ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02525/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 351 del 04/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: PAPIRO ANTONELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/06/2020


Stato iter:
05/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/06/2020
ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/06/2020

ACCOLTO IL 05/06/2020

PARERE GOVERNO IL 05/06/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020

CONCLUSO IL 05/06/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02525/009
presentato da
PAPIRO Antonella
testo di
Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» all'articolo 2 disciplina le modalità della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
    l'articolo 1 del predetto decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, prevede al comma 5, lettera a), che la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, che hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; che detto requisito deve essere posseduto congiuntamente, tra l'altro, con quanto disciplinato dalla successiva lettera b), ovvero che la procedura è riservata a coloro che al contempo «hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;
    il medesimo comma prevede che «il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)»;
    la ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari;
    molti precari, per scelta vocazionale, hanno deciso di seguire il percorso didattico educativo di bambini che ritengono «speciali» ed hanno rinunciato a svolgere servizio sulla specifica classe di concorso, dedicandosi anche in assenza di specializzazione al servizio sul sostegno;
    ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia, il servizio prestato sul sostegno è riconosciuto come servizio prestato sulla classe di concorso dalla quale avviene la chiamata su posto di sostegno relativamente alle graduatorie di istituto ad incrocio;
    appare di tutta evidenza che il personale che ha svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per la specificità del servizio prestato, ha svolto i programmi di tutte le discipline didattiche e possiede i requisiti per accedere all'insegnamento della classe di concorso per la quale chiede la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
    allo stato attuale il personale precario che ha svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno pur chiamato da una specifica classe di concorso e che non ha prestato almeno un anno di servizio in una classe di concorso non può partecipare alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, né per il posto comune sulla specifica classe di concorso da cui è stato chiamato a svolgere servizio e per la quale possiede i requisiti di accesso all'insegnamento, né alla procedura straordinaria per il posto su sostegno per la quale possiede i requisiti di servizio richiesti;
    tale condizione rappresenta un elemento di disparità di trattamento tra i docenti con servizio, ancorché il fattore discriminante interviene successivamente alla scelta effettuata e ciò potrebbe essere oggetto di speculazione per quanto concerne i ricorsi al bando e alla procedura, nonché generare una forma di disaffezione nei confronti del servizio su sostegno, facendo rinunciare all'accettazione delle proposte lavorative molti docenti che con abnegazione e sacrificio si sono dedicati, nel tempo, al servizio sul sostegno, con grave ricaduta sui soggetti interessati e sul buon andamento della didattica e delle dinamiche relazionali del contesto classe,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, l'adeguata valorizzazione del servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione;
   in subordine a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, l'accesso al V Ciclo TFA sostegno ai soggetti, anche di ruolo che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto di sostegno, almeno tre annualità di servizio nello stesso ordine e grado, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
9/2525/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Papiro.