Legislatura: 18Seduta di annuncio: 30 del 19/07/2018
Primo firmatario: VALBUSA VANIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 GOBBATO CLAUDIA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 BINELLI DIEGO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 PAROLO UGO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 BASINI GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 DE ANGELIS SARA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 MATURI FILIPPO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018 ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 19/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/07/2018 CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 19/07/2018
PARERE GOVERNO IL 19/07/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/07/2018
CONCLUSO IL 19/07/2018
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5 comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;
al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;
ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;
sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese eventualmente anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto, fermo restando che la spesa anticipata deve comunque rientrare nel tetto del contributo autorizzato e che il rimborso deve essere specificatamente autorizzato dal Commissario straordinario ai fini dell'erogazione.
9/804/25. Valbusa, Raffaelli, Badole, Benvenuto, Gobbato, Binelli, Patassini, Parolo, D'Eramo, Lucchini, Bellachioma, Latini, Caparvi, Marchetti, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rimborso