ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02619/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2020


Stato iter:
04/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2020
BONETTI ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 04/08/2020

PARERE GOVERNO IL 04/08/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020

CONCLUSO IL 04/08/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02619/004
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione, all'articolo 1, stabilisce che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 – che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere – integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione;
    il comma 2 del citato articolo 120, nel disporre che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali», attribuisce all'Esecutivo il potere di adottare misure sostitutive, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e secondo le procedure definite dalla legge;
    il sistema elettorale della regione Puglia non rispetta il principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive introdotto dalla legge n. 20 del 2016;
    in ragione di ciò, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, «in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi», il provvedimento in esame introduce la «doppia preferenza di genere» per l'elezione dei membri del consiglio regionale pugliese;
   considerato che:
    il sistema elettorale del Parlamento, definito dalla legge n. 165 del 2017, prevede che nelle liste elettorali nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, a pena di inammissibilità, al fine di assicurare sempre e comunque la presenza bilanciata di entrambe le componenti, maschile e femminile;
    la legge elettorale della regione Puglia, all'articolo 8, comma 13, prevede anch'essa il rispetto del limite del 60 per cento, tuttavia, punisce con una sanzione pecuniaria l'inosservanza della norma;
    l'assenza nel provvedimento in conversione di una previsione che sanzioni con l'inammissibilità la violazione del principio di non discriminazione potrebbe determinare situazioni di disparità nell'ambito delle liste per l'assemblea elettiva pugliese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, al fine di prevedere l'inammissibilità delle liste presentate per l'elezione del consiglio regionale pugliese in cui uno dei due sessi sia rappresentato in una percentuale superiore al 60 per cento, al fine di rendere effettivamente universale ed efficace il principio generale di non discriminazione, assicurando il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica.
9/2619/4Martinciglio.