ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03280

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 276 del 11/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/12/2019
Stato iter:
12/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 12/12/2019
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 12/12/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/12/2019

SVOLTO IL 12/12/2019

CONCLUSO IL 12/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03280
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 276

   MURELLI, DURIGON, MOSCHIONI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI e EVA LORENZONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 4 del 2019 (articolo 23, comma 2), convertito dalla legge n. 26 del 2019, ha previsto la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti di cui all'articolo 14 del medesimo decreto o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo;

   il limite massimo della somma concedibile (articolo 23, comma 5) è pari a euro 45.000, ovvero all'importo spettante al personale che richiede il finanziamento, ove l'indennità di fine servizio – comunque denominata – sia inferiore;

   le modalità attuative, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato (articolo 23, comma 7) dovranno esser disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;

   l'intento era diminuire i tempi di erogazione del trattamento di fine servizio dopo la cessazione del rapporto di lavoro che possono andare da un minimo di 105 giorni a un massimo di 24 mesi;

   la misura sarebbe dovuta entrare in vigore con i pensionamenti cosiddetti «Quota 100», così da consentire ai neo pensionati dal 1° settembre 2019 di riscuotere subito una parte del trattamento di fine servizio, ma attualmente non risultano ancora emanati i decreti attuativi senza i quali l'Associazione bancaria italiana e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non possono stipulare l'accordo previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019 e rendere noto l'elenco delle banche convenzionate;

   la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159 del 2019 ha stabilito che le indennità di fine rapporto comunque denominate assumono il carattere di retribuzione differita e come tali devono assicurare le finalità previste dall'articolo 36 della Costituzione. Il Tfr e le altre indennità di fine servizio, evidenzia la Corte, «si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita della vita lavorativa attiva» e sono corrisposte al momento della cessazione del servizio allo scopo di «agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione». Sulla base di tali considerazioni la Corte, infine, ha ritenuto di non potersi esimere dal «segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia» –:

   se ed entro quali tempi si preveda l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato in premessa, attuativo delle disposizioni concernenti la possibilità di anticipo del trattamento di fine servizio.
(5-03280)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03280

  Col presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono elementi sui tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei criteri di accesso al finanziamento per l'anticipazione del Trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  Come noto, l'articolo 23 del suddetto decreto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano o che siano già cessati dal servizio per accesso alla pensione, sia con Quota 100 che con le modalità ordinarie di accesso al trattamento pensionistico, di presentare richiesta di finanziamento (fino a 45.000 euro), dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo Quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.
  Le modalità di attuazione, i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'odierno atto di sindacato ispettivo. In particolare, il comma 7 dell'articolo 23 citato ha previsto che «Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di tale disposizione è stato oggetto di un tavolo tecnico già a partire da giugno 2019, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'ABI.
  All'esito dei pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Garante per la protezione dei dati personali, il testo, modificato sulla scorta delle indicazioni dei Garanti, è stato nuovamente condiviso, ottenendo i concerti dei Ministeri competenti.
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato inviato al Consiglio di Stato e si è attualmente in attesa del parere, in esito al quale potrebbero rendersi necessarie ulteriori modifiche. Seguirà l'adozione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

cessazione d'impiego

vita lavorativa