ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/101
presentato da
RUSSO Paolo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Decreto Rilancio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede una detrazione fiscale del 110 per cento da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per alcuni interventi di efficienza energetica (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) e riduzione del rischio sismico; tale disposizione si aggiunge alla proroga – già prevista – dell'Ecobonus al 50 per cento e al 65 per cento;
    sebbene tali agevolazioni risultino essere un'ottima possibilità per il miglioramento energetico e strutturale del parco immobiliare italiano, la nuova detrazione fiscale (come anche le precedenti) si scontra comunque con non poche difficoltà legate al rispetto di tutte le disposizioni vigenti di natura urbanistica, architettonica, strutturale, energetica che riguardano gli interventi oggetto di detrazione. Per poter accedere al bonus devono infatti sussistere delle condizioni imprescindibili definite dal Testo Unico dell'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni) e che richiede l'assenza di difformità riguardanti gli edifici oggetto degli interventi interessati dalle detrazioni e la presenza di tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
    in particolare, le disposizioni dettate dal TUE (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni), prevedono, al Capo III, articolo 49, che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici»,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a semplificare le disposizioni di accesso alle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, con riferimento alla conformità alle norme del TUE, in particolare rispetto a difformità di lieve entità riguardanti le verande.
9/2648/101Paolo Russo.