ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03862

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 332 del 29/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 28/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/04/2020
Stato iter:
27/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/05/2020
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/04/2020

DISCUSSIONE IL 27/05/2020

SVOLTO IL 27/05/2020

CONCLUSO IL 27/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03862
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332

   FERRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e della conseguente sospensione della didattica tradizionale, in molti casi sono i genitori a doversi occupare a tempo pieno dei figli; all'interno del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia») sono state introdotte norme che consentono ai genitori lavoratori la possibilità di astenersi dal lavoro per accudire i propri figli; l'articolo 23, comma 1, del decreto «Cura Italia» istituisce una particolare forma di congedo parentale, con indennità pari alla metà della retribuzione, riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato genitori di figli minori di dodici anni, per un periodo massimo di quindici giorni;

   l'articolo 23, comma 6, del decreto «Cura Italia» prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, abbiano diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

   l'articolo 25, comma 1, dello stesso decreto-legge «Cura Italia» estende le previsioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico;

   l'articolo 23, ai commi 1 e 6, disciplina quindi due diverse forme di congedo lavorativo;

   al comma 1 è espressamente previsto un limite di durata massima di 15 giorni per il congedo, parzialmente retribuito, per chi ha figli sotto i dodici anni;

   il comma 6 non cita espressamente limiti temporali, facendo riferimento solamente al «periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado», durante il quale può essere richiesta l'astensione non retribuita, per chi ha figli dai dodici ai sedici anni;

   in assenza di un limite di giorni esplicito, si potrebbe ritenere che l'astensione di cui al comma 6 abbia una durata massima che coincida con il termine dell'anno scolastico;

   secondo l'interpretazione della norma data dalla circolare dell'Inps n. 45 del 25 marzo 2020, anche l'astensione di cui al comma 6 avrebbe, invece, un limite massimo di 15 giorni;

   possono comunque venirsi a creare problemi interpretativi riguardanti la durata dell'astensione dal lavoro ai sensi dell'articolo 23, comma 6;

   data ormai per certa la mancata ripresa dei servizi educativi e delle attività didattiche, si potrebbe valutare la possibilità di eliminare la durata massima di 15 giorni per tutte le forme di congedo, compresa quella regolata dal comma 1;

   in tal modo, i genitori si potrebbero occupare a tempo pieno dei figli sino al termine previsto per le attività didattiche, senza limiti di tempo;

   onde evitare problemi in fase applicativa, occorre in ogni caso chiarire la portata e la differenza tra quanto previsto dal comma 1 e quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 23 –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire, anche mediante Faq da pubblicare sui siti istituzionali, la portata di tali norme e quale sia la durata massima del periodo di astensione dal lavoro regolato dall'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia»);

   se non reputi opportuno adottare iniziative per eliminare tramite norma primaria il limite di 15 giorni da tutti i tipi di congedo, in modo da consentire ai genitori lavoratori di prendersi cura dei figli sino al termine delle attività didattiche.
(5-03862)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03862

  Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione del Governo sul periodo di astensione dal lavoro di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia»), e delle altre forme di congedo straordinario introdotte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria.
  Innanzitutto, voglio ricordare che a seguito dell'emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura pressoché totale dei servizi educativi delle scuole d'Italia, il Governo è intervenuto con il massimo impegno per tutelare e aiutare le famiglie.
  Colgo l'occasione anche per evidenziare che sono necessari oggi più che mai interventi strutturali sul piano della conciliazione tra vita e lavoro che siano pensati soprattutto in modo da incentivare anche un effettivo riequilibrio delle responsabilità di cura, tuttora troppo spesso appannaggio esclusivo delle donne.
  Già con il decreto cura Italia, sin da subito è stato introdotto un congedo parentale speciale per aiutare i genitori nell'assistenza dei propri figli in questo periodo emergenziale. Così come il Ministero del lavoro ha da subito favorito l'utilizzo massiccio dello smart working proprio per coniugare le esigenze lavorative con quelle dettate dall'emergenza sanitaria.
  Successivamente, con il decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) – ora A.C. 2500 – il Ministero che rappresento ha voluto potenziare lo strumento dello smart working per tutelare il lavoratore e si è voluto intervenire specificamente anche proprio sull'istituto del congedo parentale. Infatti l'articolo 90 disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Viene precisato, inoltre, che questo può attuarsi anche attraverso l'uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non sia fornito dal datore di lavoro.
  Con specifico riferimento al quesito sollevato dall'onorevole interrogante, voglio segnalare che oltre alla regolamentazione del lavoro agile, il decreto Rilancio contiene l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità.
  Infatti, l'articolo 72, citato, aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del suddetto congedo parentale – già introdotto dal decreto-legge n. 18/2020 (cd decreto Cura Italia) – a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età.
  Preciso, sul punto che il limite di età di 12 anni per la fruizione del suddetto congedo speciale non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Tale congedo è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione.
  Viene introdotta, altresì un'importante novità. Infatti per quanto riguarda i voucher baby-sitting lo stesso articolo 72 del decreto «rilancio», modificando l'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 18/2020 – incrementa da 600 a 1.200 euro i bonus riconosciuti, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, nonché in alternativa e con erogazione diretta al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
  Alle medesime condizioni, la norma aumenta, altresì, da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica.
  In conclusione, tra gli obiettivi del Governo appare forte la volontà di prestare tutto il sostegno necessario alle nostre imprese, alle famiglie e ai lavoratori e vi assicuro che, laddove possibile, tutte queste misure saranno sempre più rafforzate.