Legislatura: 18Seduta di annuncio: 107 del 09/01/2019
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/01/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 23/01/2019 Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/01/2019
DISCUSSIONE IL 23/01/2019
SVOLTO IL 23/01/2019
CONCLUSO IL 23/01/2019
CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con la legge di bilancio per il 2019 è stato modificato, in tema di regime forfetario, il comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituendo la lettera d-bis) –:
se la esatta interpretazione sia quella di considerare incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o Collegio professionale.
(5-01179)
Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In particolare si chiede se la disposizione debba essere interpretata nel senso che possano considerarsi «... incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, rsi rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, giova evidenziare che il comma 54 dell'articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».
L'applicazione di tale regime è tuttavia subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della medesima legge.
Tra queste vi è quella richiamata dall'onorevole interrogante, lettera d-bis) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario «...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.
Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):IVA