Legislatura: 18Seduta di annuncio: 443 del 18/12/2020
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/12/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 18/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/12/2020 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 18/12/2020
PARERE GOVERNO IL 18/12/2020
NON ACCOLTO IL 18/12/2020
PARERE GOVERNO IL 18/12/2020
RESPINTO IL 18/12/2020
CONCLUSO IL 18/12/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10-bis stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito;
l'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi-TUIR) prevede che in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente;
il comma 2 dell'articolo 32 del TUIR considera, tra le altre, attività agricola le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
l'emergenza epidemiologica in atto potrebbe essere ricompresa nella norma sopra citata in quanto gli eventi epidemiologici possono compromettere l'attività agricola e quindi le produzioni;
l'obiettivo è quello di assicurare, ai produttori agricoli la cui determinazione del reddito avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 32 TUIR, la possibilità di mantenere lo stesso regime impositivo anche in ipotesi di mancata produzione determinata dal verificarsi di eventi naturali epidemiologici, certificati sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 TUIR;
si potrebbe, inoltre, prevedere che per dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, al fine di assicurare la possibilità ai produttori agricoli che effettuano attività agricola connessa di produzione di beni utilizzando in prevalenza prodotti ottenuti dal proprio fondo agricolo, di mantenere il predetto requisito anche in ipotesi di necessario approvvigionamento all'esterno di prodotti agricoli necessari a compensare la minor produzione esterna causa da eventi naturali epidemiologici;
questo potrebbe consentire all'imprenditore agricolo di mantenere il suo profilo giuridico e fiscale garantendo la continuità aziendale ed il soddisfacimento delle richieste di mercato,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere modifiche legislative al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che ricomprendano tra gli eventi naturali anche quelli epidemiologici che possono compromettere l'attività agricola e quindi le produzioni, così da poter beneficiare delle disposizioni degli articoli 31 e 32 del TUIR.
9/2828/38. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.