Legislatura: 18Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 10/12/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 11/12/2019 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 11/12/2019 Resoconto BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA) REPLICA 11/12/2019 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 11/12/2019
SVOLTO IL 11/12/2019
CONCLUSO IL 11/12/2019
EMANUELA ROSSINI. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
il primo comma dell'articolo 337-ter del codice civile stabilisce che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ma, al contempo, stabilisce anche che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole nell'interesse esclusivo del minore;
il codice civile non prevede, però, che il giudice, il presidente del tribunale o il collegio giudicante possano prescrivere una sospensione dei contatti dei genitori molesti con i figli nell'eventualità di maltrattamenti contro familiari per i quali esistono denunce pendenti nei confronti dei genitori;
qualora vi fosse una denuncia pendente in capo a uno dei due genitori per maltrattamenti contro familiari o conviventi, ex articolo 572 del codice penale, il giudice dovrebbe invece avere la possibilità di sospendere, anche in maniera temporanea, i contatti con il genitore molesto, per il fine ultimo della salvaguardia del benessere e dell'incolumità del minore;
con la legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come «codice rosso», è stato introdotto un articolo importante, il 14, in cui si prevede la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, che deve decidere dei procedimenti di separazione personale dei coniugi e delle cause relative ai figli minori o all'esercizio della potestà genitoriale, nonché di copia delle ordinanze emesse nei confronti di una delle parti nei casi di reati di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori. È stato un punto molto discusso in Commissione, un passo importante, proprio per dare ai giudici tutti gli elementi per decidere nell'interesse esclusivo del minore;
si ritiene necessario un ulteriore passo in questa direzione che miri a menzionare espressamente nel codice civile la violenza intra-familiare come causa di esclusione dall'affidamento condiviso e come causa di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale;
l'assenza di tali disposizioni viene sottolineata negativamente anche nel Rapporto ombra delle Associazioni di donne per il Grevio, il gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del Consiglio d'Europa, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, presentato a febbraio 2019 –:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario prevedere un'iniziativa normativa, in considerazione della rilevanza della questione esposta in premessa, relativamente all'adozione di provvedimenti nell'interesse esclusivo dei minori. (3-01190)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giudice
violenza sessuale
reato