato che sono stati avviati tavoli di confronto per addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo per la costituzione di un Polo previdenziale sulla scorta delle esperienze già in corso con altre amministrazioni. Allo stato attuale, tuttavia, la condizione tecnico-amministrativa preliminare all'accordo, rappresentata dall'accentramento della struttura organizzativa della controparte, non si è verificata. Risulta infatti che la Polizia di Stato non accentra le attività di interesse presso un solo centro di competenza.
  L'INPS ha confermato comunque l'intenzione di costituire un nuovo Polo organizzativo con la Polizia di Stato non appena saranno realizzate le condizioni organizzative sopracitate, nell'intendimento di continuare a migliorare i propri servizi e prestazioni verso i lavoratori e i pensionati della Polizia di Stato.