Legislatura: 18Seduta di annuncio: 50 del 26/09/2018
Primo firmatario: SILVESTRI FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 MARIANI FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 TUZI MANUEL MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 DE ANGELIS SARA LEGA - SALVINI PREMIER 26/09/2018 BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 26/09/2018 BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER 26/09/2018 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 26/09/2018 DE TOMA MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018 FLATI FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO GOVERNO 27/09/2018 Resoconto VALENTE SIMONE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 27/09/2018 Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI Resoconto LORENZIN BEATRICE MISTO-CIVICA POPOLARE-AP-PSI-AREA CIVICA Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA Resoconto BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE Resoconto MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER Resoconto SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 27/09/2018 Resoconto VALENTE SIMONE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/09/2018
DISCUSSIONE IL 27/09/2018
ACCOLTO IL 27/09/2018
PARERE GOVERNO IL 27/09/2018
APPROVATO IL 27/09/2018
CONCLUSO IL 27/09/2018
La Camera,
premesso che:
l'articolo 114, comma 1, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”; il comma 3 del medesimo articolo dispone: «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
la riforma del titolo V del 2001 ha altresì mutato il regionalismo italiano prevedendo – all'articolo 116, comma 3, della Costituzione – che la legge dello Stato possa disporre, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle sole materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni e nei settori dell'organizzazione della giustizia di pace, dell'istruzione, dell'ambiente e dei beni culturali;
a tal riguardo, ad oggi risultano avanzate richieste di autonomia differenziata da ben 8 regioni;
la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha radicalmente mutato l'ordinamento delle province, attraverso un riordino sia del quadro istituzionale sia delle competenze, disponendo, in particolare, che, nelle more della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, le province siano enti territoriali di secondo grado ed abbiano funzioni di area vasta nei settori espressamente indicati dalla medesima legge (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, costruzione e gestione delle strade provinciali, regolazione della circolazione stradale, programmazione provinciale della rete scolastica, raccolta ed elaborazione di dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, gestione dell'edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale);
la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, definisce puntualmente l'ordinamento transitorio di Roma Capitale;
con il decreto legislativo n. 156 del 2010, che contiene disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della citata legge n. 42 del 2009, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, all'articolo 1, comma 2, si precisa che: «Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente»; ma l'inciso più cogente è rappresentato dall'espressione del principio sul decentramento di cui all'articolo 3, comma 5, secondo periodo: «Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria»;
Roma Capitale ha approvato lo statuto con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione n. 10 dell'8 febbraio 1999 dal consiglio comunale, ha assunto il compito di disciplinare in modo razionale le competenze attribuite ai municipi, considerate le diramazioni territoriali dell'amministrazione capitolina;
il contratto per il Governo del cambiamento ha recepito le criticità della Capitale dovute principalmente all'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e per tale ragione si è deciso di rimodernare il «disegno attuativo delle disposizioni costituzionali su Roma Capitale (articolo 114 della Costituzione), con legge dello Stato», anche attraverso «un nuovo patto tra la Repubblica e la sua Capitale, restituendole nuova e definitiva dignità»;
concretamente l'attuale amministrazione capitolina ha operato scelte orientate al migliore funzionamento della cosiddetta «macchina amministrativa» mediante l'approvazione da parte dell'Assemblea capitolina della mozione n. 62 del 31 maggio 2018, la quale impegna la sindaca e la giunta: «a realizzare la sperimentazione di nuove forme di decentramento municipale anche attraverso le attività e il supporto dell'Osservatorio sul decentramento nonché della Consulta dei presidenti, l'attuazione di “progetti di decentramento speciale” presentati dai singoli municipi», nonché a «promuovere la più ampia forma di decentramento anche nell'ambito delle sperimentazioni necessarie in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione della Repubblica italiana»;
allo scopo di attuare un serio piano di miglioramento delle criticità operative che di fatto impediscono la fluida realizzazione degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche capitoline, l'Assemblea di Roma Capitale ha ulteriormente provveduto ad approvare l'ordine del giorno n. 49 in data 31 luglio/1o agosto 2018, con l'obiettivo di snellire e migliorare l'assetto amministrativo di Roma;
appare pertanto necessario e urgente far ripartire un serio dibattito nelle sedi istituzionali nazionali sul futuro della capitale d'Italia; un dibattito costruttivo, programmatico e non dettato dal carattere emergenziale, come è accaduto negli ultimi anni quando si è parlato della città di Roma. Un dibattito che prosegua nel solco tracciato dall'attuale programma capitolino e che tenga conto delle specifiche criticità che si rilevano nel complesso tessuto economico e sociale della capitale;
l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 («Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma»), dispone che: «Il sindaco di Roma Capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale»,
impegna il Governo:
1) ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire un rafforzamento dell'ordinamento di Roma Capitale in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a partire dal decentramento amministrativo e dal ruolo dei municipi, in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione;
2) ad adottare iniziative per realizzare un progetto di rilancio di Roma Capitale e della macchina amministrativa capitolina, attraverso un'azione normativa idonea al potenziamento del ruolo della città di Roma quale capitale della Repubblica;
3) ad avviare, preliminarmente alla realizzazione di un progetto di rilancio, un approfondimento nelle opportune sedi in ordine ai principali conflitti di competenza tra Roma Capitale, regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale e Stato e le problematiche relative all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni relative all'ordinamento di Roma Capitale;
4) a valutare l'opportunità di coinvolgere il sindaco di Roma Capitale nelle riunioni del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti – a vario titolo – alle funzioni conferite a Roma Capitale;
5) ad implementare, attraverso le iniziative di competenza, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa;
6) ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine di attuare l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle iniziative di autonomia differenziata già avanzate dalle regioni;
7) ad adottare iniziative per riformare l'ordinamento degli enti locali al fine di armonizzare le disposizioni vigenti in materia con la riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione, in un quadro di efficienza e di funzionalità.
(1-00048) «Francesco Silvestri, De Angelis, Massimo Enrico Baroni, Gerardi, Baldino, Saltamartini, Daga, Zicchieri, De Toma, Flati, Frusone, Mariani, Ruocco, Salafia, Tuzi, Vignaroli».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riforma politica
decentramento
ripartizione delle competenze