ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02619/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 386 del 04/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDINO VITTORIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2020


Stato iter:
04/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/08/2020
BONETTI ELENA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/08/2020

ACCOLTO IL 04/08/2020

PARERE GOVERNO IL 04/08/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020

CONCLUSO IL 04/08/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02619/003
presentato da
BALDINO Vittoria
testo di
Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 15 febbraio 2016, n. 20, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive; in tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali;
    a tal fine, modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale;
    il decreto-legge in conversione modifica la disciplina giuridica del sistema elettorale del Consiglio della regione Puglia, consentendo l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
    il Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo attribuitogli ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, ha proceduto ad adeguare la legislazione elettorale pugliese al principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, sancito dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, come modificata dalla legge n. 20 del 2016;
    quest'ultima norma dispone altresì che in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
    le regioni che hanno recepito tale principio non sempre sanzionano la relativa inosservanza con l'inammissibilità delle liste elettorali, pena sancita invece dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    è tra le prerogative del Parlamento introdurre la sanzione dell'inammissibilità delle liste elettorali che non rispettino il limite del 60 per cento dei candidati dello stesso sesso, nell'ambito dei principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione nei confronti delle eventuali ulteriori regioni che non abbiano adeguato il proprio sistema elettorale alle disposizioni introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, al fine di garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
9/2619/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldino.