Legislatura: 18Seduta di annuncio: 188 del 11/06/2019
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 11/06/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/06/2019 Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 12/06/2019 Resoconto SALVINI MATTEO MINISTRO - (INTERNO) REPLICA 12/06/2019 Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 12/06/2019
SVOLTO IL 12/06/2019
CONCLUSO IL 12/06/2019
MAGI. —
Al Ministro dell'interno
. — Per sapere – premesso che:
la legge elettorale per Camera e Senato prevede (articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) che «la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» debba essere sottoscritta da almeno «1.500 e da non più di 2.000 elettori (...)»; un numero di firme autenticate divise nei 63 collegi molto elevato, imposto solo alle liste che non godono di un'esenzione legata al collegamento coi gruppi parlamentari del Parlamento uscente;
peraltro la norma è stata interpretata dal Ministero dell'interno nel senso di intendere per «dichiarazione di presentazione» anche i moduli su cui le liste raccolgono le firme e non solo le dichiarazioni con cui le liste depositano le firme raccolte presso gli uffici elettorali circoscrizionali (tra il 35o e il 34o giorno antecedente la data del voto). Questo vuol dire che una lista, che non goda dell'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni e che voglia presentarsi in coalizione con liste esonerate da tale obbligo, dovrebbe scrivere sui moduli i nomi dei candidati nei collegi uninominali frutto di un eventuale apparentamento – che non matura prima del 42o giorno precedente il voto – e che possono essere decisi dalle forze politiche esonerate nell'imminenza del deposito delle candidature (il 34o giorno prima del voto);
l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali di una coalizione dovrebbe invece avvenire, per tutte le liste coalizzate, secondo i tempi e con le modalità previste per le liste esonerate dalla raccolta firme, cioè in sede di presentazione congiunta da parte dei rappresentanti di tutte le liste della coalizione (articolo 18-bis, comma 1-bis, secondo periodo);
è necessario prevenire interpretazioni lesive dei diritti di elettorato attivo e passivo e garantire piena parità di accesso alla competizione elettorale per le liste che devono raccogliere le firme, anche mediante una modifica normativa da adottare con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni –:
se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, al fine di ridurre il numero di sottoscrizioni alle liste in modo che questo non costituisca un ostacolo insormontabile all'accessibilità alla competizione elettorale o, in alternativa, di consentire la raccolta delle firme sul solo simbolo della lista o in ogni caso sulle sole liste per i collegi plurinominali. (3-00779)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto elettorale
interpretazione del diritto
ripartizione dei seggi