ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
CARRARA MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/03/2020
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/03/2020
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/03/2020
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/03/2020
FIORINI BENEDETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/03/2020
Stato iter:
15/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2020
Resoconto MORANI ALESSIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 15/07/2020
Resoconto CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/03/2020

DISCUSSIONE IL 15/07/2020

SVOLTO IL 15/07/2020

CONCLUSO IL 15/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03740
presentato da
CATTANEO Alessandro
testo presentato
Martedì 3 marzo 2020
modificato
Giovedì 5 marzo 2020, seduta n. 316

   CATTANEO, PORCHIETTO, CARRARA, SQUERI, POLIDORI, BARELLI, FIORINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019 modifica il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 48 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in materia di incentivi nel settore elettrico e termico, erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse);

   con le nuove norme, a seguito di accertamento di una violazione rilevante, il Gse può decurtare l'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento (mentre precedentemente la decurtazione poteva essere disposta in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento), con riduzione della metà (invece che di un terzo) in caso di violazioni spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile, al di fuori di un procedimento di verifica e controllo. Si prevede, inoltre, che la minore sanzione si applica agli impianti in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi o giurisdizionali in corso;

   inoltre, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante (in luogo del precedente 30 per cento) sin dalla data di decorrenza della convenzione;

   la riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore il 3 novembre 2019, tuttavia non e ancora stata attuata in quanto il Gse non ha, a tutt'oggi, reso note le procedure per la presentazione dell'istanza di revisione delle sanzioni applicate a carico delle tariffe incentivanti;

   sono oltre 50.000 gli impianti interessati da questa incertezza normativa che sta provocando rilevanti ripercussioni economiche agli operatori che hanno presentato istanza ai sensi della normativa previgente;

   il 30 gennaio 2020 alcune associazioni di produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici hanno scritto una lettera al Ministro interrogato per chiarire che «...la logica del taglio delle tariffe come unica tipologia di sanzione appare sbagliata (...) e che si auspica un drastico cambiamento di rotta per il futuro (...) l'applicazione delle sanzioni dovrebbe seguire una logica di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in virtù degli obiettivi comunitari esplicitati dal Pniec (...). Tale logica dovrebbe portare a impostare le sanzioni con decurtazioni massime del 10 per cento fatto salvo i casi accertati nei quali è in corso un procedimento penale, in modo da ridurre il rischio di perdite, parziali o totali, delle produzioni energetiche degli impianti fotovoltaici...»;

   per le citate associazioni, qualsiasi taglio delle tariffe, anche minimo, si traduce in seri problemi di sostenibilità finanziaria delle aziende di riferimento, con inevitabili difficoltà a garantire la continuità della manutenzione degli impianti stessi e quindi la loro operatività –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza affinché il Gestore dei servizi energetici definisca le istruzioni e la modulistica applicative delle disposizioni dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019;

   se si intendano adottare le iniziative di competenza per chiarire se alle istanze di revisione delle sanzioni presentate ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 48 del 2011 previgente si applichino automaticamente le nuove disposizioni o se invece debba essere proposta nuova istanza;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative per rivedere il sistema sanzionatorio sopra citato secondo modalità che non incidano sulla tariffa incentivante, in considerazione del fatto che la sua riduzione percentuale, applicata per tutta la durata del periodo incentivato, comporta problemi di sostenibilità degli investimenti effettuati.
(5-03740)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03740

  Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, con l'articolo 13-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il Legislatore è nuovamente intervenuto sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 relativo «ai controlli e alle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico», riducendo le percentuali delle decurtazioni sugli incentivi che il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) dovrà applicare.
  Relativamente al primo quesito posto a tal riguardo, posso confermare è in corso l'iter di adozione del decreto attuativo delle disposizioni di legge e che il Ministero dello sviluppo economico lo adotterà quanto prima, identificando la tipologia di violazione oggetto di decurtazione, in luogo della decadenza, e la relativa percentuale di decurtazione.
  Con riferimento poi al secondo quesito, che si ritiene strettamente collegato in quanto afferente aspetti di carattere amministrativo, si rappresenta che il citato articolo 13-bis, al comma 2, stabilisce che per gli impianti che presentano problematiche diverse da quelle afferenti i moduli fotovoltaici, le decurtazioni si applicano altresì ai seguenti casi:
   agli impianti realizzati e in esercizio, oggetto di procedimenti amministrativi in corso:
    su istanza dell'interessato, ai procedimenti definiti con provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti, nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

  Alla luce di quanto previsto dalle citate disposizioni, l'interessato dovrà quindi predisporre apposita istanza per i casi richiamati, vale a dire relativi a procedimenti definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128.
  Rispetto, in particolare, agli impianti nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si rappresenta che il Gestore, in data 6 aprile 2020, ha pubblicato sul proprio sito web specifiche informazioni in merito alla «presentazione delle istanze di revisione e aggiornamento delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici», con le quali ha inteso fornire la procedura per accedere alle decurtazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1 lettere b) e c) del predetto decreto-legge n. 101 del 2019.
  In tal modo, ha reso disponibile la modulistica utile per presentare le istanze, oltre che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali il Soggetto Responsabile dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza da parte del GSE, non sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva. A riguardo, si precisa che il comma 2 del medesimo articolo 13-bis, dispone che «le decurtazioni non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva».
  Invero, giova precisare che, relativamente agli impianti che presentano violazioni diverse da quelle afferenti ai moduli fotovoltaici, le decurtazioni, e quindi anche quelle comprese nei casi prima richiamati, verranno effettuate soltanto in seguito all'aggiornamento della disciplina dei controlli, che, ad oggi, è in fase di predisposizione. Tale aggiornamento definirà nel dettaglio la percentuale di decurtazione da applicare alle singole violazioni diverse da quelle c.d. «rilevanti», che invece comporteranno la decadenza dagli incentivi (o il rigetto dell'istanza per gli impianti che presentano richiesta di ammissione agli incentivi), ciò in ragione del fatto che il citato articolo 13-bis, comma 1, lettera a), dispone una decurtazione dell'incentivo nell'ambito di una forchetta che va dal 10 al 50 per cento (in luogo della precedente tra 20 e l'80 per cento).
  Quanto all'ultima delle questioni poste, in merito alla possibilità di una rivisitazione del sistema sanzionatorio secondo modalità che non incidano sulla tariffa incentivante, è opportuno premettere che la previsione e l'adozione di provvedimenti sfavorevoli, a fronte di condotte contrarie al sistema normativo di riferimento, risulta indispensabile non solo quale effetto deterrente rispetto a detti comportamenti, ma anche per assicurare l'effettività alle disposizioni che presiedono al riconoscimento di incentivi pubblici, il cui rispetto, tra l'altro, costituisce garanzia di parità di trattamento nell'interesse degli stessi operatori.
  L'applicazione, dunque, di adeguati strumenti sanzionatori risponde ad ineludibili ragioni di interesse pubblico a che tali incentivi – si ricorda gravanti in modo significativo sulle bollette di famiglie e imprese – siano erogati alle iniziative effettivamente meritevoli di agevolazione in quanto in possesso dei requisiti normativamente prefissati e, di conseguenza, la pena non può non avere un carattere afflittivo.
  Si ritiene, pertanto, che l'introduzione della misura della decurtazione tariffaria da applicare a fronte dell'accertamento di violazioni altrimenti sanzionabili con la decadenza e, successivamente, la rimodulazione più favorevole delle percentuali di decurtazione, costituiscano già di per sé misure fortemente attenuative del previgente sistema sanzionatorio, idonee a riscontrare le preoccupazioni manifestate dagli Onorevoli Interroganti.
  In conclusione, confermo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico affinché si giunga in tempi rapidi all'adozione del decreto attuativo di cui si discute, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.