Legislatura: 18Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 09/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 10/09/2020 MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 09/09/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/09/2020
ACCOLTO IL 10/09/2020
PARERE GOVERNO IL 10/09/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020
CONCLUSO IL 10/09/2020
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
nello specifico tra le differenti misure introdotte, si apportano numerose modifiche al Codice della strada, in materia di: definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche; possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
nel testo si dispone tra le facoltà dei comuni, con ordinanza del sindaco, quella di stabilire il «doppio senso ciclabile» su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato: i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito;
inoltre viene introdotta la definizione di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede;
si tratta di una norma che abbinata al dilagare, spesso indiscriminato delle zone 30 rischia di causare, se non incentivare comportamenti pericolosi a discapito dell'incolumità di pedoni e automobilisti che circoleranno a distanza pericolosamente ravvicinata con veicoli in contromano,
impegna il Governo
ad adottare, nei prossimi provvedimenti utili, norme atte a garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti in funzione delle nuove modifiche introdotte al codice della strada e citate in premessa.
9/2648/13. Montaruli, Prisco.