ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02828/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 18/12/2020


Stato iter:
18/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2020
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/12/2020

NON ACCOLTO IL 18/12/2020

PARERE GOVERNO IL 18/12/2020

RESPINTO IL 18/12/2020

CONCLUSO IL 18/12/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02828/005
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo di
Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443

   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo I del decreto-legge in esame prevede misure a sostegno delle imprese e dell'economia. Gli articoli 8 e 8-bis contengono disposizioni relative alla concessione di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda anche per le imprese;
    il settore tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese. Tale settore è colpito come tutti settori produttivi da una grave crisi economica dovuta ai diffondersi della pandemia COVID-19. È necessario pertanto un intervento che consenta alle aziende che operano nel settore suddetto di poter continuare a svolgere la loro attività produttiva;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante; «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77;
    l'articolo 48-bis del decreto-legge citato riconosce la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;
    l'articolo 265, comma 5 del decreto-legge in oggetto recante «Disposizioni finanziarie finali» determina un incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incremento è pari a 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2022,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile affinché si possa garantire, in tempi certi l'estensione applicativa al commercio della misura del credito di imposta;
   ad intervenire con l'obiettivo di esplicitare, in una logica di equità ed uniformità, la fruibilità del beneficio in favore di tutte le imprese operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
   a adottare misure volte a garantire le condizioni di parità per le diverse tipologie di beneficiari, ai fini dell'individuazione del momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9/2828/5De Toma.