ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00675/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 18 del 20/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLACCI UGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/06/2018


Stato iter:
20/06/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/06/2018
Resoconto PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/06/2018

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 20/06/2018

CONCLUSO IL 20/06/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00675/004
presentato da
CAPPELLACCI Ugo
testo di
Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18

   La Camera,
   premesso che,
    la compagnia Alitalia attualmente è uno dei vettori che collegano la Sardegna con la Penisola in regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61;
    il sopra citato decreto ministeriale ha consentito di varare nel 2013 un nuovo modello di continuità territoriale aerea sulle rotte Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Linate e viceversa, Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Linate e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Linate e viceversa, che prevedeva 9 mesi di tariffa unica e 3 di tariffe agevolate per i soli residenti;
    tale disciplina è stata adottata nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 recita: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;
    tra gli elementi da valutare, il comma 3, lettera b) indica: «la possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati»;
    essendo la Sardegna un'isola, l'assenza assoluta della possibilità di raggiungere le destinazioni in tre ore con altri mezzi di trasporto è un dato oggettivo e incontrovertibile;
    l'articolo 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) ha previsto il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;
    allo stato attuale le interlocuzioni tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione Europea per il varo della nuova continuità territoriale sono in fase di stallo. In particolare si rileva una divergenza sull'interpretazione del comma 1 dell'articolo 16, che recita: «Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»; l'interpretazione da parte dell'Unione Europea del concetto di «servizi minimi» non solo è eccessivamente restrittiva, ma è altresì in contrasto con il precedente orientamento della stessa Commissione e condurrebbe a conclusioni che di fatto neutralizzerebbero la «ratio» della disposizione regolamentare;
    un regime di oneri di servizio «minimo» non solo dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei cittadini residenti in Sardegna, ma dovrebbe essere altresì orientato allo sviluppo economico-sociale della regione. Infatti il primo comma dell'articolo 16 recita: «Uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso»;
    la continuità tra territori dello Stato italiano è una questione di rilievo nazionale e l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
    per questo motivo occorre un sostegno forte da parte di tutti i livelli statali presso le istituzioni europee a tutela del diritto alla mobilità dei sardi e alla necessità di superare la condizione di insularità;
    per gli stessi motivi, al fine di garantire con stabilità la copertura finanziaria del nuovo regime di continuità territoriale, è necessario completare il percorso intrapreso con l'articolo 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) e prevedere il trasferimento integrale delle funzioni relative alla continuità territoriale, compresa quella marittima, dallo Stato alla Sardegna, e delle risorse necessarie ad esercitare tale funzioni,

impegna il Governo

a intervenire presso la Commissione europea al fine di sostenere la rivendicazione della Sardegna circa un'interpretazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 che sia in linea con la ratio di garantire il diritto alla mobilità e la continuità territoriale per i territori insulari; a completare il percorso aperto con l'articolo 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 2007) con il trasferimento integrale delle funzioni relative alla continuità territoriale, sia aerea che marittima, e delle risorse economiche necessarie ad esercitare tali competenze.
9/675/4Cappellacci, Pittalis.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

trasporto aereo

sviluppo regionale