ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03523

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 701 del 07/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/02/2020
Stato iter:
13/07/2020
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/02/2020

RITIRATO IL 13/07/2020

CONCLUSO IL 13/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03523
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Venerdì 7 febbraio 2020, seduta n. 301

   PEZZOPANE. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che: «Il direttore generale [...] nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione,. [...]»;

   l'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che: «Fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario [...] , e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario [...] le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti»;

   l'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale»;

   in esecuzione della deliberazione della giunta regionale del 9 gennaio 2020, n. 5, la Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti con deliberazione del direttore generale del 15 gennaio 2020, n. 33, ha avviato la procedura per la formazione dell'elenco di idonei da cui attingere per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario aziendale mentre la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con deliberazione del direttore generale del 16 gennaio 2020, n. 72, ha avviato la procedura per la formazione dell'elenco di idonei da cui attingere per il conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo aziendale;

   la fattispecie per la quale non è costituito l'apposito elenco regionale per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo è appositamente disciplinata dall'ordinamento e, in particolare, è stato previsto che le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costruiti, oppure, seguono le procedure indicate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   le Asl abruzzesi da mesi scontano la mancata capacità di ricostituire il plenum dei ruoli di vertice aziendali, nonostante gli strumenti sia legislativi che amministrativi a disposizione per garantire il regolare esercizio delle funzioni statutarie delle aziende;

   il danno procurato da questa inerzia è notevole, riguardo soprattutto le scelte prioritarie di organizzazione e funzionamento delle unità operative, laddove proprio in questa fase c'è sofferenza fra i professionisti sanitari che non hanno un interlocutore che abbia le competenze e possa assumere decisioni;

   la deliberazione della Giunta regionale del 9 gennaio 2020, n. 5, in assenza dell'accordo in sede Conferenza Stato-regioni si pone in diretto contrasto con la normativa statale;

   tutte le deliberazioni aziendali, adottate in assenza del parere del direttore sanitario, ad avviso dell'interrogante presentano difetti endoprocedimentali sugli aspetti riguardanti l'obbligatorietà di tale parere, soprattutto per quegli atti che hanno valenza strettamente sanitaria, e viziate, per eccesso di potere, invece, per gli atti discrezionali che hanno bisogno di competenza specifica;

   i vizi di legittimità, eccesso di potere e violazione delle norme che disciplinano la materia determinano l'inapplicabilità dei provvedimenti affetti da tali vizi, che potranno evidentemente essere annullati su ricorso amministrativo –:

   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se non ritenga di adottare iniziative normative, previo coinvolgimento delle regioni, per rivedere la disciplina di cui al decreto legislativo n. 171 del 2016, relativa al conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, al fine di ovviare a criticità come quelle sopra richiamate e garantire il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
(5-03523)