Legislatura: 18Seduta di annuncio: 120 del 05/02/2019
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/02/2019
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 05/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/07/2020 Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 15/07/2020 Resoconto GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/02/2019
DISCUSSIONE IL 15/07/2020
SVOLTO IL 15/07/2020
CONCLUSO IL 15/07/2020
GRIBAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
è generalmente riconosciuto dagli enti preposti alla sicurezza del lavoro, che nell'ambiente del cantiere edile la gru a torre costituisce uno dei rischi prevalenti;
Eros Cinti, operaio di 42 anni della ditta Geko di Genova, è rimasto ucciso il 21 gennaio 2019 all'interno dei cantieri di Ansaldo Energia, a causa della caduta di un pezzo da una gru, mentre movimentava un carico sospeso;
i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso inidoneo della gru a torre sono alla base di molteplici gravi incidenti, infortuni mortali, danni ingenti alla collettività nel caso di incidenti in ambiente urbano; la casistica degli incidenti è ormai consolidata, ed a tale proposito le banche dati Inail ed Ispesl rappresentano un riferimento chiaro ed obbiettivo;
nella normativa manca una regola tecnica che definisca il soggetto abilitato alla manutenzione delle gru nei cantieri in Italia, per il quale è oggi sufficiente una qualifica generica e pertanto i montatori/manutentori si autodefiniscono tali al momento della iscrizione alla camera di commercio, ma non esistono parametri che ne certificano la professionalità, sebbene siano figure alle quali sono affidati importanti aspetti riguardanti la sicurezza del lavoro –:
se non ritenga urgente assumere iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia nell'ambito delle disposizioni del capo III del titolo I del Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(5-01387)
Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro, verificatosi nel gennaio 2019 nei cantieri Ansaldo energia, chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per la definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e gru per l'edilizia.
Al riguardo, l'interrogante ha evidenziato in premessa che i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso inidoneo della gru a torre sono alla base di molteplici gravi incidenti e infortuni mortali e che le banche dati INAIL rappresentano un riferimento chiaro ed obbiettivo.
In materia, l'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che gli interventi di controllo, tesi a verificare una corretta installazione e manutenzione, devono essere effettuati da persona competente.
Pertanto il legislatore, non ha definito e regolamentato la qualifica di «montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e di gru» in quanto è da ritenere che una specifica abilitazione, non possa migliorare la professionalità di queste figure, trattandosi di personale con una notevole professionalità anche in considerazione della complessità di tali attrezzature e del loro notevole valore.
Nello specifico, va detto che gli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere, tra i quali è ricompresa la gru a torre, sono da considerarsi macchine, ai sensi del decreto legislativo n. 17 del 2010 e di conseguenza devono essere progettate e costruite in modo da eliminare ogni rischio durante la loro prevedibile esistenza. Infatti, a tale scopo, il fabbricante deve fornire istruzioni adeguate per il montaggio e la manutenzione sicuri e, se necessario, per la formazione degli operatori addetti a tali attività.
Inoltre, la corretta applicazione delle disposizioni legislative sopra menzionate e delle numerose norme tecniche di settore è garantita dalla sorveglianza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, quali Autorità deputate alla vigilanza.
Dunque si evidenzia che, alla luce del sintetico quadro normativo delineato, si può ritenere che le informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire per la corretta e sicura gestione delle fasi di montaggio e manutenzione della macchina siano sufficienti per l'individuazione delle competenze e delle qualifiche che il personale preposto dovrebbe possedere.
Voglio comunque assicurare che il Governo, proprio con riferimento a questo tema così delicato relativo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha avviato da tempo un confronto tra le parti sociali con l'obiettivo di instaurare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti, finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione già disciplinate in maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Dunque è ferma intenzione del Governo accrescere sempre più i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, in particolare tra INL e servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie regionali, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
attrezzatura per l'edilizia
industria edile