ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03535

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 302 del 11/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 11/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/02/2020
Stato iter:
28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 04/03/2020
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2020
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2020

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/03/2020

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03535
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo di
Martedì 11 febbraio 2020, seduta n. 302

   CAVANDOLI, BITONCI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   è notizia rimbalzata anche sul web quella relativa alle lettere di compliance che l'Agenzia delle entrate ha inviato nei giorni scorsi agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura online del portale «fatture e corrispettivi»;

   nei fatti è accaduto che, non risultando al fisco, alla data del 31 dicembre 2019, i dati relativi allo scontrino elettronico del periodo luglio-novembre 2019, l'Agenzia delle entrate, avvisava della discrepanza indistintamente tutti i contribuenti con un volume d'affari superiore a 400.000, anche coloro che hanno rapporti con consumatori finali e hanno deciso di documentare tutte le operazioni con la fattura elettronica, ed invitava i destinatari delle lettere a verificare la propria posizione evidenziando: «se ritiene di non essere tenuto a trasmettere i corrispettivi giornalieri dell'Agenzia delle entrate, nell'ottica della massima collaborazione reciproca, la invitiamo a fornire o a segnalare eventuali dati ed elementi da noi non considerati. Qualora ritenga di non essere tenuto a trasmettere i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, la invitiamo a fornire chiarimenti o a segnalare eventuali dati ed elementi da noi non considerati, tramite il servizio telematico attivo all'interno del canale di assistenza CIVIS, anche per il tramite del suo intermediario. Questo ci aiuterà ad aggiornare le nostre banche dati e a indirizzare le nostre future comunicazioni in modo più efficace.»;

   alle immediate denunce dei commercialisti, che chiedevano rassicurazioni sulla non necessità di fornire risposte alla comunicazione ricevuta, non rinvenendo alcuna anomalia per chi ha scelto di certificare con fattura elettronica le operazioni nei confronti dei consumatori finali, l'Agenzia delle entrate ha diramato una nota ufficiale per rendere noto che non sarà necessario rispondere con la comunicazione Civis alle lettere di compliance «per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura»;

   tuttavia è oltremodo evidente, a parere degli interroganti, che dietro a tali «lettere amichevoli», all'immagine di un «fisco tutor» capace di guidare e mettere in guardia i contribuenti prima di sanzionarli, si celano l'inefficienza e gli errori del sistema, tentando un controllo all'inverso: non l'Agenzia delle entrate sul contribuente mediante la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, bensì il contribuente verso l'Agenzia delle entrate mediante la propria comunicazione;

   negli avvisi, infatti, si ammette la possibilità di imprecisioni ed errori («fornire o a segnalare eventuali dati ed elementi [...] non considerati»); inoltre il paradosso è che i dati sono già a disposizione dell'Agenzia delle entrate, basterebbe consultare il portale fatture e corrispettivi e incrociare i valori dichiarati;

   tutto ciò risulta come un vero e proprio controsenso: le lettere con gli avvisi, infatti, impongono ai contribuenti e agli intermediari verifiche, controlli, comunicazioni, mentre il vantaggio del passaggio ai canali telematici dovrebbe essere proprio la semplificazione;

   la LegaSp al Governo, si ricorda, aveva avviato un processo di revisione dei principi e dei criteri che regolano l'agire dell'amministrazione finanziaria che, combinato alle misure di pacificazione fiscale, intendeva contemperare l'interesse del cittadino al pagamento di quanto dovuto senza alcuna forma di «intimidazione» o pressione –:

   se il Governo intenda proseguire sulla strada tracciata dal Governo precedente e, di conseguenza, adottare iniziative per attuare una reale compliance tra fisco e contribuente evitando che si ricorra a presunte lettere «amichevoli» per ottenere informazioni di cui peraltro l'amministrazione finanziaria è già in possesso.
(5-03535)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03535

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel fare riferimento alle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura online del portale «fatture e corrispettivi», chiedono di sapere se si intendano adottare iniziative per attuare una reale compliance tra fisco e contribuente proseguendo, così, nella direzione tracciata dal Governo precedente.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a partire dal 1o luglio 2019, salvo i casi di esonero di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro ed effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate.
  Il comma 6 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 127 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  Il successivo comma 6-ter prevede che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, le sanzioni stabilite dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ad esempio, a un soggetto IVA con volume d'affari superiore a euro 400.000 che si sia dotato di registratore telematico anziché dal 1o luglio 2019 dal 1o gennaio 2020, per i mesi da luglio a dicembre 2019, non si applicano le sanzioni previste dal comma 6 se ha continuato a certificare le operazioni commerciali con scontrini o ricevute fiscali, tenuto il registro dei corrispettivi e, inoltre, trasmesso mensilmente (entro la fine del mese successivo a quello di riferimento) all'Agenzia delle entrate i dati cumulati dei corrispettivi giornalieri registrati, secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019.
  Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, ha effettuato un'elaborazione finalizzata a identificare i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 che hanno dichiarato di effettuare commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel periodo da luglio a novembre 2019, non si sono dotati di registratore telematico ovvero non hanno utilizzato la procedura «documento commerciale online» per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e non hanno neppure trasmesso i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 4 luglio 2019 avvalendosi delle disposizioni previste dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  Ai contribuenti individuati con i criteri sopra esposti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), è stata inviata una comunicazione finalizzata a consentire loro di verificare la propria posizione rispetto all'adempimento normativamente previsto.
  In proposito si precisa che gli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio possono alternativamente certificare le proprie cessioni di beni e prestazioni di servizio sia emettendo fattura (elettronica se ricadono nella platea dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, analogica se, ad esempio, hanno adottato il regime forfettario) sia emettendo scontrini o ricevute fiscali ovvero, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, memorizzando e trasmettendo telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
  Conseguentemente, sulla base dei dati a propria disposizione, l'Agenzia delle entrate non avrebbe potuto escludere dalla selezione un operatore che svolge commercio al dettaglio che ha deciso di emettere esclusivamente fatture (elettroniche o, se esonerato, analogiche) in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
  Come peraltro chiarito dall'Agenzia stessa, gli operatori che avevano ricevuto la comunicazione e ritenevano di non essere obbligati all'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, non erano tenuti a rispondere.
  Si precisa, infine, che l'utilizzo delle comunicazioni preventive ha proprio la funzione di segnalare tempestivamente agli operatori al fine di evitare attività di controllo e successivo accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, nel caso specifico, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio u.s., laddove l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la violazione poteva essere regolarizzata, senza che fossero dovute sanzioni amministrative, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.
  Successivamente al 3 marzo 2020, con decreti emergenziali (cfr. decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) emanati a causa dell'emergenza epidemiologica, i termini degli adempimenti fiscali, compresi quelli di presentazione della dichiarazione annuale IVA, scadenti nei periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 sono stati sospesi e posticipati al 30 giugno 2020.
  Conseguentemente, deve considerarsi sospeso e posticipato anche il termine individuato dalla risoluzione n. 6/E entro il quale regolarizzare l'obbligo di trasmissione «dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015,» senza applicazione delle sanzioni amministrative, purché, come già chiarito dalla citata risoluzione, l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola (1o luglio – 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) e, quindi, le operazioni sottese siano state correttamente documentate (tramite memorizzazione ed emissione di documento commerciale, ovvero ricevuta/scontrino fiscale), nonché liquidate.
  Si precisa, inoltre, che non risulta alla data odierna un ulteriore posticipo degli adempimenti in parola che, quindi, dovevano essere assolti entro il 30 giugno 2020.