ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 39 del 06/08/2018
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/08/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
VERSACE GIUSEPPINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
SCOMA FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/08/2018
Stato iter:
02/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2018
Resoconto FUGATTI MAURIZIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 02/10/2018
Resoconto NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/10/2018

SVOLTO IL 02/10/2018

CONCLUSO IL 02/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00137
presentato da
NOVELLI Roberto
testo presentato
Lunedì 6 agosto 2018
modificato
Martedì 2 ottobre 2018, seduta n. 54

   NOVELLI, PETTARIN, D'ATTIS, VERSACE, SCOMA, MARIA TRIPODI, GIACOMETTO, RUFFINO, PORCHIETTO e BAGNASCO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   si segnala la vicenda dei circa 25 mila educatori professionali italiani che rischiano da un giorno all'altro di non poter più esercitare la propria professione, per la trasformazione in vera e propria carta straccia – è il caso di dirlo – del proprio titolo abilitante. Titolo sulla base del quale, negli ultimi 20 anni, hanno regolarmente lavorato, stipulato contratti, partecipato a bandi e superato concorsi;
   prima del 1999, la figura dell'educatore professionale non era oggetto di specifica disciplina e l'accesso alla professione avveniva sulla base di corsi di formazione svolti per lo più a livello regionale;
   nel marzo 1999 è entrata in vigore la legge n. 42, che ha apportato una riforma complessiva delle professioni sanitarie, prevedendo per il futuro, quale requisito necessario d'accesso alla figura dell'educatore professionale, la laurea, da conseguirsi in un apposito corso universitario di futura istituzione;
   a questa riforma sono seguiti quasi venti anni di «incanto», caratterizzati non solo dalla conservazione, ma anche dalla proliferazione di nuovi corsi di formazione e diplomi organizzati con tutti i crismi di regolarità su base regionale e locale, che hanno continuato a sfornare titoli abilitanti che nessuno, nell'ambito del lavoro pubblico o privato, ha mai contestato. Non solo: in molti casi tali corsi sono stati espressamente reclamizzati dalle regioni, che hanno assicurato l'idoneità dei relativi titoli;
   questo ingannevole incanto si è rotto con la legge n. 3 del 2018 e con il successivo decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, che hanno istituito l'albo degli educatori professionali: l'iscrizione a tale albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione e ad esso possono accedere solo i soggetti in possesso della laurea;
   in via transitoria, la legge n. 205 del 2017 ha previsto un periodo di sanatoria di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore: i soggetti che non abbiano la laurea, ma posseggano alcuni stringenti requisiti cumulativi (inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni; diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale) possono «sanare» la propria posizione superando – la legge lo specifica: «integralmente a proprie spese» – un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
   il problema è sotto gli occhi di tutti: persone che da venti anni svolgono – senza alcuna contestazione – la propria professione sulla base di titoli emessi e certificati da soggetti pubblici, si trovano costretti da un giorno all'altro, per conservarla, a dover sostenere entro tre anni un intenso corso formativo, che ha ingenti costi in termini di denaro e tempi;
   le vittime non sono solo i pur numerosi educatori professionali direttamente toccati da essa, ma – più in generale — i principi basilari sui quali si erge l'ordinamento italiano: il legittimo affidamento che il cittadino deve poter nutrire nei confronti dei pubblici poteri; il divieto di retroattività, per quanto mascherata, delle norme; la funzione dello Stato, che dovrebbe essere quella di curare i bisogni e gli interessi delle persone, a cominciare da chi lavora, non già di accanirvisi contro o abbandonarli in inestricabili ragnatele burocratiche –:
   quali iniziative intendano intraprendere per risolvere in tempi brevi la grave situazione d'incertezza che oggi regna e per tutelare le ragioni di affidamento delle migliaia di educatori professionali coinvolti nella vicenda;
   quali iniziative si intendano adottare, anche nelle opportune sedi di raccordo con le regioni, per assicurare una disciplina omogenea a livello nazionale.
(3-00137)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

accesso alla professione

emissione di valori